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AS 2004 633

Regolamento interno del Consiglio dei politecnici federali

Regolamento interno del Consiglio dei politecnici federali (Regolamento interno del Consiglio dei PF)

del 17 dicembre 2003

Il Consiglio dei PF, visto l’articolo 25 capoverso 1 lettera h della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:

Sezione 1: Sedute del Consiglio dei PF

Art. 1 Pianificazione delle sedute 1 Il Consiglio dei PF si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario annuale prestabilito. 2 Se affari urgenti lo richiedono, il presidente può indire una seduta straordinaria di sua iniziativa oppure su proposta di un membro.

Art. 2 Preparazione delle sedute

1 I partecipanti ricevono di norma quattordici giorni prima della seduta:

a. la convocazione indicante l’ora e il luogo della seduta; b. l’ordine del giorno; c. i documenti necessari per la seduta. 2 Su incarico del presidente, il segretario generale prepara l’ordine del giorno. Nell’ordine del giorno sono indicati gli affari pronti per essere sottoposti a discus- sione e delibera al momento della seduta e le proposte presentate precedentemente.

3 Oltre ai membri del Consiglio dei PF, ricevono l’ordine del giorno:

a. i direttori degli istituti di ricerca; b. i presidenti delle assemblee universitarie.

RS 414.110.2 1 RS 414.110

2004-0008 633

Regolamento interno del Consiglio dei PF RU 2004

Art. 3 Partecipanti alle sedute

1 Oltre ai membri del Consiglio dei PF, prendono parte alle sedute:

a. il segretario generale; b. il supplente del segretario generale; c. il responsabile della comunicazione; d. il verbalista. 2 Quando sono trattati determinati affari possono essere convocati collaboratori della segreteria generale del Consiglio dei PF come pure esperti esterni.

Art. 4 Diritto di proposta e di voto 1 I membri del Consiglio dei PF hanno diritto di proposta e di voto. Il diritto di voto è personale e non delegabile.

2 Gli altri partecipanti alle sedute hanno voto consultivo.

3 I direttori degli istituti di ricerca non rappresentati in seno al Consiglio del PF e i presidenti delle assemblee universitarie hanno il diritto di presentare proposte per affari riguardanti il loro settore.

Art. 5 Quorum Il Consiglio dei PF può deliberare se è presente alla seduta almeno la metà dei membri aventi diritto di voto.

Art. 6 Approvazione e modifica dell’ordine del giorno 1 L’ordine del giorno è approvato all’inizio della seduta a maggioranza semplice dei votanti. 2 Le modifiche dell’ordine del giorno oppure lo stralcio di punti da trattare sono possibili in ogni momento se approvati dalla maggioranza semplice dei votanti. 3 L’inserimento di un nuovo punto nell’ordine del giorno è possibile in ogni momen- to se approvato da due terzi dei membri presenti alla seduta.

Art. 7 Delibera 1 Gli affari di carattere strategico sono di norma inseriti una prima volta nell’ordine del giorno per essere discussi. La decisione è presa in una seduta successiva. 2 Le decisioni in merito a tutti gli affari pronti per essere sottoposti a delibera sono prese in base a una proposta motivata per scritto e a un progetto scritto di dispositivo di decisione. Nel dispositivo di decisione sono anche fornite indicazioni sull’esecuzione. 3 Il Consiglio dei PF decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

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Art. 8 Ricusazione 1 Il membro che potrebbe essere prevenuto in un affare si ricusa, segnatamente quando sussiste un rapporto di lavoro, una subordinazione diretta oppure una procedura di vigilanza. 2 Il Consiglio dei PF decide in merito alla ricusazione in assenza della persona in questione.

Art. 9 Verbale 1 Di ogni seduta è tenuto un verbale. In esso è riassunto l’esito delle votazioni e sono riportate testualmente le proposte e le decisioni.

2 Ricevono il verbale:

a. i membri del Consiglio dei PF; b. i direttori degli istituti di ricerca; c. i presidenti delle assemblee universitarie.

3 Il verbale è confidenziale.

4 Per motivi di protezione della personalità e dei dati può essere eccezionalmente redatto un verbale separato per i membri del Consiglio dei PF.

Sezione 2: Decisione per circolazione degli atti

Art. 10 1 In casi urgenti il presidente può eccezionalmente ordinare che una decisione sia presa mediante circolazione degli atti. Da tale procedura sono esclusi gli affari inerenti alla legislazione, alla giurisdizione e alla pianificazione. 2 Per essere valide, le decisioni mediante circolazione degli atti devono essere ap- provate dalla maggioranza dei membri del Consiglio dei PF. In caso di parità è decisivo il voto del presidente. 3 Le decisioni prese per circolazione degli atti sono formalizzate nella successiva seduta del Consiglio dei PF.

Sezione 3: Decisioni presidenziali

Art. 11 1 Sono emesse sotto forma di decisioni presidenziali le decisioni prese dal presidente:

a. in base a una competenza conferitagli espressamente dal diritto vigente; b. in assenza di una norma che deleghi la competenza a un altro organo.

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2 Il presidente informa immediatamente per scritto il Consiglio dei PF sulle decisioni presidenziali importanti o vi provvede nella seduta successiva.

Sezione 4: Informazione e comunicazione del Consiglio dei PF

Art. 12

1 Sono parte integrante di ogni decisione del Consiglio dei PF:

a. l’informazione ai media; b. la comunicazione interna e esterna. 2 Tutte le misure di informazione e di comunicazione devono avvenire nel rispetto della protezione della personalità e dei dati.

Sezione 5: Interfacce con le istituzioni

Art. 13 Riunioni settoriali 1 Il presidente del Consiglio dei PF indice di norma trimestralmente una riunione settoriale con: a. i presidenti dei PF; b. i direttori degli istituti di ricerca; c. il segretario generale del Consiglio dei PF. 2 Le riunioni settoriali servono allo scambio di informazioni e al coordinamento.

3 Esse sono dirette dal presidente del Consiglio dei PF.

4 I partecipanti alle riunioni possono farsi accompagnare.

5 È tenuto un verbale sintetico delle riunioni.

6 Le date delle riunioni settoriali sono fissate unitamente al piano delle sedute del Consiglio dei PF.

Art. 14 Preparazione e attuazione delle decisioni 1 Gli istituti e il segretario generale nominano dei delegati incaricati di coordinare, nel quadro di un gruppo di lavoro, la preparazione e l’attuazione delle decisioni del Consiglio dei PF. 2 Il segretario generale disciplina le modalità di lavoro del gruppo di lavoro e ne sorveglia l’operato. 3 I membri del gruppo di lavoro sono responsabili in seno ai rispettivi istituti e alla segreteria generale della fornitura tempestiva di informazioni corrette sul piano materiale e formale e dello scambio d’informazioni.

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Sezione 6: Compiti e competenze

Art. 15 Presidente 1 Il presidente assicura che il Consiglio dei PF possa esercitare la sua funzione strategica. Egli: a. è responsabile dell’attuazione della politica e delle decisioni del Consiglio dei PF, sempre che tale compito non sia conferito direttamente alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca; b. invita periodicamente i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca a colloqui personali per discutere dello sviluppo strategico dei rispettivi istituti; c. rappresenta il settore dei PF e il Consiglio dei PF nei confronti di terzi; d. esercita la vigilanza finanziaria sul settore dei PF; e. è responsabile dell’assegnazione dei fondi agli istituti del settore dei PF; f. è responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza del 15 marzo 20012 sul perso- nale del settore dei PF nei confronti dei collaboratori del Consiglio dei PF, conformemente all’articolo 2 della medesima; g. decide in merito a tutti gli affari del Consiglio dei PF che in base alla legge e alle ordinanze non sono di competenza di un altro organo. 2 Il presidente informa il Consiglio dei PF sulle decisioni importanti al più tardi nella seduta successiva.

Art. 16 Vicepresidente Il vicepresidente: a. rappresenta il presidente del Consiglio dei PF; b. assiste il presidente nell’adempimento dei suoi compiti; c. sbriga gli affari che gli sono assegnati.

Art. 17 Segretario generale Il segretario generale: a. dirige la segreteria generale quale stato maggiore del Consiglio dei PF; b. assiste il presidente e gli altri membri del Consiglio dei PF; c. adempie i compiti che gli sono stati assegnati nei contatti con il Parlamento e l’Amministrazione federale come pure con gli istituti del settore dei PF.

2 RS 172.220.113

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Sezione 7: Comitati del Consiglio dei PF

Art. 18 Per compiti specifici il Consiglio dei PF istituisce comitati.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento interno del Consiglio dei PF del 25 gennaio 20013 è abrogato.

Art. 20 Entrata in vigore Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° febbraio 2004.

17 dicembre 2003 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il segretario generale, Sebastian Brändli

3 RU 2001 1073, 2002 205 4000

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