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AS 2004 5471

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)

Modifica del 10 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui contributi nella campicoltura è modificata come segue:

Art. 12a cpv. 3 lett. b 3 L’organizzazione incaricata è tenuta a utilizzare i contributi in vista dell’ottimizza- zione del valore aggiunto e di una trasformazione efficiente. A questo scopo, vanno rispettate le condizioni seguenti: b. per la colza importata nel quadro della compensazione del raccolto il contri- buto per la trasformazione di materie prime rinnovabili negli impianti pilota e negli impianti di dimostrazione va calcolato in modo che, di norma, il prezzo di costo della merce d’importazione non superi quello della colza indigena a prezzo ridotto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 910.17

2004-2208 5471

Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2004