AS 2004 4873
Ordinanza sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell'ambito della formazione e della scienza
Ordinanza sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza
Modifica del 24 novembre 2004
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 4 luglio 20011 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza è modificata come segue:
Art. 4 frase introduttiva Le domande di contributo vanno inoltrate alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (Segreteria di Stato) e devono contenere le indicazioni seguenti: ...
Art. 5 Consultazioni La Segreteria di Stato consulta altri uffici o organi di ricerca coinvolti nel progetto.
Art. 7 cpv. 1–3
1 Abrogato
2 Il segretario di Stato per l’educazione e la ricerca decide in merito ai contributi inferiori a 1 milione di franchi. 3 Su proposta della Segreteria di Stato, il Dipartimento decide in merito ai contributi che oltrepassano 1 milione di franchi.
Art. 8 Controlli La Segreteria di Stato controlla l’utilizzazione dei contributi federali.
1 RS 420.123
2004-2339 4873
Concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito RU 2004 della formazione e della scienza
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
24 novembre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin