AS 2004 567
Ordinanza concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero
Ordinanza concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero (Ordinanza sullo zucchero)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sullo zucchero è modificata come segue:
Art. 1 Produzione ed esportazione di zucchero
1 Gli «Zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld SA» (ZAF) producono annualmente un
minimo di 150 000 tonnellate di zucchero da barbabietole da zucchero indigene. 2 Gli ZAF non possono ridurre il prezzo dello zucchero destinato all’esportazione utilizzando fondi federali.
Art. 5 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.114.11
2003-0940 567
Ordinanza sullo zucchero RU 2004