AS 2004 743
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 28 gennaio 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 9bis Assegni speciali per i trasporti
1 L’assicurazione assume le spese di trasporto necessarie per:
a. l’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 9 capoverso 2; b. permettere agli assicurati con un handicap fisico e della vista di frequentare la scuola pubblica.
2 L’articolo 8quater si applica per analogia.
Art. 39bis cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2 secondo periodo 1 … Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall’Uf- ficio centrale di compensazione. 2 … Gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni sono versati dall’Uf- ficio centrale di compensazione.
Art. 41 cpv. 1 lett. c 1 L’ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti: c. trasmettere immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni in corso;
1 RS 831.201
2003-2750 743
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Art. 44 Competenza Gli articoli 122–125bis OAVS2 si applicano per analogia per determinare la cassa di compensazione competente per calcolare e versare le rendite, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
Art. 45 cpv. 1 1 L’articolo 125 OAVS3 si applica per analogia in caso di cambiamento della cassa di compensazione competente per calcolare e versare le indennità giornaliere, le rendite e gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
Art. 76 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2
1 La decisione è notificata segnatamente:
c. alla cassa di compensazione competente, se si tratta di una decisione riguar- dante una rendita, un’indennità giornaliera o un assegno per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni; d. all’Ufficio centrale di compensazione, se non si tratta di decisioni riguardan- ti rendite o assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni; 2 Se si tratta di una decisione di rendita o di assegno per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni, l’articolo 70 OAVS4 si applica per analogia.
Art. 77 Obbligo di informare L’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cam- biamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.
Art. 82 Pagamento 1 Gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS5 si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni. 2 Nel caso di assicurati maggiorenni che cambiano il luogo di residenza determinan- te per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, il nuovo importo è preso in considerazione a partire dal mese successivo. 3 Gli articoli 78 e 79 si applicano per analogia al pagamento degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni.
2 RS 831.101 3 RS 831.101 4 RS 831.101 5 RS 831.101
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Art. 83 cpv. 1 1 L’articolo 74 OAVS6 si applica per analogia alle rendite e agli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
Art. 85 cpv. 1 1 L’articolo 77 OAVS7 si applica per analogia al ricupero di indennità giornaliere, rendite e assegni per grandi invalidi. Gli uffici AI sono competenti per il ricupero di assegni per grandi invalidi per gli assicurati minorenni non riscossi. Sono fatte salve la prescrizione e la preclusione giusta l’articolo 48 LAI.
Art. 87 cpv. 2 e 3
2 La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano prov- vedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità.
3 Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Art. 88 cpv. 3 3 L’ufficio AI comunica il risultato del riesame di rendite o di assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni alla competente cassa di compensazione. Nel caso di assegni per grandi invalidi per assicurati minorenni, esso comunica il risulta- to all’Ufficio centrale di compensazione. L’ufficio AI emana la relativa decisione se la prestazione assicurativa è modificata o se l’assicurato ha chiesto una modifi- cazione.
Art. 88a cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 primo periodo 1 Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può sup- porre che il miglioramento constatato perduri. ... 2 Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. ...
6 RS 831.101 7 RS 831.101
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Art. 104ter cpv. 4 Abrogato
Art. 106 cpv. 4 4 I sussidi per le spese d’esercizio sono accordati solo se una pianificazione cantona- le o intercantonale prova l’esistenza di un bisogno specifico.
Art. 106bis cpv. 2 e 4 2 L’Ufficio federale può accordare alle istituzioni un supplemento per i posti o un supplemento per assistenza. Il supplemento per i posti è versato per nuovi posti, sempreché il loro bisogno sia provato in base alla pianificazione di cui all’arti- colo 106 capoverso 4. Il supplemento per assistenza è versato a istituzioni che forni- scono le loro prestazioni in modo finalizzato ed economico e assistono gli invalidi il cui stato di salute dal 2000 si è a tal punto incontestabilmente modificato che questi ultimi necessitano di un’assistenza notevolmente più intensa. 4 I sussidi per le spese d’esercizio dei posti di lavoro decentralizzati dei laboratori di cui all’articolo 100 capoverso 1 lettera a non devono superare i sussidi versati per i posti di lavoro interni. Essi sono convenuti nell’ambito di contratti di prestazioni conformemente all’articolo 107bis capoverso 1.
Art. 107bis cpv. 4 Abrogato
Art. 108quater cpv. 4 Abrogato
Art. 109 rubrica e cpv. 3 Sussidi per l’accompagnamento a domicilio
3 I sussidi ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili.
Art. 117 cpv. 4 L’Ufficio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 99–114.
II
Disposizioni transitorie della modifica del 28 gennaio 2004 1 Il sussidio secondo l’articolo 109 capoverso 2 destinato a un’organizzazione corri- sponde al massimo, per gli anni 2005 e 2006, al sussidio accordato per l’esercizio annuale 2002.
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2 Il sussidio secondo l’articolo 109 capoverso 2 è accordato soltanto per le persone invalide che hanno bisogno di assistenza, alle quali il diritto a un assegno per grandi invalidi per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana sulla base dell’articolo 37 capoverso 2 lettera c o dell’articolo 37 capoverso 3 lettera e è stato rifiutato con decisione dell’ufficio AI e che hanno un bisogno dimostrabile di accompagnamento a domicilio. Rimane salvo il capoverso 3. 3 Le persone che già attualmente hanno un bisogno di assistenza devono annunciarsi all’ufficio AI competente entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifi- ca, affinché possa essere esaminato il loro diritto a un assegno per grandi invalidi per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Le persone il cui bisogno di assistenza è sorto dopo l’entrata in vigore della presente modifica, devo- no annunciarsi all’ufficio AI competente al più tardi entro un anno dalla prima volta in cui hanno fatto ricorso all’accompagnamento a domicilio. Il sussidio secondo l’articolo 109 capoverso 2 è accordato sino all’inizio del diritto individuale a un assegno per grandi invalidi per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.
III
Disposizioni finali della modifica del 12 febbraio 20038 cpv. 1 secondo periodo Abrogato
Disposizioni finali della modifica del 2 luglio 20039 cpv. 2 ultimo periodo Abrogato
IV La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2004.
28 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 RU 2003 383 9 RU 2003 2181
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