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AS 2004 5445

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA)

Modifica del 15 dicembre 2004

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza SSRA del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Art. 1 lett. a n. 6–10 a. animali della specie bovina:

6. abrogato;

7. vacche madri e nutrici (senza vitelli);

8. giovenche, tori e buoi, di oltre quattro mesi, per l’ingrasso di bestiame

grosso e vacche da ingrasso;

9. abrogato;

10. abrogato;

Art. 3 Abrogato

II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

15 dicembre 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

1 RS 910.132.4

2004-2427 5445

Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali. O del DFE RU 2004

Allegato 1 (art. 2 cpv. 4)

Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione, esigenze specifiche in materia di detenzione di animali e disposizioni inerenti al controllo

1 Animali della specie bovina

Animali Disposizioni specifiche

Tutte le categorie Gli animali devono – essere tenuti liberi in gruppi; – avere permanentemente accesso a un’area di riposo e a un settore non coperto di lettiera. Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente non perforato per l’animale. Se per le femmine vengono utilizzati stuoie deformabili, sono determinanti le disposizioni seguenti. Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato.

Controllo delle stuoie deformabili nella stalla Durante il controllo, per l’identificazione della stuoia l’agricoltore deve poter esibire un giustificativo in cui il rivenditore ne dichiara il modello e la data di installazione nella pertinente stalla e il numero UFV di autorizzazione della stuoia. Le esigenze poste dai SSRA alla stuoia sono considerate soddisfatte, se – il modello in questione ha superato il test Fokus «bovini SSRA» della Deu- tsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), in cui vengono esaminate le esi- genze elencate qui di seguito ai numeri 1 e 2; oppure – se l’agricoltore, mediante il rapporto steso da un ente di controllo accreditato secondo le norme EN ISO 17025, dimostra che nella sua stalla sono soddi- sfatte le seguenti esigenze dei numeri 1a.–1e.

Esigenze poste alle stuoie deformabili:

1. Salute degli animali

Su almeno 100 vacche esaminate, detenute in almeno 3 aziende: a. al massimo 25 per cento dei tarsi (garretti) possono presentare croste o ferite aperte; b. al massimo 8 per cento dei tarsi possono presentare croste o ferite aper- te di diametro superiore a 2 cm;

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c. al massimo 1 per cento dei tarsi possono presentare altri cambiamenti importanti, come aumenti delle dimensioni; d. non è possibile constatare altri gravi danni fisici che potrebbero essere provocati dalla stuoia; e. non è possibile constatare comportamenti anomali che potrebbero esse- re provocati dalla stuoia.

2. Deformabilità ed elasticità

a. Una calotta di acciaio (r = 120 mm) che viene compressa con una forza di 2000 N contro la stuoia nuova deve poter penetrare di 10 mm o più profondamente nel materiale. b. Dopo una pressione prolungata con uno zoccolo artificiale di vacca, viene ripetuto il test conforme all’esigenza descritta al numero 2a. In questo caso la calotta di acciaio deve poter penetrare di 8 mm o più pro- fondamente nella stuoia.

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2 Altri animali che consumano foraggio grezzo

Animali Disposizioni specifiche

2.1 Caprini (le Gli animali devono:

dimensioni – essere tenuti liberi in gruppi; i becchi possono essere tenuti della superficie in box individuali, ma non è permesso tenerli attaccati; valgono per – avere permanentemente accesso a un’area di riposo e a ogni animale un’area coperta senza lettiera. di oltre Area di riposo:

10 mesi) – per ogni animale, pagliericcio di almeno 1,2 m2 o strato

equivalente per l’animale; – al massimo la metà della superficie minima può essere sostituita da una superficie corrispondente dotata di nicchie di riposo sopraelevate e non perforate, senza lettiera. Area coperta senza lettiera: – almeno 0,8 m2 per ogni animale. L’area coperta di una corte accessibile permanentemente è computabile al 100 per cento.

2.2 Conigli Gli animali devono essere tenuti liberi in gruppi. I maschi

riproduttori possono essere tenuti in compartimenti individuali. I compartimenti per gruppi di conigli da allevamento (per ogni gruppo al massimo un maschio riproduttore) devono: – avere una superficie di almeno 1,6 m2 per coniglia madre (compreso il nido); – essere strutturati; – essere ricoperti da una lettiera per almeno 1/3, affinché gli animali possano raspare; – disporre di un’area sopraelevata in cui le coniglie madri possono ritirarsi, inaccessibile agli animali giovani; – disporre di un nido separato con lettiera per ogni coniglia madre. I compartimenti destinati ai giovani animali devono: – avere una superficie di almeno 2 m2; – avere la seguente superficie per ogni animale: – dallo svezzamento fino al 35° giorno di vita, almeno 0,10 m2 per animale; – dal 36° fino al 76° giorno di vita, almeno 0,15 m2 per animale; – a partire dal 77° giorno di vita, almeno 0,25 m2 per animale;

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Animali Disposizioni specifiche

– essere strutturati; – essere ricoperti da una lettiera per almeno 1/3, affinché gli animali possano raspare.

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3 Animali della specie suina

Animali Disposizioni specifiche

Suini da alleva- Gli animali devono: mento (scrofe – essere tenuti liberi in gruppi. I verri e le scrofe allattanti posso- da allevamento, no essere tenuti in box individuali; verri e suinetti) – avere permanentemente accesso a un’area di riposo e a un altro Rimonte e suini settore. da ingrasso Le scrofe da allevamento possono essere tenute per 10 giorni al massimo, durante il periodo della monta, in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze poste all’area di riposo. L’area di riposo: – non può presentare perforazioni; – deve essere sufficientemente coperta di paglia lunga e di canne; – in caso di alimentazione a discrezione deve essere chiaramente separata dall’area di foraggiamento e dagli abbeveraggi; – Nei sistemi di composta, gli animali devono disporre di un’area di riposo sufficientemente grande, situata al di fuori dell’area di composta. Eccezione: le poste in cui vengono tenuti i suinetti svezzati, se la superficie della posta all’interno della stalla è di almeno 0,6 m2 per animale. Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato. Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter girarsi liberamente.

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4 Pollame da reddito

Animali Disposizioni specifiche

Galline e galli Nei pollai almeno il 20 per cento della superficie, calcolata se- da allevamento condo l’allegato 1 dell’ordinanza del 27 maggio 1981 sulla prote- Galline ovaiole zione degli animali e sulla quale gli animali possono spostarsi, deve essere munito di una lettiera sufficiente. Pollastrelle e pollastrelli Nei pollai devono essere messi a disposizione degli animali, collocati a diverse altezze, posatoi che soddisfano le esigenze Pulcini (senza della legislazione sulla protezione degli animali. La lunghezza i polli da minima dei posatoi è di: ingrasso) – 14 cm per animale adulto; – 11 cm per pollastrella o pollastrello (a partire dalla 10a setti- mana di vita); – 8 cm per pulcino (fino alla 10a settimana di vita). Nei settori del pollaio in cui l’intensità della luce diurna è note- volmente ridotta a causa della rispettiva attrezzatura o della distanza dalle finestre, l’intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale. A partire dal 43° giorno di vita, gli animali devono avere libero accesso, durante tutto il giorno, all’area con clima esterno. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessi- vamente basse rispetto all’età degli animali, l’accesso all’area con clima esterno può essere limitato. Per evitare la dispersione delle uova, i pollai destinati alle galline da allevamento, ai galli da allevamento o alle ovaiole possono rimanere chiusi fino alle ore 10. Dall’entrata nel pollaio delle giovani ovaiole fino alla 23a settimana di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l’accesso all’area con clima esterno.

Durante il controllo l’agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale del pollaio con le seguenti indicazioni: – le misure della superficie interna ricoperta da una lettiera, della superficie sulla quale gli animali possono spostarsi e dei posatoi; nonché – il numero massimo di animali ammessi. In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indi- cazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la per- sona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schiz- zo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato.

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Animali Disposizioni specifiche

Polli da ingrasso Tutta la superficie del pavimento (senza i posatoi sopraelevati) deve essere ricoperta da una lettiera. Nel pollaio gli animali, al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, devono avere a disposizione posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall’UFV per il pertinente tipo di polli da ingrasso. Le indicazioni relative al numero minimo di posatoi, alla loro super- ficie o lunghezza, che figurano nell’autorizzazione, devono essere rispettate. A partire dal 22° giorno di vita, gli animali devono avere libero accesso, durante tutto il giorno, all’area con clima esterno. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessi- vamente basse rispetto all’età degli animali, l’accesso all’area con clima esterno può essere limitato.

Durante il controllo l’agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale del pollaio con le indicazioni più importanti in merito alle aree sopraelevate e alla superficie del pavimento all’interno del pollaio. In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indi- cazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la per- sona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schiz- zo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se gli animali hanno a disposizione i posatoi conformemente allo schizzo.

Animali Disposizioni specifiche

Tacchini Tutta la superficie del pavimento (senza i posatoi sopraelevati) deve essere ricoperta da una lettiera. Nel pollaio devono essere messi a disposizione degli animali posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali. All’interno del pollaio gli animali devono poter disporre di suffi- cienti rifugi (p. es. costituiti utilizzando balle di paglia). A partire dal 43° giorno di vita, gli animali devono avere libero accesso, durante tutto il giorno, all’area con clima esterno. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessi- vamente basse rispetto all’età degli animali, l’accesso all’area con clima esterno può essere limitato.

Durante il controllo l’agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale del pollaio con le indicazioni più importanti in merito alle aree sopraelevate e alla superficie del pavimento all’interno del pollaio.

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In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indi- cazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la per- sona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schiz- zo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale.

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Allegato 2 (art. 4 cpv. 2)

Ulteriori esigenze poste all’area con clima esterno (ACE) per il pollame da reddito

Animali Superficie del pavimento dell’ACE Effettivi con più di 100 animali: larghezza delle aperture (tutta la superficie deve essere che dal pollaio danno sull’ACE ricoperta da una lettiera)

Galline e galli – Almeno 43 m2 – Complessivamente almeno 1,5 m li- da allevamento per 1000 animali neari per 1000 animali; Galline ovaiole – Ogni apertura deve essere larga al- meno 0,7 m.

Pollastrelle e – Almeno 32 m2 – Complessivamente almeno 1,5 m pollastrelli per 1000 animali lineari per 1000 animali; Pulcini – Ogni apertura deve essere larga al- (dal 43° giorno meno 0,7 m. di vita)

Polli da – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 m li- ingrasso della superficie del pa- neari per 100 m2 della superficie del vimento all’interno del pavimento all’interno del pollaio; pollaio – Ogni apertura deve essere larga al- meno 0,7 m. – Le aperture del pollaio che danno sull’area con clima esterno devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da per- correre fino alla prossima apertura non superi 20 m.

Tacchini – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno 2 m li- della superficie del pa- neari per 100 m2 della superficie del vimento all’interno del pavimento all’interno del pollaio; pollaio – Ogni apertura deve essere larga al- meno 0,7 m.

Durante il controllo l’agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale dell’ACE con le seguenti indicazioni: – le misure della superficie accessibile agli animali nell’ACE e la dimensione delle aperture; nonché – il numero massimo di animali ammessi.

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In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indi- cazioni annotate sullo schizzo. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la per- sona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schiz- zo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali ammessi non viene superato.

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