AS 2004 645
Regolamento del DATEC concernente il Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Regolamento del DATEC concernente il Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Modifica del 16 dicembre 2003
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, sentita l’Amministrazione federale delle finanze, ordina:
I Il Regolamento del 15 ottobre 20011 del DATEC concernente il Fondo per lo smal- timento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari è modificato come segue:
Art. 11 Restrizioni all’investimento
1 Le risorse finanziarie del Fondo non possono essere investite in:
a. imprese tenute a versare i contributi; b. imprese con partecipazioni superiori al 20 % in un’impresa tenuta a versare i contributi; c. imprese svizzere che, in base a diritti di acquisto di corrente elettrica prodot- ta in centrali nucleari, forniscono oppure acquistano e forniscono successi- vamente corrente elettrica. 2 Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano agli investimenti collettivi come gli investimenti patrimoniali indicizzati e gli investimenti in fondi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
16 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
1 RS 732.014.1
2003-1432 645
Regolamento del DATEC concernente il Fondo per lo smaltimento RU 2004 delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari