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AS 2004 729

Regolamento di servizio dell'esercito svizzero

Regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS 95)

Modifica del 19 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Il regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19941 (RS 95) è modificato come segue:

Sostituzione di termini e espressioni

1 Nei numeri 25 capoverso 2, 26 capoverso 2 terzo periodo, 30 capoverso 2, 31

capoverso 2 e 40 capoverso 1 primo periodo l’espressione «prontezza all’impiego» è sostituita con «prontezza di base e prontezza all’impiego».

2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Modifica dell’abbreviazione del titolo RS 04

Ingresso visto l’articolo 150 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19952,

N. 1 lett. a Il regolamento di servizio: a. stabilisce i principi generali per la condotta, l’istruzione, l’educazione e l’andamento del servizio;

N. 2 cpv. 1 e 3 primo periodo 1 Il regolamento di servizio è vincolante per tutti i militari in servizio, che si tratti di servizio d’istruzione, di servizio d’appoggio o di servizio attivo, nonché per le persone soggette all’obbligo di leva durante il reclutamento. In servizio di promovi- mento della pace il regolamento di servizio è applicabile per analogia; in tal caso si applica inoltre l’allegato.

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3 Per il personale militare, il regolamento di servizio è applicabile durante il servizio. …

N. 3 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2

1 … Sono militari anche i membri del personale militare.

2 I generi di servizio sono:

a. il servizio d’istruzione: segnatamente il servizio prestato in scuole, corsi di formazione, corsi, esercizi e rapporti; b. il servizio di promovimento della pace: il servizio prestato volontariamente in operazioni di mantenimento della pace in ambito internazionale sulla base di un mandato dell’ONU o dell’OSCE; c. il servizio d’appoggio: il servizio prestato per assistere le autorità civili in compiti d’importanza nazionale nei casi in cui i mezzi civili non sono più sufficienti, come pure per incrementare la prontezza dell’esercito e per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero; d. il servizio attivo: il servizio prestato nel servizio di difesa nazionale per re- spingere una minaccia proveniente dall’esterno nonché il servizio prestato nel servizio d’ordine destinato a far fronte a gravi minacce interne.

Testo introduttivo al n. 4, par. 3 e 4 Per adempiere i suoi compiti di politica di sicurezza la Svizzera dispone degli stru- menti seguenti: politica estera, esercito, protezione della popolazione, politica eco- nomica, approvvigionamento del Paese, protezione dello Stato, polizia, informazio- ne e comunicazione. Par. 4 ex par. 3

N. 4 Compito dell’esercito L’esercito ha per compito di: a. contribuire alla prevenzione della guerra e al mantenimento della pace; b. difendere la Svizzera e proteggerne la popolazione; c. offrire contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale; d. coadiuvare le autorità civili qualora i loro mezzi non siano più sufficienti in caso di gravi minacce alla sicurezza interna come pure segnatamente nel far fronte a catastrofi in Svizzera o all’estero.

N. 5 primo periodo Il nostro esercito è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia e si fonda sull’obbligo militare generale per tutti i cittadini svizzeri. …

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N. 16 quarto periodo … Essi incarnano la disciplina e l’impegno, ed esercitano in tal modo un effetto educativo sui loro subordinati.

N. 18 cpv. 1 secondo e terzo periodo nonché cpv. 2 1 … Le formazioni possono essere raggruppate in funzione del compito. A tal fine i rapporti di subordinazione possono subire modifiche. 2 Le formazioni dei vari livelli sono indicate qui appresso (in ordine ascendente):

gruppo sezione unità (compagnia, batteria, colonna, squadriglia) corpo di truppa (battaglione, gruppo, squadra, comando) Grande Unità (brigata, formazione d’addestramento, regione territoriale)

N. 22 cpv. 5 e 7

5 I gradi della truppa sono:

recluta soldato appuntato appuntato capo

7 I gradi dei sottufficiali sono:

caporale sergente sergente capo sergente maggiore sottufficiali superiori furiere sergente maggiore capo aiutante sottufficiale aiutante di stato maggiore aiutante maggiore aiutante capo

N. 23 cpv. 1, 2 secondo periodo e 3 1 I sottufficiali sono i superiori più vicini alla truppa. A seconda del grado, possono comandare gruppi, essere stretti collaboratori del caposezione o del comandante oppure essere impiegati in uno stato maggiore o in qualità di specialisti. 2 … Sono, in particolare, responsabili dell’istruzione all’uso delle armi, degli appa- recchi e dei veicoli nonché dell’educazione. 3 Gli appuntati capi che esercitano funzioni di sottufficiale sono considerati quadri.

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N. 24 cpv. 1 e 3 1 Gli ufficiali portano la responsabilità del comando, dell’istruzione e dell’edu- cazione nonché dell’impiego delle formazioni. 3 I sottufficiali, gli appuntati capi, gli appuntati e i soldati con conoscenze tecniche particolari possono, se necessario, svolgere funzioni d’ufficiale ed essere nominati ufficiali specialisti.

N. 27 Personale militare 1 Il personale militare comprende i militari di professione (ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione) e i militari a contratto tempora- neo (ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo). 2 Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, dell’educazione, della condotta e dell’impiego. 3 Nelle scuole, gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione assumono la responsabilità dell’istruzione, dell’educazione e del comando. Possono essere ap- poggiati da militari a contratto temporaneo e da insegnanti specialisti. 4 Gli ufficiali sono istruiti soprattutto da ufficiali di professione e da ufficiali a contratto temporaneo, mentre i sottufficiali e la truppa sono istruiti da sottufficiali di professione e da sottufficiali a contratto temporaneo. 5 Il personale militare incorporato come il resto dei militari in stati maggiori e unità, vi presta servizio militare alle medesime condizioni degli altri militari.

N. 29 Sottufficiali dell’unità

1 I caporali comandano gruppi in determinati settori di servizio specialistici.

2 I sergenti sono i capigruppo. Sono responsabili della prontezza di base e della prontezza all’impiego del loro gruppo.

3 I sergenti capi sono sostituti dei capisezione.

4 I sergenti maggiori sono sottufficiali tecnici e specialisti in particolari settori di servizio specialistici. 5 Il furiere in quanto furiere d’unità dirige, per incarico del comandante, il servizio del commissariato dell’unità. È in particolare responsabile: a. della contabilità; b. dell’ordinario della truppa; c. degli alloggi. 6 Il sergente maggiore capo in quanto sergente maggiore d’unità dirige, per incarico del comandante, importanti settori dell’andamento del servizio. È in particolare responsabile:

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a. del controllo degli effettivi; b. del servizio interno; c. dell’immagazzinamento e della manutenzione del materiale e delle muni- zioni; d. dell’organizzazione degli alloggi della truppa. 7 L’aiutante sottufficiale è il capo della sezione logistica o il capo della sezione del picchetto incidenti. 8 Il furiere d’unità, il sergente maggiore d’unità, il capo della sezione logistica e il capo della sezione del picchetto incidenti sono collaboratori diretti del comandante d’unità.

N. 30 cpv. 3

3 Dirigono l’istruzione e l’educazione nella loro sezione.

Titolo primo del n. 32 Capitolo 4: Istruzione ed educazione militari

Testo introduttivo al n. 32, par. 1, 2 primo e secondo periodo nonché par. 3 L’istruzione e l’educazione militari hanno lo scopo di preparare i militari alla guerra e ad affrontare altre situazioni di crisi. Di regola, l’istruzione e l’educazione sono concomitanti. L’istruzione è finalizzata al raggiungimento di conoscenze e capacità specifiche. L’educazione influisce sul comportamento e sui valori. L’istruzione e l’educazione devono permettere ai quadri e alla truppa di prestare servizio anche sotto pesanti pressioni. Le esigenze sono perciò elevate. ... L’istruzione e l’educazione militari si rivolgono ad adulti. Esse si fondano sul rispet- to reciproco tra insegnanti e allievi. I superiori e gli insegnanti incoraggiano l’iniziativa e provvedono a creare buone condizioni. La responsabilità individuale e la collaborazione attiva degli allievi contribuiscono al successo.

N. 32 Scopo dell’istruzione e dell’educazione militari Scopo dell’istruzione e dell’educazione militari è l’attitudine ad adempiere i compiti affidati all’esercito, in tempo di guerra e in altre situazioni di crisi anche con il sacrificio della vita.

N. 33 Istruzione ed educazione militari del singolo

1 L’istruzione e l’educazione militari promuovono e rafforzano nei militari:

a. la disciplina, ma anche la capacità di agire con spirito d’iniziativa e in ma- niera autonoma. La disciplina e l’iniziativa sono comportamenti che devono completarsi nell’adempimento dei compiti militari;

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b. la capacità d’integrarsi e di collaborare nella formazione; c. una buona capacità di resistenza.

2 L’istruzione militare procura solide conoscenze militari e destrezza, anche in

condizioni difficili. 3 L’educazione militare rafforza attitudini indispensabili in ogni comunità militare, quali: a. la camerateria; b. la fiducia nel comando; c. l’attività nell’interesse della formazione.

N. 34 cpv. 1 primo periodo

1 L’istruzione militare del singolo sfocia nell’istruzione della formazione. ...

N. 35 cpv. 4

4 Anche nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel

servizio attivo, l’istruzione e l’educazione del singolo e della formazione vengono approfondite in funzione dell’impiego previsto.

N. 36 Responsabilità per l’istruzione e l’educazione 1 Gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione sono responsabili dell’istruzione, dell’educazione e del comando nelle scuole reclute e nelle scuole per i quadri. Essi istruiscono principalmente i quadri di milizia e li appoggiano nella loro attività di comando, di istruzione e di educazione durante il servizio pratico. Possono essere assistiti da militari a contratto temporaneo e da insegnanti specialisti. 2 Il comandante di truppa assume la responsabilità globale nei corsi di ripetizione e nei corsi per i quadri nonché nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo. In tale sede l’istruzione e l’educazione incombono ai quadri di milizia. Questi ultimi possono essere assistiti da personale militare e da insegnanti specialisti.

N. 41 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo l’andamento del servizio è adeguato alla situazione del momento.

N. 49 cpv. 1 1 Il ristabilimento comprende tutte le attività destinate a ripristinare la prontezza della formazione.

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N. 51 cpv. 3 3 Il servizio interno è diretto dal sergente maggiore capo. Per i controlli, il sergente maggiore capo dispone, d’intesa con il comandante d’unità, di quadri supplementari.

N. 54 primo periodo Con l’appello serale terminano il giorno di lavoro e la libera uscita delle reclute, dei soldati e degli appuntati, come pure degli appuntati capi, sempreché non facciano parte dei quadri. …

N. 55 cpv. 1 1 Il congedo generale è l’interruzione del servizio ordinata per la parte essenziale dei militari che assolvono un servizio d’istruzione.

N. 56 cpv. 1 1 Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare e al Servizio sociale dell’esercito.

N. 61 cpv. 4

4 L’aiutante di stato maggiore dello stato maggiore di battaglione o di gruppo è

l’alfiere.

N. 67 cpv. 1 secondo periodo

1 … I capoversi seguenti riproducono soltanto il contenuto essenziale del Codice

civile svizzero3 (art. 503, 506–508).

N. 68 secondo periodo … Tali poteri sono regolati in modo giuridicamente vincolante nell’ordinanza del 26 ottobre 19944 concernente i poteri di polizia dell’esercito. …

N. 72 frase introduttiva nonché lett. a primo periodo e lett. b primo periodo Nel quadro dei poteri di polizia, l’arma da fuoco può essere utilizzata come mezzo estremo, se gli altri mezzi disponibili non sono sufficienti: a. in stato di legittima difesa: per respingere un’aggressione pericolosa e illeci- ta commessa da una persona contro la propria integrità fisica o vita o contro quelle di un’altra persona. … b. in stato di necessità: per preservare la propria integrità fisica e vita o quelle di un’altra persona da un pericolo imminente non altrimenti evitabile. …

3 RS 210 4 RS 510.32

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N. 84 cpv. 2 primo periodo

2 Solo chi ne ha bisogno per l’adempimento del proprio compito e ha superato un

controllo di sicurezza relativo alle persone può essere messo a conoscenza di infor- mazioni classificate o che devono rimanere segrete. …

N. 85 cpv. 2 primo periodo 2 A sottufficiali, appuntati capi, appuntati e soldati con conoscenze tecniche partico- lari possono essere affidate, se necessario, funzioni d’ufficiale (ufficiale specialista). ...

N. 88 cpv. 3 3 Chi causa intenzionalmente la propria inabilità o la propria inidoneità a prestare servizio è punito secondo le disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 19275.

N. 89 cpv. 3 secondo periodo, 4 e 5 sesto periodo 3 … I cambiamenti di dati personali, dell’indirizzo e della professione devono essere annunciati entro due settimane al caposezione militare o al comando di circondario. … 4 I militari che intendono soggiornare più di dodici mesi all’estero devono chiedere un congedo per l’estero. La domanda di congedo dev’essere presentata al comando di circondario competente. 5 … Chi ha dubbi per quanto concerne il suo obbligo di entrare in servizio s’informa presso il caposezione militare, il comando di circondario o il comandante.

N. 91 Preparazione fuori del servizio, chiamata in servizio 1 Fuori del servizio, i militari devono tenersi pronti in modo da poter sempre rispon- dere a una eventuale chiamata alle armi. 2 I militari possono essere chiamati alle armi per il servizio d’appoggio o per il servizio attivo. La chiamata alle armi ha luogo mediante un ordine di marcia perso- nale o, in casi particolari, in un’altra maniera adeguata, per esempio mediante i mezzi di comunicazione di massa. 3 Di principio, in caso di chiamata alle armi per il servizio attivo tutti i militari di una formazione chiamata alle armi sono obbligati a entrare in servizio. In caso di dubbio, i militari s’informano presso l’autorità militare. Chi è esonerato dal servizio d’istru- zione non è necessariamente esonerato dal servizio attivo. 4 Una volta ordinata, una chiamata alle armi per il servizio attivo, non è mai revo- cata.

5 RS 321.0

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5 I militari o intere formazioni possono essere messi di picchetto in via cautelare. In tal caso, devono prendere misure particolari in previsione dell’entrata in servizio. Ricevono per scritto le relative istruzioni.

N. 96 cpv. 2 2 Per quanto possibile, durante il servizio militare i militari esercitano il diritto di voto e di elezione mediante il voto anticipato o il voto per corrispondenza.

N. 97 cpv. 3 3 I membri dell’Assemblea federale sono dispensati dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio per la durata delle sessioni e delle sedute di commissioni o gruppi delle Camere federali.

N. 100 cpv. 2 2 Per le questioni di carattere personale i militari possono rivolgersi direttamente al loro comandante, al medico di truppa, al cappellano militare e al Servizio sociale dell’esercito.

N. 101 cpv. 5 e 6 5 Durante il servizio i viaggi effettuati con mezzi di trasporto pubblici sono a carico della Confederazione. 6 I militari hanno diritto all’invio gratuito di lettere e pacchi, conformemente alle prescrizioni della posta da campo.

N. 104 Reclamo 1 I militari possono presentare reclamo per scritto se sono convinti di avere subìto un torto da parte di un superiore militare, di un altro militare o da un’autorità militare. 2 È possibile presentare reclamo per scritto anche negli affari in materia di comando. Al riguardo, si tratta di ordini pronunciati da superiori militari nonché dei seguenti ordini emanati da autorità militari federali e cantonali in merito all’impiego di un militare: a. decisioni nell’ambito del reclutamento; b. licenziamento anticipato da scuole e corsi; c. mutazioni (incorporazione, rincorporazione, trasferimento, attribuzioni di funzioni); d. computo di servizi sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione; e. qualificazioni e decisioni nell’ambito di procedure di promozione; f. nomina a ufficiale specialista e revoca della funzione d’ufficiale; g. decisioni concernenti la proroga dell’obbligo di prestare servizio militare;

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h. impiego nella protezione della popolazione, negli organi di condotta civili o in altri settori della cooperazione nazionale per la sicurezza; i. consegna e ritiro della licenza di condurre militare; j. sospensione dal servizio di volo o di lancio con il paracadute; k. conferimento e ritiro di distinzioni militari; l. compiti fuori del servizio aventi un rapporto diretto con il servizio alla trup- pa; m. esecuzione fuori del servizio di pene disciplinari. 3 Le disposizioni legali figurano negli articoli 36 e 37 della legge militare del 3 febbraio 19956.

4 Ex cpv. 3

N. 109 cpv. 2 2 Le decisioni delle autorità militari cantonali possono essere impugnate direttamen- te dinanzi al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, sempreché il diritto cantonale non preveda un ricorso dinanzi al Governo cantonale.

Testo concernente il diritto penale militare (cap. 9), par. 4, 5 secondo periodo e 6 Le pene disciplinari sono: la riprensione, il divieto d’uscita, la multa disciplinare e gli arresti. ... La decisione di tale comandante può essere impugnata, se infligge arresti o una multa per un importo pari o superiore a 300 franchi, presso la sezione del tribunale militare di appello. Abrogato

N. 110 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS 80) del 27 giugno 19797 è abrogato.

II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

6 RS 510.10 7 RU 1980 16, 1995 170

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III Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 22 giugno 19988 sulla protezione giuridica negli affari in materia di comando delle autorità militari è abrogata.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2004.

19 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 RU 1998 1646

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Allegato (n. 2 cpv. 1 secondo periodo)

Disposizioni particolari relative al servizio di promovimento della pace

N. 13 Le disposizioni concernenti l’assistenza spirituale e le funzioni religiose (n. 63–65 RS 04) sono applicabili soltanto nella misura in cui le circostanze e le condizioni particolari nel luogo d’intervento lo consentono.

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