Lexipedia

AS 2004 5287

Regolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo

Regolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo (Regolamento disciplinare del PF di Zurigo)

del 2 novembre 2004

La direzione del PF di Zurigo, visto l’articolo 16 dell’ordinanza del 13 novembre 20031 sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna, decreta:

Art. 1 Campo d’applicazione e altro diritto applicabile 1 Il presente regolamento si applica agli studenti, agli uditori e ai dottorandi del PF di Zurigo, nonché ai partecipanti ai programmi di postformazione universitaria orga- nizzati dal PF di Zurigo. 2 Ai dottorandi si applica, in caso di comportamento scorretto nel quadro della loro attività di ricerca, il regolamento procedurale del 30 aprile 20042 in caso di sospet- tato comportamento scorretto nella ricerca al PF di Zurigo. 3 Le infrazioni commesse nel quadro dell’utilizzazione di mezzi telematici sono pu- nite in base alle disposizioni del regolamento del 12 gennaio 19993 sull’utilizzazione della telematica al PF di Zurigo.

Art. 2 Infrazioni disciplinari Il presente regolamento disciplinare è applicato quando qualcuno: a. si comporta in modo disonesto durante una verifica delle prestazioni, in par- ticolare se cerca di procurare illecitamente un vantaggio a se stesso o a terzi; b. consegna un lavoro scritto non redatto di proprio pugno o in cui spaccia co- me propri i risultati di lavori o gli esiti di ricerche di terzi (plagio); c. perturba le lezioni o i corsi organizzati dal PF di Zurigo o pregiudica in altro modo le attività del PF di Zurigo; d. arreca intenzionalmente o per negligenza grave danni al PF di Zurigo; e. minaccia, molesta oppure ostacola nella loro attività al PF di Zurigo i mem- bri del corpo insegnante, gli impiegati, gli studenti, gli ospiti o i visitatori; f. fa un uso scorretto di un documento di legittimazione o di uno sconto a cui ha diritto in virtù della sua appartenenza al PF di Zurigo.

RS 414.138.1 1 RS 414.110.37

2 RSETHZ 415, l’ordinanza è disponibile in versione elettronica all’indirizzo:

3 RSETHZ 203.21

2004-2642 5287

Regolamento disciplinare del PF di Zurigo RU 2004

Art. 3 Provvedimenti disciplinari

1 Il PF di Zurigo può prendere i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. infliggere un ammonimento; b. in caso di infrazione ai sensi dell’articolo 2 lettera a o b ritenere nulli: 1. nei cicli di studi articolati: una verifica delle prestazioni o, in caso di un esame che rientra in un blocco di esami, l’intero blocco; 2. nei cicli di studi non articolati: gli esami, i lavori scritti o un’intera serie di esami;

3. nei programmi di postformazione universitaria: una verifica delle pre-

stazioni; c. escludere una persona per una durata massima di tre anni da determinati cor- si o infrastrutture; d. minacciare l’esclusione dal PF di Zurigo; e. escludere una persona dal PF di Zurigo per una durata massima di tre anni; f. revocare un titolo accademico se è stato conseguito in modo illecito. 2 La natura e il grado del provvedimento devono essere commisurati all’infrazione, al movente e alla condotta tenuta precedentemente dalla persona in questione, non- ché alla portata e all’importanza degli interessi del PF di Zurigo messi in pericolo o lesi.

Art. 4 Prescrizione 1 La responsabilità disciplinare si prescrive dopo tre mesi dalla scoperta dell’infra- zione. 2 Se l’infrazione è stata commessa nel quadro di una verifica delle prestazioni che risale a oltre sei mesi non può più essere avviata una procedura disciplinare. Questo termine di prescrizione non si applica alle infrazioni commesse nel quadro di un lavoro finale (lavoro di diploma, di bachelor, di master o di dottorato).

Art. 5 Autorità disciplinari

1 Le autorità disciplinari sono:

a. il rettore; b. il comitato disciplinare.

2 Il comitato disciplinare si compone:

a. del rettore; b. di due membri della conferenza di studio; c. di un rappresentante dell’associazione accademica del corpo intermedio del PF di Zurigo (AVETH). 3 La conferenza di studio e l’AVETH nominano i rispettivi rappresentanti e i loro supplenti per un periodo di due anni. Il rinnovo del mandato è possibile.

Regolamento disciplinare del PF di Zurigo RU 2004

Art. 6 Accertamento della fattispecie e informazione 1 Se è constatata un’infrazione ai sensi dell’articolo 2 deve essere accertata la fatti- specie e devono essere raccolti gli elementi probatori.

2 Chi accerta la fattispecie informa immediatamente le persone seguenti:

a. in tutti i casi il rettore e il prorettore competente; b. in caso di infrazione commessa nel quadro di una verifica delle prestazioni: il delegato agli studi del relativo ciclo di studi e l’esaminatore responsabile, per quanto non sia lui stesso ad effettuare l’accertamento della fattispecie; c. in caso di infrazione commessa nel quadro del dottorato: il responsabile del dottorato.

3 Le persone coinvolte nell’accertamento sono tenute alla discrezione.

Art. 7 Competenza del rettore 1 In caso di infrazione lieve il rettore è autorizzato a disporre i provvedimenti disci- plinari di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–d. Il rettore interroga previamente la persona incolpata. 2 In caso di infrazione particolarmente lieve il rettore può rinunciare a disporre un provvedimento disciplinare.

3 In caso di infrazione non lieve il rettore convoca il comitato disciplinare.

Art. 8 Procedura in caso di infrazione non lieve 1 Il comitato disciplinare decide se procedere all’esame del caso o se rimandare il caso al rettore per l’ulteriore disbrigo. 2 Il comitato disciplinare può coinvolgere nell’inchiesta altre persone, in particolare il prorettore, il delegato agli studi del ciclo di studi interessato e, in caso di infrazio- ne commessa nel quadro del dottorato, il responsabile del dottorato. 3 In base ai risultati dell’inchiesta il comitato disciplinare decide se abbandonare o portare avanti la procedura.

4 Se decide di portare avanti la procedura, il comitato disciplinare comunica al

diretto interessato i risultati dell’inchiesta e lo informa, accordandogli un lasso di tempo adeguato, dove può prendere visione degli atti sotto sorveglianza. 5 Il diretto interessato può prendere posizione entro un lasso di tempo adeguato sulla fattispecie imputatagli e sulla questione della sua colpevolezza.

Art. 9 Deliberazioni del comitato disciplinare 1 Il comitato disciplinare può deliberare soltanto se sono presenti tutti i membri.

2 Hanno diritto di voto unicamente i membri del comitato disciplinare.

3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto del rettore.

Regolamento disciplinare del PF di Zurigo RU 2004

4 Se il comitato disciplinare dispone un provvedimento disciplinare, il rettore emana la relativa decisione attenendosi a quanto deliberato dal comitato.

Art. 10 Notifica del provvedimento disciplinare 1 Il provvedimento disciplinare è notificato per scritto e sotto forma di decisione. La notifica per via elettronica non è ammessa.

2 Nella notifica devono essere riportati la motivazione e i rimedi giuridici.

Art. 11 Protezione giuridica Contro le decisioni prese in base al presente regolamento può essere interposto ricorso presso la Commissione di ricorso dei PF entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 12 Presentazione di rapporti 1 Il rettore deve presentare due volte all’anno, nella prima riunione di ogni semestre, un rapporto scritto alla conferenza di studio sui casi disciplinari in corso e conclusi.

2 Il rapporto è redatto in forma anonimizzata.

3 Il rapporto deve essere approvato dalla conferenza di studio.

Art. 13 Responsabilità penale Se un’infrazione adempie anche la fattispecie di reato secondo il diritto federale o cantonale, il PF di Zurigo sporge denuncia. In caso di reato perseguibile a querela di parte si può rinunciare alla denuncia.

Art. 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

2 novembre 2004 In nome della direzione del PF di Zurigo: Il presidente, Olaf Kübler Il delegato, Peter Kottusch

Regolamento disciplinare del PF di Zurigo RU 2004

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Regolamento disciplinare del PF di Zurigo RU 2004