AS 2004 5399
Ordinanza relativa al rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari
Ordinanza relativa al rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC)
Modifica del 13 dicembre 2004
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 29 dicembre 19971 relativa al rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari è modifi- cata come segue:
Disposizioni finali della modifica del 17 novembre 2003, cpv. 1 1 I Cantoni devono designare l’organo ai sensi dell’articolo 13a capoverso 2 entro fine giugno 2005.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
13 dicembre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
1 RS 831.301.1
2004-2523 5399
Rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia RU 2004 di prestazioni complementari