AS 2004 5295
Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito
Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)
Modifica del 20 dicembre 2004
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 6 Sussistenza agli impiegati dell’Amministrazione federale (Art. 71 cpv. 1 lett. b OAE)
Gli impiegati dell’Amministrazione federale, compresi i militari di professione e i militari a contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 47 della legge federale del 3 febbraio 19952 sull’esercito e sull’amministrazione militare, che forniscono la prova del ritiro, nell’interesse del servizio, della sussistenza dalla truppa, pagano
7 franchi per ogni colazione e 10 franchi per ogni pranzo e ogni cena.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
20 dicembre 2004 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid