AS 2004 5265
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC)
Modifica del 17 dicembre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 20041, decreta:
I La legge del 23 giugno 20002 sulla CPC è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 5 5 Il Consiglio federale adegua le pensioni al rincaro su proposta della Commissione della Cassa. L’ammontare dell’adeguamento è commisurato al reddito patrimoniale disponibile. La decisione del Consiglio federale non incide sulle pensioni degli ex impiegati federali che al momento dell’adeguamento percepiscono la pensione da un altro istituto di previdenza.
Art. 5a Adeguamento straordinario al rincaro da parte dei datori di lavoro 1 Se le possibilità finanziarie della Cassa pensioni della Confederazione non con- sentono di adeguare le pensioni al rincaro o consentono solo un adeguamento insuf- ficiente, il Consiglio federale può versare sulle pensioni del personale di cui all’arti- colo 1 capoverso 1 lettere a, b, e ed f, nonché sulle pensioni del personale delle unità amministrative decentralizzate senza propria personalità giuridica, un congruo ade- guamento straordinario al rincaro. La sua decisione non incide sulle pensioni degli ex impiegati federali che al momento dell’adeguamento straordinario percepiscono la pensione da un’altra Cassa pensioni o non dipendono dal Consiglio federale, bensì da un altro datore lavoro. 2 I datori di lavoro di cui all’articolo 3 lettere c e d possono corrispondere ai loro beneficiari di rendite un adeguamento straordinario al rincaro. 3 I datori di lavoro rimborsano alla Cassa pensioni della Confederazione il capitale di copertura necessario al finanziamento dell’adeguamento straordinario al rincaro.
Art. 25 cpv. 1, primo periodo, e 2