AS 2004 649
Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Modifica del 14 gennaio 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli del 20 novembre 19591 è modificata come segue:
Preambolo visti gli articoli 25, 64, 67 capoverso 3, 70 capoverso 3, 72 capoverso 1,
74 capoverso 3, 76 capoversi 3 e 5, 76a capoverso 5, 76b capoverso 5, 79a capo-
versi 2 e 3, 89 capoversi 1 e 2, 106 capoverso 1 e 108 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCS) (denominata qui di seguito «la legge»),
Art. 3 Assicurazione 1 L’assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino minima all’importo di 5 milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone.
2 Per gli autoveicoli e gli autotreni trasportanti persone, i minimi di
assicurazione per infortunio ammontano a 10 milioni di franchi se il veicolo contiene posti da 10 a 50 persone e a 20 milioni di franchi se il veicolo contiene posti per più di 50 persone.
Titolo prima dell’art. 9
III. Veicoli di riserva e autorizzazione provvisoria di circolazione
Art. 10b Autorizzazione 1 Il detentore può utilizzare nella circolazione in Svizzera, prima del provvisoria di circolazione rilascio della licenza di circolazione, un veicolo controllato ufficial- mente, munito delle targhe di controllo del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione, se:
2003-2418 649
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2004
a. vi è un attestato di assicurazione valido; ne sono eccettuati i rimorchi non adibiti al trasporto di persone o di merci perico- lose; b. i documenti di cui all’articolo 74 capoverso 1 lettera a e b nu- mero 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 19763 sull’ammissione alla circolazione (OAC) e la licenza di circolazione del veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione sono stati consegnati all’autorità di ammissione o le sono stati inviati per posta e, se del caso, vi sono inoltre stati allegati i documenti di cui all’articolo 81 capoverso 3 OAC e agli articoli 16 capoverso 2 o 15 capoverso 5 dell’ordinanza del 6 marzo 20004 concernen- te una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP); c. la dichiarazione di cui all’allegato 5 è stata compilata dal de- tentore ed è conservata nel veicolo.
2 L’autorizzazione è valida per 30 giorni al massimo dall’entrata in
vigore dell’attestato di assicurazione.
3 Essa è valida tra di loro per i veicoli a motore pesanti e leggeri e per
i rimorchi che possono utilizzare targhe di controllo di medesimo genere, nonchè per i veicoli a motore e i rimorchi utilizzati con targhe trasferibili. Essa non è invece valida per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee.
4 La data del timbro postale è determinante per il ritiro dalla circola-
zione e per la messa in circolazione.
Art. 12 cpv. 1, prima frase
1 Il minimo di assicurazione per i veicoli a motore e gli autotreni
trasportanti merci pericolose è di 15 milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone. …
Art. 35 cpv. 1
1 L’assicurazione deve coprire i diritti delle parti lese almeno fino
all’importo di 2 milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone.
3 RS 741.51 4 RS 641.811
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2004
Disposizioni finali della modifica del 14 gennaio 2004 1 I nuovi minimi di assicurazione sono applicabili a tutti i sinistri che si verificano a partire dal 1° gennaio 2005. 2 L’assicuratore è autorizzato ad adeguare i premi se la presente modifica gli impone prestazioni supplementari. 3 Gli aumenti di premi ai sensi del capoverso 2 devono essere notificati per scritto all’assicurato al più 30 giorni prima della loro entrata in vigore. L’assicurato ha successivamente il diritto di disdire il contratto. L’assicuratore deve menzionare questo diritto dio disdetta nella notifica di aumento dei premi. La disdetta è valida se perviene all’assicuratore almeno un giorno prima dell’entrata in vigore dell’aumento dei premi.
II La presente ordinanza contiene un nuovo allegato 5 secondo la versione qui annessa.
III 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2004.
2 Le disposizioni finali entrano in vigore il 1° novembre 2004.
3 Gli articoli 3, 12 capoverso 1 e 35 capoverso 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2005.
14 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2004
Allegato 5 (art. 10b)
Autorizzazione provvisoria di circolazione in Svizzera
1. Detentore
Cognome/ditta: Nome: Via/n.: CAP/luogo:
2. Veicolo da immatricolare
Targhe di controllo n.: Marca/tipo: Telaio n.: Matricola n.:
3. Il detentore conferma di aver consegnato i documenti seguenti alla posta o
all’autorità di ammissione il ………:
a. Attestato di assicurazione
valevole dal: Assicuratore:
b. Licenza di circolazione per il veicolo da immatricolare; o c. Rapporto di perizia (modulo 13.20 A) d. Licenza di circolazione per il veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione e. Modulo ufficiale con accordo scritto del detentore e del beneficiario (p. es. ditta di leasing) o decisione giudiziaria passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà, se è stato iscritto il codice 178 «cambiamento di detentore non autorizzato» nella licenza di circola- zione f. Per i veicoli sottoposti alla TTPCP: certificato di conformità (art. 16 cpv. 2 dell’ordinanza sul traffico pesante, OTTP) o dichiarazione di esenzione allestita a nome del detentore dalla Direzione generale delle dogane (art. 15 cpv. 5 OTTP) Data: Firma (detentore):
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2004
Osservazione: Conformemente all’articolo 10b capoverso 1 dell’ordinanza sull’assi- curazione dei veicoli, il formulario compilato in modo veritiero deve essere conservato nei veicoli che possono essere utilizzati prima del rilascio della licenza di circolazione. L’autorizzazione provvisoria di circolazione è valida per la circola- zione in Svizzera sino al rilascio della licenza di circolazione, ma al massimo per 30 giorni dall’entrata in vigore dell’attestato di assicurazione. Essa non è valida per i veicoli a motore e per i rimorchi immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee.
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2004