AS 2004 5047
Ordinanza sull'organizzazione dell'esercito
Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito (OOE)
Modifica del 3 dicembre 2004
Il Consiglio federale ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. b 1 Fanno parte dei militari non incorporati in una formazione ai sensi dell’artico- lo 60 LM: b. gli assegnati conformemente all’articolo 6 LM;
Art. 4 cpv. 3 3 Sono Grandi Unità le brigate, le regioni territoriali, le formazioni d’addestramento e la Sicurezza militare.
II L’appendice all’ordinanza è modificata secondo la versione2 qui annessa.
III L’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20023 sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs) è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 lett. hbis
1 Nella sua struttura di base l’esercito si articola in:
hbis. la Sicurezza militare;
1 RS 513.11
2 Non pubblicata nella RU.
3 RS 513.1
2004-1527 5047
Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito RU 2004
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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