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AS 2004 667

Accordo sulla concessione del transito di cittadini jugoslavi obbligati a partire

Testo originale

Accordo sulla concessione del transito di cittadini jugoslavi obbligati a partire

Concluso a Berlino il 21 marzo 2000 Entrato in vigore per la Svizzera il 20 aprile 2000

Il Governo della Repubblica d’Albania, il Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina, il Governo della Repubblica federale di Germania, il Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica di Croazia, il Governo federale della Repubblica d’Austria, il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo della Repubblica di Ungheria, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Transito a scopo di rimpatrio (1) Le Parti contraenti autorizzano un unico transito volontario, attraverso il proprio territorio nazionale a scopo di rimpatrio, di cittadini jugoslavi1 soggiornanti nel territorio nazionale di una Parte contraente che non adempiono le condizioni vigenti per un’ulteriore dimora. Ciò non vale nei casi in cui uno Stato di transito ha pronun- ciato un divieto d’entrata nei confronti della persona interessata. (2) Presupposto per il transito è il possesso di un passaporto o documento sostituti- vo del passaporto della Repubblica federale di Jugoslavia2 valido giusta il diritto jugoslavo vigente in materia di passaporti. Per il rimpatrio da uno Stato di partenza attraverso il territorio nazionale di una Parte contraente verso il Kosovo si può, se del caso, rilasciare un documento nazionale sostitutivo del passaporto della Parte contraente oppure un documento internazionale sostitutivo del passaporto (lascia- passare UE). I modelli dei documenti sostitutivi del passaporto nazionale o interna- zionale menzionati figurano nell’allegato 13 del presente accordo. L’esame del- l’idoneità di tali documenti di viaggio per il rimpatrio è a carico dello Stato di partenza. Nel documento di viaggio è riportata una menzione (contrassegno) sulla qualità di rimpatriato verso la Jugoslavia con una validità di tre mesi. I modelli della menzione (contrassegno) figurano nell’allegato 2 del presente accordo. (3) Lo Stato di partenza si impegna a riammettere la persona per cui non è garantita la prosecuzione volontaria del viaggio attraverso possibili Stati di transito oppure l’ingresso nello Stato di destinazione. In questo caso gli Stati di transito permettono

RS 0.142.392

1 Attualmente: cittadini di Serbia e Montenegro.

2 Attualmente: Serbia e Montenegro.

3 Gli allegati 1, 2 e 3 non sono pubblicati nella RU.

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un ulteriore transito. All’occorrenza, le autorità competenti dello Stato di transito in questione rilasciano un documento sostitutivo di viaggio per il ritorno nello Stato di partenza della persona interessata. I modelli di questi documenti sostitutivi di viag- gio figurano nell’allegato 3 del presente accordo. (4) Le Parti contraenti devono fare in modo che il transito dei cittadini jugoslavi avvenga per la via più diretta possibile. Le autorità competenti dello Stato di parten- za annotano nel documento di viaggio della persona interessata gli Stati previsti per il transito. (5) Non è necessario un visto di transito delle Parti contraenti. (6) Il presente accordo non tange le disposizioni della legislazione doganale delle Parti contraenti. (7) Gli Stati di transito possono registrare i dati personali (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, tipo e numero del documento di viaggio) come anche luogo e orario dell’entrata e dell’uscita della persona interessata.

Art. 2 Riammissione (1) Per l’adempimento dell’obbligo di riammissione conformemente all’articolo 1 paragrafo 3, gli Stati di partenza registrano i dati personali (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita), il tipo e il numero del documento di viaggio menzionato nell’articolo 1 paragrafo 2 come anche altri dati necessari all’identificazione in caso di perdita del documento di viaggio (ad es. copia del documento di viaggio, compre- sa fotografia). (2) I costi a carico di una Parte contraente per la riammissione giusta l’articolo 1 paragrafo 3 causati da trasporto, accompagnamento necessario, vitto e alloggio e altro sono assunti dallo Stato di partenza. Il rimborso dei costi avviene entro

60 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 3 Protezione dei dati (1) Nella misura in cui per l’esecuzione del presente accordo sono registrati o trasmessi dati personali, questi ultimi possono concernere esclusivamente informa- zioni riguardo a:

1. dati personali delle persone transitanti (cognome, nome, se del caso cogno-

me precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cit- tadinanza attuale e precedente), 2. dati sui documenti di viaggio (tipo, numero, durata di validità, data, autorità e luogo di rilascio, ecc.), 3. su richiesta di una Parte contraente, altri dati necessari all’identificazione della persona in questione. (2) Nella misura in cui in base al presente accordo vengono trasmessi dati personali in conformità al diritto nazionale, le seguenti disposizioni si applicano quale com- plemento, in osservanza della legislazione vigente per ciascuna Parte contraente:

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1. I dati personali comunicati al destinatario possono essere trattati soltanto allo scopo indicato e alle condizioni fissate dall’autorità mittente. 2. Il destinatario informa l’autorità mittente, su richiesta, in merito all’utiliz- zazione dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti.

3. I dati personali vanno trasmessi esclusivamente ai servizi competenti. Una

trasmissione successiva ad altri servizi può essere fatta soltanto previa approvazione del servizio mittente.

4. Il servizio mittente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere

come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perse- guito con la comunicazione. A questo proposito, deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il diritto nazionale applicabile. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avvertire immediatamente il destinatario. Quest’ultimo è obbligato a procedere alla rettificazione o alla distruzione dei dati in que- stione. 5. I servizi mittenti e destinatari sono obbligati a documentare la trasmissione e la ricezione di dati personali.

6. I servizi mittenti e destinatari sono obbligati a proteggere efficacemente i

dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abu- sive e la comunicazione non autorizzata. 7. La persona interessata, su richiesta, deve essere informata sui suoi dati per- sonali trasmessi e sull’utilizzazione prevista. L’obbligo d’informare non sus- siste se risulta che l’interesse pubblico a non comunicare informazioni è pre- ponderante rispetto all’interesse della persona in questione ad essere informata. Per il rimanente, il diritto della persona interessata a ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente si basa sul diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio nazionale è stata chiesta l’informazione. 8. Nella misura in cui il diritto nazionale applicabile agli organi mittenti preve- da, in merito ai dati personali trasmessi, speciali termini di cancellazione, il servizio mittente lo comunica al destinatario. Indipendentemente da questi termini, i dati personali trasmessi devono essere cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati comunicati.

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Art. 4 Organi competenti (1) Gli organi competenti per la ricezione delle richieste, la verifica e l’esecuzione della riammissione giusta l’articolo 1 paragrafo 3 e l’articolo 2 sono per

1. il Governo della Repubblica d’Albania

Ministria e Rendit Publik Departament i Policise se Huayve Sheshi Skenderbej 3 Tirana Tel.: +355 42 28098 (centro) +355 42 26801 (centralino) Fax: +355 42 63607

2. il Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina

Ministarstvo civilnih poslova i kommunikacija Sektor za izbjeglice Ulica Musala Br. 9 Sarajevo, 71000 Tel./fax: +387 71 442 870 e 650 068

3. il Governo della Repubblica federale di Germania

Grenzschutzdirektion Roonstrasse 13 D-56068 Coblenza Tel.: +49261/399-0 (centralino) Fax: +49261/399-218

4. il Governo della Repubblica Italiana

Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera Via Cavour 6 I-00184 Roma Tel.: +39 465 39625 o +39 06 465 39669 Fax: +39 06 465 39993 o +39 06 465 39994

5. il Governo della Repubblica di Croazia

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske Sektor policije Odjel granicne policije Savska cesta 39 HR-10 000 Zagabria Tel.: +385 1 61 22479 Fax: +385 1 61 22836

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6. il Governo federale della Repubblica d’Austria

Bundesministerium für Inneres Abteilung III/16 Am Hof 4 A-1014 Vienna Tel.: +431/53126 interno: 4621 Fax: +431/53126 interno: 4648

7. il Consiglio federale svizzero

Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale dei rifugiati (UFR) Quellenstrasse 6 CH-3003 Berna-Wabern Tel.: +41/31 325 94 14 Fax: +41/31 325 91 15

8. il Governo della Repubblica di Slovenia

Ministrstvo za Notranje Zadeve Stefanova 2 SL-1501 Lubiana Tel.: +386 61 217 580 Fax: +386 61 217 450

9. Il Governo della Repubblica di Ungheria

Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Budafoki út 60. Pf.:314 H-1903 Budapest Tel.: +36 1 463 9152 Fax: +36 1 463 9153 (2) Gli organi competenti rispondono immediatamente alle domande sottoposte nel quadro del presente accordo, al più tardi però entro due settimane dalla ricezione.

Art. 5 Obbligo di consultazione Le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune accordo i problemi che sorgono dall’applicazione del presente accordo e a trasmettersi tutte le informazioni necessarie. Ciascuna Parte contraente può, all’occorrenza, indire senza indugio colloqui volti a risolvere i problemi sorti nell’applicazione del presente accordo.

Art. 6 Priorità degli accordi internazionali Il presente accordo non tange gli impegni delle Parti contraenti derivanti da altri accordi internazionali.

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Art. 7 Durata di validità, entrata in vigore, depositario (1) Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. (2) Per le Parti contraenti che hanno firmato il presente accordo e non devono adempiere altre condizioni di diritto interno, il presente accordo entra in vigore

30 giorni successivi alla firma.

(3) Per le Parti contraenti che devono adempiere altre condizioni di diritto interno, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui l’ultima Parte contraente ha notificato al depositario giusta il paragrafo 5 del presente articolo che dal canto suo sono adempiute le necessarie condizioni di diritto interno. (4) Le Parti contraenti di cui al paragrafo 3 applicano provvisoriamente il presente accordo a contare dal trentesimo giorno dalla firma conformemente alla dichiarazio- ne allegata. La dichiarazione in allegato è parte integrante del presente accordo. (5) Il Governo della Repubblica federale di Germania è depositario del presente accordo.

Art. 8 Adesione di Stati terzi (1) Le Parti contraenti convengono che possono aderire al presente accordo anche altri Stati. (2) Dopo ricezione della domanda d’adesione, il depositario avverte immediatamen- te per via diplomatica le altre Parti contraenti. Le Parti contraenti si esprimono sulla domanda d’adesione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del depositario. (3) Per lo Stato aderente, l’accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione presso il depositario dell’ultima approvazione delle altre Parti contraenti. Il deposita- rio informa tutte le Parti contraenti riguardo all’entrata in vigore.

Art. 9 Sospensione, denuncia (1) Ciascuna Parte contraente può, per importanti motivi, in particolare in caso di disturbo o pericolo per la sicurezza o la salute pubbliche, dopo consultazione con le altre Parti contraenti sospendere o denunciare il presente accordo mediante notifica indirizzata al depositario. (2) La sospensione entra in vigore il giorno dopo la ricezione della notifica di sospensione; la denuncia il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica di denuncia da parte del depositario.

Fatto a Berlino, in data 21 marzo 2000 in un esemplare originale nelle lingue albane- se, bosniaca, tedesca, italiana, croata, slovena e ungherese, tutti i testi facenti pari- menti fede.

(Seguono le firme)

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Allegato

Dichiarazione conformemente all’articolo 7 paragrafo 4 dell’Accordo

I Governi di Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Slovenia e Ungheria dichiarano di applicare provvisoriamente il presente accordo fino all’adempimento delle neces- sarie condizioni di diritto interno.

Campo di applicazione dell’accordo il 26 agosto 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Austria 21 marzo 2000 F 20 aprile 2000 Germania 21 marzo 2000 F 20 aprile 2000 Italia 21 marzo 2000 F 20 aprile 2000 Svizzera 21 marzo 2000 F 20 aprile 2000

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