AS 2004 5081
Ordinanza sull'assicurazione militare
Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Modifica del 3 dicembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 12 Chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico) e i laboratori autorizzati ad esercitare per conto proprio ai sensi degli articoli 44, 45, 47–50a, 53 e 54 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie, possono praticare anche per l’assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) può designare altre persone come personale paramedico, che possono esercitare per l’assicurazione militare nel quadro dell’autorizzazione cantonale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz