AS 2004 751
Ordinanza dell'UFV (1/04) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria
Ordinanza dell’UFV (1/04) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria
del 30 gennaio 2004
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza del 20 aprile 19882 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Divieto di importazione e di transito Sono vietati l’importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccel- li provenienti da Indonesia, Giappone, Cambogia, Laos, Pakistan, dalla Repubblica di Corea, Thailandia, Vietnam, dalla Repubblica popolare cinese, dalle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, dal territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese).
Art. 2 Deroghe L’Ufficio federale di veterinaria può autorizzare l’importazione e il transito di vola- tili se avvengono nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 30 gennaio 2004.
30 gennaio 2004 Ufficio federale di veterinaria Il direttore: Hans Wyss
RS 916.443.40