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AS 2004 4929

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)

del 18 giugno 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 20032, decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente legge disciplina la pubblicazione: a. delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS); b. del Foglio federale (FF).

Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali

Art. 2 Atti normativi della Confederazione Nella RU sono pubblicati: a. la Costituzione federale; b. le leggi federali; c. le ordinanze dell’Assemblea federale; d. le ordinanze del Consiglio federale; e. gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione fede- rale; f. i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo; g. i decreti federali concernenti l’approvazione di trattati internazionali; h. i decreti federali semplici, se lo decide l’Assemblea federale.

RS 170.512

2003-1819 4929

Legge sulle pubblicazioni ufficiali RU 2004

Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali 1 Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:

a. i trattati internazionali che sottostanno a referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.; b. gli altri trattati internazionali che contengono norme di diritto o che autoriz- zano ad emanarne; c. le risoluzioni che contengono norme di diritto, o che autorizzano ad ema- narne, di organizzazioni e organismi istituiti da trattati internazionali. 2 Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risolu- zioni che non contengono norme di diritto. 3 I trattati la cui durata di validità non supera i sei mesi e i trattati di portata limitata non sono pubblicati. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni Nella RU sono pubblicati: a. i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o autorizzano ad emanarne; b. altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale.

Art. 5 Pubblicazione mediante rimando 1 I testi di cui agli articoli 2–4 che, per il loro carattere speciale, non si prestino alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando o l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti, segnatamente se: a. concernono solo una piccola cerchia di persone; b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti; c. devono essere pubblicati in un altro formato. 2 Sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando o l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti anche i testi: a. per i quali una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ordina la pubblicazione al di fuori della RU; b. pubblicati in un organo ufficiale accessibile in Svizzera. 3 I testi di cui ai capoversi 1 e 2 sono pubblicati in un altro organo di pubblicazione o mediante tiratura separata oppure sono forniti, su richiesta, dall’ufficio competente. Gli articoli 6–10 e 14 sono applicabili.

Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione Gli atti normativi e i trattati internazionali che devono essere tenuti segreti nell’in- teresse della difesa nazionale non sono pubblicati nella RU.

Legge sulle pubblicazioni ufficiali RU 2004

Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria 1 I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore. 2 I trattati la cui data d’entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l’entrata in vigore. 3 Un atto normativo è pubblicato dapprima in via straordinaria se ciò è indispensabi- le per assicurarne l’efficacia, per motivi di urgenza (art. 165 Cost.) o a causa di circostanze straordinarie.

Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione 1 I testi di cui agli articoli 2–4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione. 2 Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l’articolo 7 capoverso 3. 3 Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

Art. 9 Versione determinante 1 Per gli atti normativi e i trattati tra Confederazione e Cantoni è determinante la versione pubblicata nell’edizione stampata della RU. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda. 2 La versione determinante dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

Art. 10 Rettifiche formali 1 Per gli atti normativi del Consiglio federale, dei Dipartimenti e degli Uffici, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che ne modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell’autorità che li ha emanati. 2 Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

3 RS 171.10

Legge sulle pubblicazioni ufficiali RU 2004

Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale

Art. 11 Contenuto 1 La RS è un repertorio, messo a punto e ordinato per materie, degli atti normativi federali, dei trattati e risoluzioni internazionali nonché dei trattati tra Confederazione e Cantoni pubblicati nella RU e ancora in vigore, come pure delle costituzioni can- tonali. Essa è aggiornata periodicamente. 2 Il Consiglio federale disciplina i casi in cui i testi di breve durata di validità non sono inseriti nella RS.

Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali 1 La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo. 2 La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concer- nenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbre- viazioni. 3 Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento.

Sezione 4: Foglio federale

Art. 13

1 Nel Foglio federale sono pubblicati:

a. i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell’Assem- blea federale; b. i rapporti e i progetti delle commissioni dell’Assemblea federale per atti normativi dell’Assemblea federale; c. altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell’Assem- blea federale o dei Tribunali della Confederazione; d. i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.; e. le leggi federali e i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo; f. i decreti federali semplici che non sono pubblicati nella RU in virtù dell’ar- ticolo 2 lettera h; g. altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale. 2 Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicate decisioni, istruzioni e comu- nicazioni del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale e di organizzazioni

4 RS 171.10

Legge sulle pubblicazioni ufficiali RU 2004

o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale. 3 Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).

4 Alla rettifica dei testi si applica per analogia l’articolo 10.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 14 Pubblicazione nelle lingue ufficiali 1 La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, fran- cese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante. 2 Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti, sempre che: a. le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interes- sati; oppure b. gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale. 3 La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l’arti- colo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclu- sivamente sotto il profilo locale.

Art. 15 Pubblicazione in lingua romancia Gli atti normativi federali di particolare importanza sono pubblicati in romancio mediante tirature separate. La Cancelleria federale determina tali atti dopo aver sentito la cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni.

Art. 16 Forma stampata ed elettronica 1 Le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale sono pubblicati in forma stam- pata ed elettronica. 2 Per i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti la pubblicazione può limitarsi alla forma stampata o a quella elettronica. 3 Per quanto la legislazione non preveda altrimenti, i testi che contengono dati per- sonali ai sensi dell’articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati sono pubblicati in forma anonima nella versione elettronica.

5 RS 235.1

Legge sulle pubblicazioni ufficiali RU 2004

Art. 17 Portata della pubblicazione La Confederazione si limita a pubblicare i testi nella forma decisa dagli enti compe- tenti.

Art. 18 Consultazione Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni possono essere consul- tati: a. le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale; b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 3).

Art. 19 Emolumenti 1 Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura delle pubblicazioni secondo la presente legge. Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti. 2 La consultazione delle Raccolte del diritto federale e del Foglio federale in forma elettronica è gratuita.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione La legge del 21 marzo 19866 sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.

Art. 21 Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 17 dicembre 19767 sui diritti politici

Art. 32 cpv. 2 2 La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica, con indicazione nel Foglio federale, le liste con il cognome, il nome, l’anno di nascita, la professione, il luogo d’origine e il domicilio dei candidati.

Art. 52 cpv. 3 secondo periodo

3 … Tali risultati sono pubblicati integralmente anche in forma elettronica.

6 RU 1987 600 7 RS 161.1

Legge sulle pubblicazioni ufficiali RU 2004

2. Legge del 13 dicembre 20028 sulla formazione professionale

Art. 19 cpv. 4

4 Le ordinanze in materia di formazione sono pubblicate nella Raccolta ufficiale

delle leggi federali mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20049 sulle pubblicazioni ufficiali.

Art. 28 cpv. 2 quarto periodo

2 … Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l’articolo 13

capoversi 1 lettera g e 3 della legge del 18 giugno 200410 sulle pubblicazioni uffi- ciali.

3. Legge federale del 21 giugno 199111 sulla radiotelevisione

Art. 6 cpv. 3 lett. b

3 Le emittenti sono tenute a:

b. informare il pubblico sugli atti normativi federali che secondo l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200412 sulle pubblicazioni ufficiali sono pubblicati in via straordinaria;

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004 Consiglio nazionale, 18 giugno 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

8 RS 412.10 9 RS 170.512; RU 2004 4929 10 RS 170.512; RU 2004 4929 11 RS 784.40 12 RS 170.512; RU 2004 4929

Legge sulle pubblicazioni ufficiali RU 2004

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 ottobre 2004.13

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

17 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

13 FF 2004 2739