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AS 2004 5047

Ordinanza sull'organizzazione dell'esercito

Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito (OOE)

Modifica del 3 dicembre 2004

Il Consiglio federale ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. b 1 Fanno parte dei militari non incorporati in una formazione ai sensi dell’artico- lo 60 LM: b. gli assegnati conformemente all’articolo 6 LM;

Art. 4 cpv. 3 3 Sono Grandi Unità le brigate, le regioni territoriali, le formazioni d’addestramento e la Sicurezza militare.

II L’appendice all’ordinanza è modificata secondo la versione2 qui annessa.

III L’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20023 sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs) è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. hbis

1 Nella sua struttura di base l’esercito si articola in:

hbis. la Sicurezza militare;

1 RS 513.11

2 Non pubblicata nella RU.

3 RS 513.1

2004-1527 5047

Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito RU 2004

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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