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AS 2004 5397

Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri

Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS)

Modifica del 10 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19861 che limita l’effettivo degli stranieri è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. a e 13 lett. e Abrogate

II L’ordinanza del 22 maggio 20022 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 4 4Icontingenti massimi secondo l’articolo 10 dell’Allegato K alla Convenzione AELS non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

10 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz