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AS 2004 809

Legge federale sul materiale bellico

Correzione (art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB)

(RS 514.51; RU 1998 794)

Art. 46

Invece di:

Art. 46 Disposizioni transitorie 1 Le attività che, secondo la previgente legislazione sul materiale bellico, non erano sottoposte a permesso e che non sono state stipulate contrattualmente prima dell’entrata in vigore della presente legge, possono essere proseguite senza autoriz- zazione per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore di quest’ultima. Sono salve le disposizioni della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne.

Leggasi:

Art. 46 Disposizioni transitorie 1 Le attività che, secondo la previgente legislazione sul materiale bellico, non erano sottoposte a permesso e che sono state stipulate contrattualmente prima dell’entrata in vigore della presente legge, possono essere proseguite senza autorizzazione per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore di quest’ultima. Sono salve le disposizioni della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche esterne.

10 febbraio 2004 Cancelleria federale