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AS 2004 5295

Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)

Modifica del 20 dicembre 2004

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 6 Sussistenza agli impiegati dell’Amministrazione federale (Art. 71 cpv. 1 lett. b OAE)

Gli impiegati dell’Amministrazione federale, compresi i militari di professione e i militari a contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 47 della legge federale del 3 febbraio 19952 sull’esercito e sull’amministrazione militare, che forniscono la prova del ritiro, nell’interesse del servizio, della sussistenza dalla truppa, pagano

7 franchi per ogni colazione e 10 franchi per ogni pranzo e ogni cena.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

20 dicembre 2004 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid