AS 2004 4927
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)
Modifica del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 lett. a
1 La prova dell’equivalenza di un divieto di metodi di produzione è fornita se:
a. l’importatore dispone di una decisione secondo l’articolo 9 capoverso 3 pas- sata in giudicato che riconosce una direttiva di produzione di diritto privato come equivalente al rispettivo divieto di un metodo di produzione;
Art. 10 cpv. 1 1 L’Ufficio federale allestisce periodicamente un elenco dei prodotti riconosciuti sulla base del riconoscimento delle direttive di produzione di diritto privato come equivalenti al divieto di un metodo di produzione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.51
2004-2124 4927
Ordinanza sulle dichiarazioni agricole RU 2004