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AS 2004 823

Codice penale svizzero

Codice penale svizzero

Modifica del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 2 maggio 20011; visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 20012, decreta:

I Il Codice penale3 è modificato come segue:

Art. 179quinquies Registrazioni 1 Non è punibile né secondo l’articolo 179bis capoverso 1 né secondo non punibili l’articolo 179ter capoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato: a. registra conversazioni telefoniche con servizi d’assistenza, di salvataggio o di sicurezza; b. registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.

2 All’utilizzazione ulteriore delle registrazioni conformemente al

capoverso 1 sono applicabili per analogia gli articoli 179bis capo- versi 2 e 3 e 179ter capoverso 2.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del

termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 3 octobre 2003 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

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