AS 2004 5013
Ordinanza concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza concernente l’assicurazione nel piano complementare (OCPC 2)
Modifica del 24 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 aprile 20011 concernente l’assicurazione nel piano complementa- re della Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 1 e 1bis
1 Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo determinante, dedotto
l’importo di coordinamento. L’importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento del salario determinante, al massimo tuttavia a 25 320 franchi rispettivamente all’importo limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP, se quest’ultimo supera 25 320 franchi. 1bis Le componenti di salario soggette all’AVS versate quale compensazione totale o parziale del rincaro, ma solo occasionalmente e sotto forma di indennità unica, non sono computate nel salario annuo determinante.
Art. 31 cpv. 1bis 1bis Il grado di occupazione medio si determina in funzione di ogni grado di occupa- zione rispetto alla sua durata di validità e degli anni di contribuzione pagati.
Art. 31a Riassunzione 1 I beneficiari di una pensione di vecchiaia che sono riassunti presso un datore di lavoro conformemente all’articolo 3 lettera a, c o d della legge sulla CPC sono nuovamente assicurati a PUBLICA se adempiono le condizioni di cui all’articolo 7 capoversi 1 e 2. In tal caso il diritto alla rendita decade. 2 Il capitale di copertura disponibile al momento della riassunzione è accreditato, secondo i principi attuariali, sotto forma di prestazione d’entrata ai sensi dell’arti- colo 16 capoverso 1.
1 RS 172.222.034.2
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Ordinanza concernente l’assicurazione nel piano complementare RU 2004
3 Se il nuovo guadagno assicurato è inferiore a quello precedente, la persona riassun- ta riceve una pensione di vecchiaia parziale secondo l’articolo 28 capoverso 2.
4 Una persona riassunta non può riscattare anni assicurativi supplementari.
Art. 41 cpv. 1 1 La pensione di invalidità annua intera di PUBLICA corrisponde al 60 per cento del guadagno assicurato o, qualora ne risultasse un importo superiore, al 60 per cento della media dei guadagni assicurati degli anni precedenti, incluso l’anno di contribu- zione nel quale si verifica l’evento assicurato. Se la persona assicurata accumula più di cinque anni di contribuzione, sono considerati solo gli ultimi cinque anni, incluso l’anno in cui si verifica l’evento assicurato.
II L’allegato 3 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
24 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 3 (art. 28 cpv. 3 e 6)
Tassi di conversione
Età Tasso di conversione in %
60 6,19 61 6,32 62 6,44 63 6,58 64 6,72 65 6,88 66 7,04 67 7,22 68 7,41 69 7,61 70 7,83
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