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AS 2004 5057

AS 2004 5057

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 27 ottobre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 12–15, 15a, 22 capoverso 1, 25, 55 capoverso 7 lettera b, 57 e 103–106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale,

3bis La formazione minima secondo l’allegato 10 numero 1 deve essere frequentata presso un organizzatore dei corsi riconosciuto dall’autorità d’ammissione. La durata della formazione dipende dal raggiungimento degli obiettivi. L’insegnamento prati- co della guida per il raggiungimento degli obiettivi minimi deve essere impartito da un maestro conducente della categoria II.

2bis La formazione minima secondo l’allegato 10 numero 2 deve essere frequentata presso un organizzatore dei corsi riconosciuto dall’autorità d’ammissione. La durata della formazione dipende dal raggiungimento degli obiettivi. L’insegnamento prati- co della guida per il raggiungimento degli obiettivi minimi deve essere impartito da un maestro conducente della categoria II che è titolare di una licenza di condurre della categoria D.

Art. 11 cpv. 4 4 Se è presentata dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia di un istituto ufficialmente riconosciuto attestan- te l’idoneità in materia di psicologia del traffico. La perizia deve essere stata rila- sciata non più di tre mesi prima.

2004-1781 5057

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2004

Art. 15 cpv. 5 5 Il maestro di tirocinio è tenuto ad annunciare tempestivamente all’autorità d’am- missione che ha rilasciato la licenza per allievo conducente l’interruzione del tiroci- nio con l’apprendista meccanico di motoveicoli durante la durata di validità della licenza per allievo conducente. L’autorità invita il titolare della licenza a depositare la licenza e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore

Art. 24 Rilascio 1 Fatto salvo l’articolo 24a, la licenza di condurre è rilasciata per una durata illimi- tata. 2 La licenza di condurre è rilasciata per tutte le categorie, sottocategorie e la catego- ria speciale F dopo aver superato l’esame pratico di conducente; per le categorie speciali G e M dopo aver superato l’esame teorico di base. È fatto salvo l’articolo 28 capoverso 2.

3 La licenza di condurre della categoria A è rilasciata solo per:

a. i motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rap- porto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg; b. i motoveicoli con carrozzino laterale con un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg.

4 Le limitazioni della potenza di cui al capoverso 3 non si applicano a:

a. i titolari di una licenza per allievo conducente per motoveicoli con potenza del motore illimitata e che hanno superato l’esame pratico di conducente su un motoveicolo a due posti con una potenza del motore di almeno 35 kW; b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria IV; c. le persone che sono state formate su motoveicoli in corsi dell’esercito o della polizia. 5 La limitazione della potenza relativa alla categoria A viene abrogata su richiesta del titolare della licenza al più presto due anni dopo il rilascio della licenza se l’autorità d’ammissione accerta che, nei due anni prima della presentazione della domanda, il richiedente non ha commesso nessuna infrazione alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre.

Art. 24a Licenza di condurre in prova 1 La licenza di condurre delle categorie A e B è rilasciata in prova. Questa disposi- zione non si applica alle persone che sono già titolari di una licenza di condurre di durata illimitata di una di queste categorie.

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2004

2 Le sottocategorie e le categorie speciali ottenute prima del rilascio della licenza di condurre in prova, nonché le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova sono parimenti limitate alla data di scadenza della licenza di con- durre in prova.

Art. 24b Rilascio della licenza di condurre di durata illimitata 1 L’autorità d’ammissione rilascia la licenza di condurre di durata illimitata alla scadenza del periodo di prova se il richiedente ha seguito la formazione complemen- tare secondo gli articoli 27a–27g. La partecipazione alla formazione complementare è attestata sul modulo di cui all’allegato 4a. 2 Se il titolare della licenza di condurre in prova non ha frequentato la formazione complementare durante il periodo di prova e desidera condurre veicoli a motore delle categorie e sottocategorie, è tenuto a recuperare la formazione complementare entro un termine di tre mesi. Non appena il titolare della licenza le presenta l’attestato d’iscrizione da parte dell’organizzatore dei corsi, l’autorità d’ammissione gli rilascia un’autorizzazione di condurre limitata ai due giorni di corso. 3 Se il titolare di una licenza di condurre in prova non ha frequentato la formazione complementare durante il termine supplementare e desidera condurre veicoli a motore delle categorie e sottocategorie, è tenuto a chiedere una licenza per allievo conducente. Dopo che il titolare ha frequentato i corsi di formazione prescritti e ha superato l’esame di conducente, l’autorità d’ammissione gli rilascia una nuova licenza di condurre in prova. 4 Se il titolare della licenza di condurre in prova, che non ha frequentato la forma- zione complementare né durante il periodo di prova né durante la proroga, desidera condurre solo veicoli delle categorie speciali, l’autorità d’ammissione può rilasciar- gli, su domanda, la licenza di condurre di durata illimitata delle categorie speciali.

Articolo 24a vigente.

Art. 24d Iscrizione di condizioni, restrizioni e altri dati supplementari Per le condizioni, le restrizioni e i dati supplementari che devono essere iscritti nella licenza di condurre come decisione, devono essere utilizzati codici o scritte abbre- viate. L’USTRA emana le pertinenti istruzioni.

Art. 24e Eliminazione di condizioni, restrizioni e altri dati supplementari 1 L’autorità d’ammissione stralcia le condizioni e le restrizioni quando il titolare della licenza adempie i requisiti per la guida senza restrizioni di veicoli della catego- ria, sottocategoria, categoria speciale corrispondente. 2 Altri dati supplementari sono stralciati se le condizioni necessarie per la loro iscrizione non esistono più.

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2004

Articolo 24c vigente.

Articolo 24d vigente.

Titolo prima dell’art. 27a 12b Formazione complementare per i titolari di una licenza di condurre in prova

Art. 27a Condizioni generali

1 La formazione complementare dura 16 ore ed è ripartita su due giorni.

2 La formazione complementare è svolta in gruppi di sei/dodici persone. Un gruppo è costituito di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria A o di titolari di una licenza di condurre in prova della categoria B. Il contenuto del corso è impostato in base alla rispettiva categoria. Chiunque possieda la licenza di condurre in prova delle categorie A e B può scegliere se intende seguire la formazione complementare con un motoveicolo della categoria A o con un autoveicolo della categoria B.

3 Ogni gruppo è assistito dal numero di animatori necessario a uno svolgimento

senza pericoli della formazione complementare e alla realizzazione degli obiettivi prefissati. 4 Di norma, il candidato segue la formazione complementare con il proprio veicolo. L’organizzatore del corso può mettere dei veicoli a disposizione dei partecipanti che non ne possiedono.

Art. 27b Obiettivi 1 Il primo giorno di corso ha lo scopo di migliorare la capacità dei partecipanti di prevedere le situazioni di pericolo nella circolazione e di evitarle. Deve essere fre- quentato entro sei mesi dall’ottenimento della licenza di condurre in prova. 2 Il secondo giorno di corso si prefigge di sviluppare la consapevolezza dei parteci- panti delle proprie attitudini, di ottimizzare la percezione della circolazione stradale e di favorire una guida rispettosa dell’ambiente e degli altri utenti.

Art. 27c Contenuto del corso 1 L’organizzatore dei corsi deve svolgere i corsi in modo da portare ogni parteci- pante: a. durante il primo giorno:

1. ad analizzare in gruppo gli incidenti, tenendo in particolare conto dei

comportamenti a rischio tipici dei giovani e delle forze fisiche che influiscono sulla guida;

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2004

2. a rivivere situazioni di guida standardizzate, in condizioni simili alla

realtà, per approfondire le sue conoscenze dei principali fattori di incidenti, segnatamente la mancanza di comprensione tra gli utenti della strada, gli errori di valutazione della distanza di arresto e della distanza di sicurezza tra i veicoli nonché la velocità eccessiva in curva; b. durante il secondo giorno:

1. ad allestire il proprio profilo di conducente sulla base di un formulario

prestabilito;

2. a effettuare un percorso accompagnato dall’animatore e da altri parteci-

panti; questi ultimi rileveranno il suo comportamento al volante e quel- lo degli altri utenti della strada, la loro sensazione come passeggeri e esprimeranno, possibilmente al termine del percorso, il loro parere in merito al conducente;

3. ad acquisire, in una parte teorica, conoscenze approfondite in materia di

guida economica dal profilo energetico e rispettosa dell’ambiente, segnatamente a utilizzare la marcia più alta possibile, passare tempesti- vamente alla marcia superiore, conoscere il principio dello sfruttamento della spinta, anticipare e guidare in modo regolare e rendersi conto degli effetti pratici nella circolazione reale o in condizioni simili alla realtà;

4. a discutere e ad approfondire in gruppo gli insegnamenti tratti dalla

formazione complementare, a sviluppare strategie efficaci per evitare comportamenti all’origine di incidenti e a sviluppare una guida rispetto- sa dell’ambiente e degli altri utenti della strada.

2 L’USTRA emana istruzioni sull’organizzazione dei corsi di formazione comple-

mentare.

Art. 27d Attestato di partecipazione al corso 1 Dopo il primo giorno di corso, l’organizzatore è tenuto a consegnare al partecipan- te il modulo di domanda secondo l’allegato 4a e di attestare la sua partecipazione al corso nella parte del modulo prevista a tal fine. Il partecipante porta con sé tale modulo il secondo giorno di corso per ricevere il secondo attestato di partecipazione. 2 L’organizzatore dei corsi che attesta la partecipazione al primo o al secondo giorno di corso deve essere in grado di fornire durante cinque anni all’autorità d’ammis- sione informazioni relative a cognome, nome, indirizzo e numero della licenza di condurre del partecipante in questione. 3 Il partecipante al corso in possesso dell’attestato per i due giorni di corso firma il modulo di domanda e lo trasmette all’autorità d’ammissione.

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Art. 27e Organizzatori dei corsi Per organizzare corsi di formazione complementare è necessaria un’autorizzazione. L’autorità competente del Cantone di sede la rilascia se constata che il richiedente: a. dispone dei locali e delle piazze d’istruzione, del materiale didattico, nonché del numero necessario di autovetture dotate di un dispositivo per determina- re il consumo di carburante o di simulatori di guida che garantiscano uno svolgimento senza pericoli della formazione complementare e il raggiungi- mento degli obiettivi; b. può impiegare almeno quattro animatori; gli animatori che impartiscono la formazione complementare ai titolari della licenza di condurre in prova della categoria A devono inoltre disporre di una formazione di maestro conducen- te per motoveicoli; c. dispone di un’assicurazione responsabilità civile sufficiente e di un’assicura- zione casco totale per i veicoli dei partecipanti ai corsi; d. offre pubblicamente i corsi di formazione complementare; sono esclusi i cor- si di formazione complementare dell’esercito; e. ha ottenuto un permesso dell’USTRA (art. 55 cpv. 3) se intende impiegare simulatori di guida; tale permesso è rilasciato se il richiedente prova che i simulatori di guida sono idonei ad insegnare la materia dei corsi di forma- zione complementare e a raggiungere gli obiettivi prefissati; f. dispone di un sistema di garanzia della qualità secondo l’articolo 27f.

Art. 27f Garanzia della qualità Ogni organizzatore di corsi deve gestire un sistema di garanzia della qualità dell’in- segnamento delle materie e del raggiungimento degli obiettivi della formazione complementare.

Art. 27g Competenze dei Cantoni

1 I Cantoni:

a. sorvegliano lo svolgimento della formazione complementare; b. effettuano test d’idoneità sociopedagogica per l’ammissione alla formazione degli animatori; c. decidono se tener conto delle conoscenze anteriori degli animatori in materia di formazione; d. organizzano gli esami per ottenere l’attestato di competenza di animatore; e. sorvegliano i centri di formazione per animatori.

2 Possono delegare l’esecuzione di questi compiti ad altri servizi.

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Titolo prima dell’art. 31

132 Revoca della licenza di condurre

Titolo prima dell’art. 35 132a Misure nei confronti dei titolari della licenza di condurre in prova

Art. 35 Proroga del periodo di prova 1 Se il titolare della licenza di condurre in prova commette un’infrazione che com- porta la revoca della licenza di condurre delle categorie e sottocategorie, e questa revoca si conclude durante il periodo di prova, l’autorità rilascia un nuova licenza di condurre in prova. Il nuovo periodo di prova termina un anno dopo la data di sca- denza della licenza di condurre in prova revocata. 2 Se la revoca della licenza scade dopo il periodo di prova, l’autorità rilascia una nuova licenza di condurre in prova, la cui validità è limitata a un anno.

Art. 35a Annullamento 1 Se il titolare di una licenza di condurre in prova commette una seconda infrazione che comporta la revoca della licenza di condurre delle categorie e sottocategorie, l’autorità annulla la licenza, anche se nel frattempo è stata rilasciata la licenza di condurre per una durata illimitata. 2 L’annullamento si applica a tutte le categorie e sottocategorie. Si applica anche alle categorie speciali se il titolare della licenza non offre alcuna garanzia che in futuro non commetterà infrazioni con veicoli delle categorie speciali. 3 Se l’annullamento concerne soltanto le categorie e sottocategorie, l’autorità d’am- missione rilascia una licenza di condurre delle categorie speciali. 4 L’autorità di revoca informa il conducente interessato sulle condizioni alle quali può nuovamente ottenere una licenza per allievo conducente.

Art. 35b Nuova licenza per allievo conducente Chiunque desideri condurre veicoli a motore dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova deve chiedere una licenza per allievo conducente. Rimane salvo l’articolo 35a capoverso 3.

Titolo prima dell’art. 36

132b Divieto di circolare e ammonimento

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Art. 44a Licenza di condurre in prova Alle persone che entro due anni dal rilascio di una licenza di condurre estera devono o avrebbero dovuto ottenere una licenza di condurre svizzera che dà il diritto di condurre veicoli a motore delle categorie A o B, è rilasciata una licenza di condurre in prova. Il periodo di prova è di tre anni, dedotta la durata compresa tra la data del rilascio della licenza di condurre estera e l’ultimo termine per cambiarla regolarmen- te conformemente all’articolo 42 capoverso 3bis lettera a. Esso concerne tutte le categorie di licenze già ottenute e le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova.

Titolo prima dell’art. 64a 15a Animatori di corsi di formazione complementare

Art. 64a Obbligo dell’autorizzazione 1 Gli animatori di corsi di formazione complementare necessitano di un’autorizza- zione. 2 L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone di domicilio ed è valida per tutta la Sviz- zera.

Art. 64b Condizioni 1 Per ottenere l’autorizzazione è necessario frequentare una formazione di animatore presso un centro di formazione riconosciuto dall’USTRA e aver ottenuto un attestato di competenza secondo l’articolo 64d. 2 Chi intende essere ammesso alla formazione deve presentare all’autorità competen- te del Cantone di domicilio una domanda corredata del curriculum vitae, di indica- zioni concernenti la formazione anteriore e dei certificati professionali.

3 È ammesso alla formazione chi:

a. ha compiuto 25 anni; b. prova di aver superato un esame di maestro conducente, esperto della circo- lazione, istruttore della circolazione o un’altra formazione equivalente; c. dimostra di avere un’esperienza professionale di tre anni in uno dei settori d’attività di cui alla lettera b; d. ha avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della profes- sione; e. ha superato un test d’ammissione che attesta la sua idoneità sociopedago- gica.

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Art. 64c Formazione

1 La formazione deve fare permettere al candidato di:

a. conoscere la materia d’insegnamento e di esame della teoria di base, del cor- so sulla teoria della circolazione, della formazione pratica di base degli allievi motociclisti e dell’esame pratico di conducente; b. insegnare secondo un metodo appropriato le materie della formazione com- plementare di cui all’articolo 27c; c. riconoscere e valutare i diversi caratteri dei partecipanti al corso e le varie dinamiche di gruppo e applicare conseguentemente il metodo d’insegna- mento più adatto; d. conoscere le principali cause d’incidenti della circolazione considerando in particolare che i nuovi conducenti ne sono spesso all’origine; e. conoscere le fasi di sviluppo dei giovani adulti e le loro incidenze sul com- portamento nella circolazione stradale; f. influenzare l’atteggiamento interiore dei partecipanti e motivarli ad adottare una guida senza pericoli, rispettosa dell’ambiente e degli altri utenti. 2 Le conoscenze anteriori sono computate dopo aver consultato il centro di forma- zione. L’articolo 27g si applica alle competenze.

Art. 64d Attestato di competenza

1 Per ottenere l’attestato di competenza, il candidato deve:

a. dimostrare nel corso di un esame scritto di essere in grado di impartire l’insegnamento teorico e pratico a gruppi di persone variamente composti; e b. animare a titolo di prova un corso di formazione complementare il cui con- tenuto riguardi le due giornate di corso (art. 27c). 2 Il risultato dell’esame deve essere comunicato al candidato per scritto indicando la nota complessiva. In caso di insuccesso, occorre indicare i rimedi giuridici. Il risulta- to dell’esame deve essere comunicato al Cantone di domicilio del candidato.

3 L’articolo 53 si applica per analogia alla ripetizione degli esami.

Art. 64e Durata di validità dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione è limitata a tre anni. La sua durata di validità è prorogata ogni volta di tre anni se il titolare prova che durante i tre anni: a. ha impartito per almeno 30 giorni corsi di formazione complementare ai tito- lari di una licenza di condurre in prova; e b. ha frequentato due giornate intere di corsi di perfezionamento per animatori. 2 I Cantoni fissano, d’intesa con l’USTRA, le esigenze concernenti gli organizzatori e il contenuto dei corsi di perfezionamento per animatori.

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3 Gli organizzatori dei corsi di formazione complementare attestano per scritto agli animatori i corsi impartiti da questi ultimi e gli organizzatori dei corsi di perfezio- namento i corsi di una giornata intera frequentati dagli animatori stessi.

Art. 64f Centri di formazione per animatori

1 I centri di formazione per animatori devono essere riconosciuti dall’USTRA. Il

riconoscimento è accordato se: a. la direzione garantisce una gestione irreprensibili del centro di formazione e una sorveglianza competente dell’insegnamento; b. il centro di formazione dispone di docenti qualificati; c. il centro di formazione dispone di un locale d’insegnamento, di materiale didattico e di piazze d’istruzione idonei; d. il programma di insegnamento e le materie proposte garantiscono la forma- zione prescritta. 2 L’USTRA può revocare il riconoscimento se le condizioni necessarie non sono più adempiute o il centro di formazione non forma più animatori da oltre due anni. 3 I centri di formazione devono provvedere affinché i loro docenti trasmettano agli animatori le conoscenze e le capacità necessarie. Sono tenuti a iscrivere il candidato all’esame per ottenere l’attestato di competenza.

3 Le restrizioni devono essere iscritte nella licenza di condurre (art. 24d).

Art. 144 Notifica dell’interruzione del tirocinio Il maestro di tirocinio che non annuncia l’interruzione del tirocinio con l’apprendista conducente d’autocarro al quale la licenza per allievo conducente è stata rilasciata prima del compimento dei 18 anni di età o l’interruzione del tirocinio con l’apprendista meccanico di motoveicoli, avvenuta durante la durata di validità della licenza per allievo conducente della categoria A, è punito con la multa.

Art. 151f Disposizioni transitorie della modifica del 27 ottobre 2004 1 La licenza di condurre non è rilasciata in prova alle persone che hanno presentato la loro domanda di una licenza per allievo conducente della categoria A o B prima del 1° dicembre 2005 e che sono nate prima del 1° dicembre 1987. 2 Le autorità di ammissione rilasciano un’autorizzazione provvisoria alle imprese che intendono organizzare corsi di formazione complementare, se fino a quel momento sono state attive nella formazione o nel perfezionamento di conducenti di veicoli a motore e rendono attendibile che adempiono le condizioni di cui all’arti- colo 27e. L’autorizzazione provvisoria è valida sino all’ammissione ordinaria in qualità di organizzatore dei corsi, ma al massimo per due anni. A partire dal 1° dicembre 2007 non possono più essere rilasciate autorizzazioni provvisorie.

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2004

II All’ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4a conformemente alla versione qui annessa.

III 1. Fatto salvo il numero 2, la presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005. 2. L’ingresso e gli articoli 11 capoverso 4, 24, 24a–24g, 27a–27g, il titolo pri- ma dell’articolo 31, gli articoli 35, 35a, 35b, 44a, 64a–64f, 88a capoverso 3, 151f e l’allegato 4a entrano in vigore il 1° dicembre 2005.

27 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2004

Allegato 4a

Domanda di licenza di condurre di durata illimitata (Da inviare al competente Ufficio della circolazione del luogo di domicilio al più presto un mese prima della data di scadenza della licenza di condurre in prova.)

Cognome Nome Data di nascita Via e numero N. della licenza di condurre

domanda una licenza di condurre di durata illimitata.

Luogo e data: Firma del richiedente:

Chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presen- tando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con la detenzione o con la multa (art. 97 LCStr) e deve prevedere la revoca della licenza (art. 16 LCStr).

Attestato di partecipazione alla formazione complementare Data di scadenza della licenza di condurre in prova:

1° giorno di corso 2° giorno di corso

Timbro e firma Timbro e firma dell’organizzatore del corso dell’organizzatore del corso

Data: Data:

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