AS 2004 5261
Ordinanza concernente il versamento di un'indennità al personale dell'Amministrazione federale nel 2007
Ordinanza concernente il versamento di un’indennità unica al personale dell’Amministrazione federale
del 10 dicembre 2004
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale, ordina:
Art. 1 Diritto all’indennità
1 Nel 2005 e nel 2006 ricevono un’indennità unica non assicurata gli impiegati:
a. dei dipartimenti e della Cancelleria federale; b. delle unità decentralizzate dell’Amministrazione federale secondo l’allegato all’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, eccettuati quelli delle unità decentralizzate del Dipar- timento federale dell’interno e dell’Istituto Federale della Proprietà Intellet- tuale; c. dei Servizi del Parlamento; d. dei Tribunali federali e delle Commissioni di ricorso.
2 Hanno diritto all’indennità:
a. gli impiegati il cui rapporto di lavoro non è limitato nel tempo, se esso è ini- ziato prima del 1° gennaio dell’anno in cui l’indennità è dovuta e non è sciolto al momento della concessione della stessa o non è disdetto a seguito di pensionamento anticipato volontario o di passaggio a un altro datore di lavoro ai sensi del capoverso 1; b. gli impiegati il cui rapporto di lavoro è limitato nel tempo, se esso è iniziato prima del 1° gennaio dell’anno in cui tale indennità è dovuta e dura almeno fino al 31 dicembre.
Art. 2 Ammontare 1 L’ammontare dell’indennità è fissato dopo le trattative con le associazioni del personale e nel quadro dei crediti stanziati dal Parlamento per le misure salariali.
RS 172.220.111.8
2004-2361 5261
Versamento di un’indennità unica al personale dell’Amministrazione federale RU 2004
2 Per il calcolo dell’indennità si tiene conto delle seguenti prestazioni del datore di lavoro al momento del versamento: a. stipendio ai sensi dell’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul per- sonale federale (OPers); b. indennità di residenza ai sensi dell’articolo 43 OPers; c. indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers; d. indennità speciali ai sensi dell’articolo 48 OPers, escluse le indennità per la- voro a squadre; e. assegni di custodia ai sensi dell’articolo 51 OPers.
3 L’ammontare dell’indennità dipende dal tasso di occupazione al momento del
versamento della stessa.
Art. 3 Eccezioni Non hanno diritto all’indennità: a. gli impiegati le cui prestazioni corrispondono alla valutazione C; b. gli impiegati le cui prestazioni corrispondono alla valutazione B e il cui sti- pendio supera l’importo massimo del livello di valutazione B; c. gli impiegati a cui, in caso di valutazione inferiore della funzione o della zo- na dell’indennità di residenza, è garantito in termini nominali lo stipendio at- tuale (garanzia dei diritti acquisiti); d. gli impiegati provenienti dall’esterno dell’Amministrazione federale, durante il periodo di prova; e. i collaboratori il cui impiego è irregolare; f. i praticanti, inclusi i praticanti delle scuole universitarie e delle scuole uni- versitarie professionali. g. i pensionati rioccupati dalla Confederazione.
Art. 4 Versamento
1 L’indennità è versata unitamente allo stipendio di marzo.
2 L’indennità è versata dal datore di lavoro con il quale la persona impiegata intrat- tiene un rapporto di lavoro al momento del versamento.
Art. 5 Diritto previgente: modifica L’ordinanza del 18 dicembre 20024 sull’assicurazione degli impiegati dell’Ammini- strazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è modificata come segue:
3 RS 172.220.111.3 4 RS 172.222.020
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Art. 3 Le prestazioni del datore di lavoro secondo il capitolo 4 OPers non menzionate nella presente ordinanza e le indennità secondo l’ordinanza del 10 dicembre 20045 con- cernente il versamento di un’indennità unica al personale dell’Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006 non sono assicurate nei piani di previdenza.
Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005 ed è valida fino al 31 dicembre 2006.
10 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 172.220.111.8; RU 2004 5261
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