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AS 2004 5045

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Modifica del 3 dicembre 2004

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 20031 concernente i membri del servizio di volo militare è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. a e b

1 L’allenamento può essere interrotto:

a. dai piloti militari di milizia su aviogetti o elicotteri, per quattro settimane civili al massimo; b. dai piloti militari di milizia su velivoli ad elica, per otto settimane civili al massimo;

Art. 19 Classificazione e servizi della categoria A La classificazione e i servizi annuali della categoria A sono disciplinati come segue:

Sottocate- Funzione Giorni di allenamento individuale Numero minimo di goria ore di volo

A/1 Comandanti e piloti delle squa- 8 50 driglie di combattimento A/2 Comandanti e piloti d’elicottero Secondo il bisogno, ma al 50* delle squadriglie di trasporto massimo 12 giorni aereo A/3 Comandanti della squadriglia Secondo il bisogno, ma al 50 di volo di puntamento, d’istru- massimo 12 giorni zione e di volo strumentale A/4 Piloti d’aeroplani delle Secondo il bisogno, ma al 30 squadriglie di trasporto aereo massimo 12 giorni

* Per i piloti di Super Puma sono computate le ore di simulatore. Le Forze aeree stabilisco- no il numero di ore di simulatore computabili annualmente.

1 RS 512.271.1

2004-1789 5045

Membri del servizio di volo militare. O del DDPS RU 2004

Art. 20 Classificazione e servizi della categoria B La classificazione e i servizi annuali della categoria B sono disciplinati come segue:

Sottocate- Funzione Giorni di allenamento individuale Numero minimo di goria ore di volo

... B/2 Piloti della squadriglia Secondo il bisogno, ma al 20 di volo di puntamento e di volo massimo 12 giorni strumentale B/3 Piloti della squadriglia Secondo il bisogno, ma al 20 d’istruzione massimo 12 giorni B/4 Piloti di DO-27 Secondo il bisogno, ma al 20 massimo 12 giorni

Art. 23 1 I piloti militari di milizia delle categorie A/1 e B/3 sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 42° anno d’età. 2 I piloti militari di milizia delle categorie A/2 e A/4 sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 45° anno d’età. 3 I piloti militari di milizia delle categorie A/3 e B/2 sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 48° anno d’età 4 I piloti militari di milizia della categoria B/4 sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età.

Art. 24 cpv. 1 1 Per i voli dello STAC nonché per l’istruzione di piloti militari e per impieghi su aeromobili militari, le Forze aeree possono avvalersi eccezionalmente di piloti sprovvisti del brevetto di pilota militare. Sono esclusi gli impieghi su velivoli da combattimento.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 dicembre 2004 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

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