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AS 2004 567

Ordinanza concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero

Ordinanza concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero (Ordinanza sullo zucchero)

Modifica del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sullo zucchero è modificata come segue:

Art. 1 Produzione ed esportazione di zucchero

1 Gli «Zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld SA» (ZAF) producono annualmente un

minimo di 150 000 tonnellate di zucchero da barbabietole da zucchero indigene. 2 Gli ZAF non possono ridurre il prezzo dello zucchero destinato all’esportazione utilizzando fondi federali.

Art. 5 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.114.11

2003-0940 567

Ordinanza sullo zucchero RU 2004

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