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AS 2004 5443

AS 2004 5443

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 3 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modi- ficata come segue:

Concerne solo il testo francese 1 Su richiesta di un Cantone, il Consiglio federale può aumentare il numero massimo di indennità giornaliere per sei mesi al massimo se, durante il periodo di riferimento, il tasso di disoccupazione nel Cantone o in una regione importante dello stesso ha superato ampiamente la media nazionale e ha raggiunto in media almeno il 5 per cento. Il periodo di riferimento inizia a decorrere otto mesi prima della data d’inizio dell’aumento richiesto e si estende sui primi sei mesi di detto periodo. 1bis Il Consiglio federale può autorizzare il provvedimento per l’insieme degli assicu- rati o solo per determinate categorie d’età.

4 Concerne solo il testo francese

6 Il Cantone presenta la sua domanda all’ufficio di compensazione al più tardi il decimo giorno del penultimo mese precedente la data d’inizio dell’aumento richie- sto. In caso di domanda tardiva, l’inizio dell’aumento è differito al mese seguente.

7 Nella domanda, il Cantone deve indicare la data a partire dalla quale chiede

l’aumento, la regione del Cantone interessata e il fatto che il tasso di disoccupazione nel Cantone o nella regione del Cantone in questione ha superato ampiamente la media nazionale e ha raggiunto in media almeno il 5 per cento nel corso del periodo di riferimento. 8 Nel mese successivo alla scadenza dell’ultimo mese per il quale il provvedimento è stato autorizzato, il Cantone presenta all’ufficio di compensazione un rapporto sull’attuazione degli oneri previsti nell’autorizzazione.

1 RS 837.02

2004-1477 5443

Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2004

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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