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AS 2004 4891

AS 2004 4891

Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del 10 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

2 Le denominazioni seguenti, le loro traduzioni in tutte le lingue nazionali o denomi- nazioni usuali derivate (bio, eco, ecc.) possono essere utilizzate per designare i pro- dotti biologici: a. tedesco: biologisch, ökologisch; b. francese: biologique; c. italiano: biologico; d. romancio: biologic. 5 La designazione può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze richieste nella produzione, nella preparazione, nell’importazione, nell’immagazzinamento e nella commercializzazione dei prodotti è stato certificato. 5bis Non sottostanno all’obbligo di certificazione:

a. la preparazione di prodotti ottenuti biologicamente nel luogo di vendita, sempre che nella stessa azienda non vengano preparati prodotti tradizionali paragonabili e i prodotti preparati vengano venduti al consumatore esclusi- vamente nel punto di vendita; b. la preparazione di derrate alimentari e cibi negli esercizi del settore della ga- stronomia e della ristorazione; c. l’immagazzinamento e la commercializzazione di prodotti imballati ed etichettati pronti per la vendita destinati esclusivamente alla Svizzera, qualo- ra essi non subiscano una nuova preparazione prima di essere venduti al consumatore;

1 RS 910.18

2004-1653 4891

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2004

d. la preparazione di prodotti semilavorati certificati nel punto di vendita, sem- pre che a tal fine non sia necessario nessun altro ingrediente; e. il porzionamento davanti al cliente di derrate alimentari offerte sfuse.

Art. 5 cpv. 2 2 In deroga all’articolo 6 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola, l’Ufficio federale può, su richiesta, riconoscere un’azienda biologica come autonoma se dispone di un flusso di merci indipendente e territorialmente delimitato.

6 In caso di perdita comprovata di alimenti per animali a causa segnatamente di

condizioni atmosferiche eccezionali, il detentore di animali interessato può, previo consenso scritto da parte dell’ente di certificazione, utilizzare per una durata limitata una percentuale più elevata di alimenti non biologici. Se regioni intere sono inte- ressate da perdite comprovate di alimenti per animali, l’Ufficio federale può accor- dare il suo consenso anche per regione.

3 L’inseminazione artificiale è autorizzata. Altre forme di riproduzione artificiale o assistita (per esempio il trasferimento di embrioni) sono vietate. Per conservare le risorse genetiche minacciate sono possibili deroghe previo consenso scritto dell’ente di certificazione. Gli animali interessati e i loro prodotti non devono essere commer- cializzati sotto una designazione che si riferisca all’agricoltura biologica.

2 Le operazioni come la recisione della coda, dei denti, la spuntatura del becco, la recisione delle unghie e delle ali del pollame, la castrazione, la decornazione di animali adulti e l’utilizzazione di anelli nasali per suini sono vietate. In casi fondati sono ammesse le operazioni seguenti: a. la decornazione di animali adulti per ragioni si sicurezza, per quanto sia ef- fettuata a regola d’arte da un veterinario, sotto anestesia, e non nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto; b. l’applicazione di anelli nasali ai maiali estivati e che possono accedere libe- ramente al pascolo tutti i giorni.

3 Abrogato

5 Previo consenso scritto dell’ente di certificazione, un’azienda può stabulare anima- li provenienti da aziende non biologiche a concorrenza di un massimo del 40 per

2 RS 910.91

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2004

cento dell’effettivo, per quanto animali provenienti da aziende biologiche non siano disponibili in numero sufficiente e nei casi seguenti: a. estensione importante della detenzione; b. cambiamento di razza; c. costituzione di un nuovo ramo della produzione animale; d. necessità di fornire un vitello di sostituzione a una vacca madre o nutrice; e. rischio che una determinata razza sia perduta per l’agricoltura.

6 In caso di mortalità elevata dovuta a un’epizoozia o a una catastrofe e previo

consenso scritto dell’ente di certificazione è possibile il rinnovo o la ricostituzione dell’effettivo con animali che non provengono da allevamenti biologici per quanto non siano disponibili in numero sufficiente animali provenienti da allevamenti biologici.

Art. 17 cpv. 1 lett. c. 1 I prodotti non destinati all’alimentazione possono essere designati come prodotti biologici soltanto alle condizioni seguenti: c. i prodotti sono stati ottenuti, preparati, importati, immagazzinati o commer- cializzati da un’azienda sottoposta a un sistema di controllo previsto nel ca- pitolo 5;

Art. 18 cpv. 1 lett. f 1 I prodotti destinati all’alimentazione possono essere designati come prodotti biolo- gici nella denominazione specifica soltanto alle condizioni seguenti: f. il prodotto è stato ottenuto, preparato, importato, immagazzinato o commer- cializzato da un’impresa sottoposta a una procedura di controllo secondo il capitolo 5;

Art. 27 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. a Imprese di commercializzazione e detentori di magazzini

1 Le imprese di commercializzazione e i detentori di magazzini devono:

a. poter presentare le pezze giustificative di un’impresa certificata di produ- zione, di preparazione, di commercializzazione, di immagazzinamento o di importazione per tutti i prodotti rientranti nella presente ordinanza;

Art 30 cpv. 5 e 7 5 Gli enti di certificazione trasmettono all’Ufficio federale e agli organi del controllo cantonale delle derrate alimentari al più tardi ogni anno il 31 gennaio l’elenco delle imprese che erano sottoposte al loro controllo il 31 dicembre dell’anno precedente e di quelle iscritte per l’anno in corso e gli presentano annualmente un rapporto di sintesi vertente segnatamente sugli accordi relativi alle deroghe previste negli artico-

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2004

li 16a capoverso 6, 16c capoverso 3, 16e capoverso 2, 16f capoversi 5 e 6. L’Ufficio federale può emanare istruzioni in proposito. 7 Gli enti di certificazione si scambiano informazioni sui risultati dei loro controlli per quanto queste informazioni siano pertinenti per la valutazione della conformità dei prodotti di cui alla presente ordinanza.

II L’allegato 1 è modificato come segue:

Parte B Titolo e n. 5

B. Preparazione, importazione e immagazzinamento

5. Abrogato

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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