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AS 2004 5011

Ordinanza concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1)

Modifica del 24 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 aprile 20011 concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:

Art. 10 Abrogato

Art. 13 cpv. 1 e 1bis 1 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante, dedotto l’importo di coordinamento. L’importo di coordinamento ammonta a 25 320 franchi. Esso corri- sponde all’importo limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP, se quest’ultimo supera 25 320 franchi. 1bis Le componenti di salario soggette all’AVS versate quale compensazione totale o parziale del rincaro, ma solo occasionalmente e sotto forma di indennità unica, non sono computate nel salario annuo determinante.

Art. 17 cpv. 3 e 25 cpv. 3 Abrogati

Art. 36a Riassunzione 1 I beneficiari di una pensione di vecchiaia che sono riassunti presso un datore di lavoro conformemente all’articolo 3 lettera a, c o d della legge sulla CPC sono nuovamente assicurati a PUBLICA se adempiono le condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 1. In tal caso il diritto alla rendita decade. 2 Il capitale di copertura disponibile al momento della riassunzione è accreditato, secondo i principi attuariali, sotto forma di prestazione d’entrata ai sensi dell’artico- lo 20 capoverso 1.

1 RS 172.222.034.1

2004-1914 5011

Ordinanza concernente l’assicurazione nel piano di base RU 2004 della Cassa pensioni della Confederazione

3 Se il nuovo guadagno assicurato è inferiore a quello precedente, la persona riassun- ta riceve una pensione di vecchiaia parziale secondo l’articolo 33 capoverso 2.

4 Una persona riassunta non può riscattare anni assicurativi supplementari.

5 Se il nuovo guadagno assicurato è superiore a quello precedente, la persona rias- sunta e il datore di lavoro corrispondono il contributo secondo l’articolo 18 capover- si 1 e 3 per compensare la differenza.

Art. 74a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 novembre 2004

1 Le persone assicurate a PUBLICA facoltativamente al 31 dicembre 2004 conser-

vano il loro statuto di assicurati facoltativi fino al 31 dicembre 2005.

2 Esse versano, oltre ai loro contributi, anche quelli del datore di lavoro.

3 Se è in arretrato di tre contributi mensili prima di aver compiuto 60 anni (art. 17), la persona assicurata facoltativamente è esclusa dall’assicurazione e riceve in inden- nità la prestazione d’uscita conformemente alla presente ordinanza. Se è in arretrato di tre contributi mensili dopo aver compiuto 60 anni, la persona assicurata facoltati- vamente riceve una pensione di vecchiaia sulla base della pensione acquisita. Gli eventuali contributi scoperti sono compensati. 4 Per le rendite in corso al 31 dicembre 2004 che sono versate in virtù di un’as- sicurazione facoltativa secondo l’articolo 10 del diritto vigente, l’adeguamento al rincaro è garantito soltanto se vi sono eccedenze di interesse sufficienti a tal fine.

5 Le persone assicurate facoltativamente costituiscono una cassa di previdenza

distinta per il calcolo delle tasse amministrative. Gli statuti disciplinano i dettagli.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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