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AS 2004 5399

Ordinanza relativa al rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari

Ordinanza relativa al rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC)

Modifica del 13 dicembre 2004

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 29 dicembre 19971 relativa al rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari è modifi- cata come segue:

Disposizioni finali della modifica del 17 novembre 2003, cpv. 1 1 I Cantoni devono designare l’organo ai sensi dell’articolo 13a capoverso 2 entro fine giugno 2005.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

13 dicembre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1 RS 831.301.1

2004-2523 5399

Rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia RU 2004 di prestazioni complementari