AS 2004 5113
Ordinanza sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Ordinanza sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Modifica del 24 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 giugno 19961 sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economi- co è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva 1 Le fideiussioni, i contributi al servizio dell’interesse e le agevolazioni fiscali sono concessi solo per progetti di imprese industriali o di imprese di prestazione di servizi materialmente ed economicamente affini alla produzione (imprese di prestazione di servizi affini alla produzione) che consentono all’impresa stessa o ai suoi fornitori o partner di: ...
Art. 4a Agevolazioni fiscali 1 L’importanza di un progetto per l’economia regionale, determinante ai fini del- la concessione di agevolazioni fiscali, è valutata segnatamente in base ai criteri seguenti: a. numero di nuovi impieghi creati nella zona di rilancio economico; b. volume degli investimenti pianificati nella zona di rilancio economico; c. entità degli acquisti, delle ordinazioni o delle richieste di prestazioni pianifi- cati o realizzati presso i fornitori o le imprese nella zona di rilancio econo- mico; d. collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbiano un legame diretto con il progetto pianificato. 2 Se il richiedente è un’impresa di prestazione di servizi affine alla produzione e i suoi investimenti in Svizzera sono relativamente esigui, la Confederazione accorda agevolazioni fiscali unicamente se nella zona di rilancio economico sono creati almeno 20 impieghi. L’importo dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confede- razione ammonta al massimo al 50 per cento. Se il progetto riveste un’importanza particolare per l’economia regionale, la Confederazione può eccezionalmente con- cedere agevolazioni fiscali di maggiore entità.
1 RS 951.931
2004-2224 5113
Ordinanza sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economico RU 2004
Art. 5 cpv. 4 e 6 4 Le prestazioni non finanziarie dei Cantoni sono conteggiate negli aiuti finanziari cantonali in ragione del 50 per cento al massimo, sempreché siano valutabili preci- samente. 6 Gli aiuti finanziari di enti di diritto pubblico sono assimilati agli aiuti finanziari cantonali; i sussidi federali non sono presi in considerazione.
Art. 7 cpv. 2
2 In caso di domanda di agevolazione fiscale, il Cantone:
a. conferma al Seco la conformità della sua decisione con l’articolo 23 capo- verso 3 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID); b. fornisce al Seco le informazioni necessarie alla valutazione della domanda secondo l’articolo 4a capoverso 1, e c. si assicura che il piano aziendale di cui all’articolo 6 capoverso 2 comprenda una stima del risparmio fiscale realizzabile.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.
24 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 642.14