AS 2004 657
Ordinanza del DEFR concernente l'importo minimo degli investimenti e dei costi computabili degli immobili
Ordinanza del DFE concernente l’importo minimo degli investimenti e dei costi computabili degli immobili
del 27 gennaio 2004
Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 3 capoverso 2 e 8 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 novembre 20031 sulla promozione dell’alloggio (OPrA), ordina:
Art. 1 Importo minimo degli investimenti in caso di rinnovi Di regola, gli investimenti devono ammontare mediamente a 50 000 franchi per abitazione.
Art. 2 Costi computabili degli immobili Per le nuove costruzioni e i rinnovi globali che prevedono modifiche importanti alla struttura di base, sono fissati i seguenti importi forfettari: a. lo 0,9 per cento dei costi d’impianto per i costi di manutenzione e per i depositi da versare nel fondo di rinnovamento, per il supplemento di rischio nonché per i relativi oneri e i tributi pubblici; b. il 4 per cento della pigione netta non ridotta per le spese amministrative.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.
27 gennaio 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
RS 842.11 1 RS 842.1; RU 2004 551
2003-2735 657
Importo minimo degli investimenti e dei costi computabili degli immobili. RU 2004 O del DFE