AS 2004 611
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco)
Traduzione1
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell’Efta che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell’immissione sul territorio doganale della comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco)
Firmato a Bruxelles il 14 dicembre 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20022 Entrato in vigore per scambio di note il 18 luglio 2002
A. Lettera della Comunità europea
Signori,
1. La Comunità europea (di seguito Comunità) e la Svizzera ritengono di applicare regole simili in materia di origine nell’ambito del Sistema di preferenze generalizza- te (SPG), i cui principi generali di base sono i seguenti: – definizione della nozione di prodotto originario stabilita secondo i medesimi criteri; – disposizioni in materia di cumulo regionale dell’origine; – disposizioni in materia di cumulo dell’origine con materiali originari, ai sen- si delle regole d’origine del SPG della Comunità europea, della Svizzera o della Norvegia; – tolleranza in percentuale per gli elementi non originari; – obbligo del trasporto diretto delle merci dal Paese beneficiario; – disposizioni in materia di rilascio e di accettazione del certificato di origine modulo A di sostituzione (in appresso denominato «certificato di sostituzio- ne»); – necessità di una cooperazione amministrativa con le autorità abilitate dei Paesi beneficiari in materia di certificati di origine modulo A.
2. La Comunità e la Svizzera riconoscono reciprocamente le materie originarie
dell’altra Parte o della Norvegia (ai sensi delle regole d’origine SPG), che sono state trasformate e incorporate in un prodotto originario del Paese beneficiario del SPG, come originari di tale Paese beneficiario.
RS 0.632.401.021
1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2004 611).
2 RU 2004 609
2002-0097 611
Sistema di preferenze generalizzate RU 2004
Le autorità doganali della Comunità, della Svizzera o della Norvegia si prestano tutta l’assistenza amministrativa necessaria, segnatamente in materia di verifica dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 corrispondenti alle materie di cui al paragrafo precedente. Le disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa previ- ste nel Protocollo n. 3 dell’Accordo CE-Svizzera3, nell’allegato B della Convenzio- ne AELS4 o nel Protocollo n. 4 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo5 sono applicabili mutatis mutandis. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a
24 del Sistema armonizzato6.
3. La Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i certificati di sostituzione rilasciati dalle autorità doganali dell’altra Parte contraente invece dei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti dei Paesi beneficiari a condi- zione che: – tale procedura riguardi la sostituzione del certificato di origine modulo A, ad esclusione di qualsiasi altro documento di certificazione dell’origine; – il certificato di sostituzione sia rilasciato su richiesta scritta del riesportatore; – le merci in questione siano rimaste sotto sorveglianza doganale, secondo i casi, nella Comunità o in Svizzera e non abbiano subito operazioni diverse dall’eventuale scarico, ricarico, frazionamento o da una qualsiasi altra ope- razione destinata a garantirne il buono stato di conservazione; – l’ufficio doganale che rilascia il certificato di sostituzione verifichi il certifi- cato di origine modulo A originale apponendovi i numeri di serie del certifi- cato o dei certificati di sostituzione corrispondenti; – i prodotti in questione non siano oggetto di deroghe alle regole d’origine; – le autorità doganali della Comunità e della Svizzera si prestino tutta l’assi- stenza necessaria, segnatamente in materia di controllo a posteriori; in parti- colare, che le autorità del Paese nel quale viene rilasciato il certificato di sostituzione garantiscano, su richiesta de Paese destinatario delle merci, il controllo a posteriori della validità del corrispondente certificato di origine modulo A originale.
4. Il certificato di sostituzione deve essere compilato come segue:
– esso deve indicare, nella casella superiore a destra, il nome del Paese nel quale è stato rilasciato; – nella casella 4 deve figurare una delle menzioni seguenti: «certificat de rem- placement» o «replacement certificate» come pure la data di rilascio del cer- tificato di origine modulo A originale e il suo numero di serie; – il nome del riesportatore deve figurare nella casella 1;
3 RS 0.632.401.02 4 RS 0.632.31 5 FF 1992 IV 1/1 6 RS 0.632.11
Sistema di preferenze generalizzate. RU 2004
– il nome del destinatario finale può figurare nella casella 2; – tutte le indicazioni che figurano sul certificato di origine modulo A originale relative ai prodotti riesportati devono essere riportate nelle caselle 3–9; – i riferimenti alla fattura del riesportatore devono figurare nella casella 10; – il visto dell’autorità doganale che ha rilasciato il certificato di sostituzione deve figurare nella casella 11. La responsabilità di tale autorità concerne unicamente la compilazione del certificato di sostituzione. Le indicazioni apposte nella casella 12 per quanto concerne il Paese di origine e il Paese di destinazione sono identiche a quelle che figurano sul certificato di origine modulo A originale. Tale casella viene firmata dal riesportatore. Il riesporta- tore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell’esattezza delle dichiarazioni che figurano nel certificato di origine modulo A origi- nale; – l’ufficio doganale preposto a tale operazione menziona sul certificato di ori- gine modulo A originale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti e vi appone i numeri di serie del certificato o dei certificati di sostituzione corri- spondenti. L’ufficio doganale preposto conserva il certificato di origine modulo A originale, come pure la domanda di certificato di sostituzione, per un periodo di almeno tre anni; – una fotocopia del certificato di origine modulo A originale può essere allega- ta al certificato di sostituzione.
5. Ciascuna delle due Parti al presente Accordo ne può sospendere immediatamente
l’applicazione nel caso in cui nutra gravi dubbi in merito al suo corretto funziona- mento. Tuttavia, essa ne informa preventivamente le autorità competenti dell’altra Parte. 6. La notifica reciproca della Comunità europea e della Svizzera del completamento delle procedure interne inerenti all’introduzione del cumulo dell’origine con materie originarie della Comunità europea e della Svizzera nei loro rispettivi SPG determi- nerà l’entrata in vigore del presente Accordo a una data stabilita congiuntamente.
Vi prego di confermarmi l’accordo del Vostro Governo in merito a quanto precede.
Gradite l’espressione della mia alta considerazione.
In nome del Consiglio dell’Unione europea Philippe Etienne
Sistema di preferenze generalizzate RU 2004
B. Lettera della Svizzera
Signori,
Mi pregio comunicarvi di aver ricevuto la Vostra lettera così redatta:
1. «La Comunità e la Svizzera ritengono di applicare regole simili in materia di
origine nell’ambito del Sistema di preferenze generalizzate (SPG), i cui principi generali di base sono i seguenti: – definizione della nozione di prodotto originario stabilita secondo i medesimi criteri; – disposizioni in materia di cumulo regionale dell’origine; – disposizioni in materia di cumulo dell’origine con materiali originari, ai sen- si delle regole d’origine del SPG della Comunità europea, della Svizzera o della Norvegia; – tolleranza in percentuale per gli elementi non originari; – obbligo del trasporto diretto delle merci dal Paese beneficiario; – disposizioni in materia di rilascio e di accettazione del certificato di origine modulo A di sostituzione (in appresso denominato «certificato di sostituzio- ne»); – necessità di una cooperazione amministrativa con le autorità abilitate dei Paesi beneficiari in materia di certificati di origine modulo A.
2. La Comunità e la Svizzera riconoscono reciprocamente le materie originarie
dell’altra Parte o della Norvegia (ai sensi delle regole d’origine SPG), che sono state trasformate e incorporate in un prodotto originario del Paese beneficiario del SPG, come originari di tale Paese beneficiario. Le autorità doganali della Comunità, della Svizzera o della Norvegia si prestano tutta l’assistenza amministrativa necessaria, segnatamente in materia di verifica dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 corrispondenti alle materie di cui al paragrafo precedente. Le disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa previ- ste nel Protocollo n. 3 dell’Accordo CE-Svizzera, nell’allegato B della Convenzione AELS o nel Protocollo n. 4 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo sono applicabili mutatis mutandis. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a
24 del Sistema armonizzato.
3. La Comunità e la Svizzera accettano reciprocamente i certificati di sostituzione rilasciati dalle autorità doganali dell’altra Parte contraente invece dei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti dei Paesi beneficiari a condi- zione che: – tale procedura riguardi la sostituzione del certificato di origine modulo A, ad esclusione di qualsiasi altro documento di certificazione dell’origine; – il certificato di sostituzione sia rilasciato su richiesta scritta del riesportatore;
Sistema di preferenze generalizzate. RU 2004
– le merci in questione siano rimaste sotto sorveglianza doganale, secondo i casi, nella Comunità o in Svizzera e non abbiano subito operazioni diverse dall’eventuale scarico, ricarico, frazionamento o da una qualsiasi altra ope- razione destinata a garantirne il buono stato di conservazione; – l’ufficio doganale che rilascia il certificato di sostituzione verifichi il certifi- cato di origine modulo A originale apponendovi i numeri di serie del certifi- cato o dei certificati di sostituzione corrispondenti; – i prodotti in questione non siano oggetto di deroghe alle regole d’origine; – le autorità doganali della Comunità e della Svizzera si prestino tutta l’assi- stenza necessaria, segnatamente in materia di controllo a posteriori; in parti- colare, che le autorità del Paese nel quale viene rilasciato il certificato di sostituzione garantiscano, su richiesta de Paese destinatario delle merci, il controllo a posteriori della validità del corrispondente certificato di origine modulo A originale.
4. Il certificato di sostituzione deve essere compilato come segue:
– esso deve indicare, nella casella superiore a destra, il nome del Paese nel quale è stato rilasciato; – nella casella 4 deve figurare una delle menzioni seguenti: «certificat de rem- placement» o «replacement certificate» come pure la data di rilascio del cer- tificato di origine modulo A originale e il suo numero di serie; – il nome del riesportatore deve figurare nella casella 1; – il nome del destinatario finale può figurare nella casella 2; – tutte le indicazioni che figurano sul certificato di origine modulo A originale relative ai prodotti riesportati devono essere riportate nelle caselle 3-9; – i riferimenti alla fattura del riesportatore devono figurare nella casella 10; – il visto dell’autorità doganale che ha rilasciato il certificato di sostituzione deve figurare nella casella 11. La responsabilità di tale autorità concerne unicamente la compilazione del certificato di sostituzione. Le indicazioni apposte nella casella 12 per quanto concerne il Paese di origine e il Paese di destinazione sono identiche a quelle che figurano sul certificato di origine modulo A originale. Tale casella viene firmata dal riesportatore. Il riesporta- tore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell’esattezza delle dichiarazioni che figurano nel certificato di origine modulo A origina- le; – l’ufficio doganale preposto a tale operazione menziona sul certificato di ori- gine modulo A originale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti e vi appone i numeri di serie del certificato o dei certificati di sostituzione corri- spondenti. L’ufficio doganale preposto conserva il certificato di origine modulo A originale, come pure la domanda di certificato di sostituzione, per un periodo di almeno tre anni;
Sistema di preferenze generalizzate RU 2004
– una fotocopia del certificato di origine modulo A originale può essere allega- ta al certificato di sostituzione.
5. Ciascuna delle due Parti al presente Accordo ne può sospendere immediatamente
l’applicazione nel caso in cui nutra gravi dubbi in merito al suo corretto funziona- mento. Tuttavia, essa ne informa preventivamente le autorità competenti dell’altra Parte. 6. La notifica reciproca della Comunità europea e della Svizzera del completamento delle procedure interne inerenti all’introduzione del cumulo dell’origine con materie originarie della Comunità europea e della Svizzera nei loro rispettivi SPG determi- nerà l’entrata in vigore del presente Accordo a una data stabilita congiuntamente.»
Ho l’onore di confermarvi l’accordo del mio Governo sul contenuto della presente lettera.
Gradite l’espressione della mia alta considerazione.
In nome del Consiglio federale svizzero Dante Martinelli