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AS 2004 657

Ordinanza del DEFR concernente l'importo minimo degli investimenti e dei costi computabili degli immobili

Ordinanza del DFE concernente l’importo minimo degli investimenti e dei costi computabili degli immobili

del 27 gennaio 2004

Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 3 capoverso 2 e 8 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 novembre 20031 sulla promozione dell’alloggio (OPrA), ordina:

Art. 1 Importo minimo degli investimenti in caso di rinnovi Di regola, gli investimenti devono ammontare mediamente a 50 000 franchi per abitazione.

Art. 2 Costi computabili degli immobili Per le nuove costruzioni e i rinnovi globali che prevedono modifiche importanti alla struttura di base, sono fissati i seguenti importi forfettari: a. lo 0,9 per cento dei costi d’impianto per i costi di manutenzione e per i depositi da versare nel fondo di rinnovamento, per il supplemento di rischio nonché per i relativi oneri e i tributi pubblici; b. il 4 per cento della pigione netta non ridotta per le spese amministrative.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.

27 gennaio 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

RS 842.11 1 RS 842.1; RU 2004 551

2003-2735 657

Importo minimo degli investimenti e dei costi computabili degli immobili. RU 2004 O del DFE