AS 2004 5043
Ordinanza sul servizio di volo militare
Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM)
Modifica del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 novembre 20031 sul servizio di volo militare è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. f
2 Sono considerati membri del servizio di volo o di lancio con il paracadute:
f. piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (piloti da trasporto civili dello STAC)
Art. 5 cpv. 1 lett. a n. 3 e lett. b n. 1 1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute sono classifi- cati nelle seguenti categorie: a. categoria A: 3. piloti militari di milizia che eseguono voli di trasporto; b. categoria B: 1. piloti militari di milizia che eseguono voli di puntamento oppure compiti speciali,
Art. 10, rubrica e cpv. 1 Proscioglimento dei piloti militari di professione e dei piloti da trasporto civili 1 I piloti militari di professione e i piloti da trasporto civili rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 16 L’utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri in relazione con il servizio di volo militare è disciplinata dal DDPS.
1 RS 512.271
2004-1786 5043
Ordinanza sul servizio di volo militare RU 2004
II L’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 3 lett. b e cpv. 4 lett. b
3 Al compimento del 62° anno d’età termina il rapporto d’impiego delle seguenti
categorie di personale: b. piloti collaudatori di armasuisse le cui missioni nel servizio di volo costitui- scono una parte essenziale dei compiti, piloti d’officina e personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA), piloti da trasporto civili dello STAC, nonché personale addetto al servizio di volo dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC). 4 In casi eccezionali possono essere pensionate anticipatamente le seguenti categorie di personale, sempre che non possano più essere assoggettate a un rapporto d’impiego particolare, senza colpa e per motivi diversi dall’invalidità: b. piloti collaudatori di armasuisse, piloti d’officina e personale addetto alla sicurezza di volo delle FA, piloti da trasporto civili dello STAC, nonché per- sonale addetto al servizio di volo dell’UFAC: a 58 anni d’età.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 172.220.111.3