AS 2004 5251
Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)
Modifica del 10 dicembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:
Sezione 6: Inchiesta amministrativa
Art. 27a Scopo 1 L’inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d’ufficio per salvaguardare l’interesse pubblico. 2 L’inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l’inchiesta disciplinare ai sensi dell’articolo 98 dell’ordinanza del 3 luglio
20012 sul personale federale nonché i procedimenti penali.
Art. 27b Procedimenti parallelamente in corso 1 Un’inchiesta amministrativa non può ostacolare né inchieste penali né inchieste degli organi di vigilanza parlamentari. 2 Se si può prevedere un conflitto di procedura, l’autorità che ha ordinato l’inchiesta sospende o interrompe l’inchiesta amministrativa.
Art. 27c Autorità competente a ordinare un’inchiesta amministrativa 1 Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un’inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate. 2 Il Consiglio federale ordina l’inchiesta se un’inchiesta amministrativa interessa più di un Dipartimento o un Dipartimento e la Cancelleria federale.
2004-1917 5251
Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2004
Art. 27d Organi d’inchiesta
1 L’inchiesta amministrativa è affidata a persone:
a. le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito; b. le quali non lavorano nell’ambito di attività sotto inchiesta; e c. alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare. 2 L’inchiesta può essere affidata a persone estranee all’Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell’autorità che ordina l’inchiesta. 3 L’organo d’inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istru- zioni ma non decisioni formali. 4 Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia.
Art. 27e Mandato d’inchiesta 1 L’autorità che ordina l’inchiesta rilascia un mandato d’inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente: a. l’oggetto dell’inchiesta; b. la nomina dell’organo d’inchiesta; c. le competenze dell’organo d’inchiesta; d. l’obbligo di serbare il segreto d’ufficio; e. le indennità spettanti all’organo d’inchiesta; f. l’approntamento degli strumenti ausiliari necessari; g. il coinvolgimento di organi ausiliari; h. la presentazione dei rapporti; i. lo scadenzario.
2 Al mandato d’inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti.
Art. 27f Apertura 1 L’autorità che ordina l’inchiesta ne notifica l’apertura nonché il motivo che l’ha originata, lo scopo e l’organo d’inchiesta alle unità amministrative interessate. 2 Essa emana le necessarie istruzioni concernenti i diritti d’ispezione e di accesso degli organi d’inchiesta nonché l’obbligo di informare gli impiegati interessati.
3 RS 172.021
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Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2004
Art. 27g Esecuzione 1 Per accertare i fatti, l’organo d’inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all’articolo 12 PA4. Nell’ambito dell’inchiesta amministrativa non si procede però all’audizione di testimoni. 2 Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell’inchiesta ammini- strativa sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti. 3 Se, nel corso dell’inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l’organo d’inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l’articolo 14. 4 Le autorità e le persone coinvolte nell’inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26–28 PA).
5 Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29–33 PA).
Art. 27h Interrogazioni 1 Le persone coinvolte nell’inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare. 2 L’organo d’inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale. 3 L’organo d’inchiesta informa le persone estranee all’Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni.
Art. 27i Protezione dei dati personali Ogni servizio amministrativo invitato dall’organo d’inchiesta a rendere noti dati personali è tenuto, nella propria sfera di competenza, a garantire l’osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.
Art. 27j Risultati 1 L’organo d’inchiesta fornisce all’autorità che ordina l’inchiesta gli atti d’inchiesta completi e un rapporto. 2 Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell’inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento. 3 L’autorità che ordina l’inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coin- volte nell’inchiesta amministrativa. 4 L’autorità che ordina l’inchiesta decide in merito alle conseguenze dell’inchiesta amministrativa.
4 RS 172.021 5 RS 235.1
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Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2004
5 I risultati di un’inchiesta amministrativa possono essere motivo per l’apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale.
II L’ordinanza del 3 luglio 20016 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 97 Abrogato
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 172.220.111.3
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