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AS 2004 5479

AS 2004 5479

Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)

Modifica del 10 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 6 6 Se il quantitativo di base giusta l’articolo 8 dell’ordinanza del 10 novembre 20042 sull’abbandono anticipato del contingentamento lattiero (OACL) viene aumentato, il trasferimento del contingente è definitivo e il contingente è soppresso.

4 I ritrasferimenti di contingenti alla scadenza di un contratto d’allevamento non soggiacciono alla limitazione giusta il capoverso 1.

Art. 4 cpv. 3 secondo periodo 3 … Se viene ridotto il quantitativo di base giusta l’articolo 9 OACL3, il quantitativo di base ridotto viene assegnato quale contingente al cedente alla scadenza del con- tratto d’allevamento.

Art. 5 cpv. 3 3 Se il quantitativo di base giusta l’articolo 8 OACL4 viene aumentato, il trasferi- mento del contingente è definitivo e il contingente è soppresso.

2004-2152 5479

Ordinanza sul contingentamento lattiero RU 2004

Art. 11 cpv. 1 lett. b e cpv. 4

1 Ai produttori fuori della regione di montagna che acquistano per la produzione

lattiera animali d’allevamento femmine provenienti dalla regione di montagna è assegnato un contingente supplementare. Gli animali devono soddisfare i requisiti seguenti: b. immediatamente prima dell’acquisto essere stati tenuti ininterrottamente du- rante almeno 18 mesi nella regione di montagna;

4 Il Servizio d’amministrazione assegna il contingente supplementare per l’anno

lattiero successivo alla data della presentazione della domanda.

Art. 17 cpv. 4 4 Il Servizio d’amministrazione allestisce un conteggio finale per i produttori che abbandonano anticipatamente il contingentamento lattiero. La tassa è dovuta per l’intera quantità di latte che supera il contingente. Essa ammonta a 30 centesimi al chilogrammo per le quantità di latte commercializzato in eccedenza fino ad un massimo di 5000 kg.

Art. 20 cpv. 3 3 Il capoverso 1 non si applica ai produttori che sono stati esclusi con le loro aziende dal contingentamento lattiero.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2005.

10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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