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AS 2004 5055

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 27 ottobre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:

Art. 91 cpv. 4 lett. d e f

4 Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

d. i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall’esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe; f. i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera nell’ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 della legge del 30 aprile 19972 sulle poste, LPO); in tali viaggi un quarto del volume di carico può essere occupato da merci da trasportare che rientrano nel settore dei servizi liberi (art. 9 LPO).

Art. 92 cpv. 3 lett. e 3 I permessi di circolare la notte, alle condizioni menzionate al capoverso 1, sono rilasciati: e. per il trasporto di quotidiani con contenuto redazionale e di invii postali su mandato della Posta Svizzera e nell’ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 LPO3 come anche per viaggi riguardanti servizi televisivi d’attualità;

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