AS 2004 827
Ordinanza sull'indicazione dei prezzi
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)
Modifica del 21 gennaio 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 dicembre 19781 sull’indicazione dei prezzi è modificata come segue:
Art. 4 rubrica e cpv. 1 Tasse pubbliche, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi 1 Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto e i contributi anticipati per lo smaltimento devono essere già inclusi nel prezzo indicato.
Art. 10 cpv. 1 lett. t 1 Per le prestazioni di servizi nei campi elencati qui di seguito, il prezzo effettiva- mente pagabile è indicato in franchi svizzeri: t. prestazioni di servizi odontoiatrici.
Art. 11 cpv. 1bis Abrogato
Art. 11a Modalità d’indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto a pagamento 1 Per un servizio a valore aggiunto (art. 10 cpv. 1 lett. q) la cui tassa di base o il cui prezzo al minuto supera i due franchi, al cliente non può essere fatturato alcun costo senza che ne sia stato preventivamente informato in modo chiaro e gratuito almeno nella lingua dell’offerta. Le tasse fisse che diventano effettive nel corso della chia- mata nonché i costi d’attesa per i numeri 090x o i numeri brevi devono essere indi- cati indipendentemente dal loro importo. 2 Per la durata dell’annuncio tariffario al cliente possono tuttavia essere fatturati:
a. le tasse di collegamento per la chiamata di un numero d’abbonato normale; b. eventuali tasse di telefonia mobile.
1 RS 942.211
2002-2724 827
O sull’indicazione dei prezzi RU 2004
3 La tassa di base, le tasse fisse che diventano effettive nel corso della chiamata e la tariffa al minuto possono diventare effettive soltanto cinque secondi dopo la conclu- sione dell’annuncio tariffario. 4 Se le tasse fisse superano i dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, il servizio a valore aggiunto può essere fatturato al cliente soltanto se quest’ultimo ha confermato l’accettazione dell’offerta mediante un segnale speciale. 5 Per i servizi a valore aggiunto proposti per Internet o mediante comunicazione di dati, al cliente non possono essere fatturati costi di cui non sia stato preventivamente informato con caratteri ben visibili e chiaramente leggibili. Inoltre, l’accumularsi delle tasse deve essere sempre indicato in caratteri ben visibili e chiaramente leggi- bili. Il capoverso 4 si applica per analogia.
Art. 11b Modalità d’indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto conteggiati per singola informazione Il consumatore che utilizza un servizio a valore aggiunto che richiede la sua preven- tiva accettazione e può implicare la trasmissione di diverse singole informazioni (push service), come testi, immagini, sequenze audio o video, deve essere informato gratuitamente e chiaramente prima di attivare il servizio: a. sulla tassa di base che sarà eventualmente riscossa; b. sul prezzo da pagare per unità d’informazione; c. sulla procedura per disattivare il servizio.
Art. 13 cpv. 1bis 1bis Se in una pubblicità sono menzionati i numeri telefonici o altre serie di segni o lettere di un servizio a valore aggiunto a pagamento (art. 10 cpv. 1 lett. q), al consu- matore devono essere comunicati la tassa di base e il prezzo al minuto. Se è applica- to un altro modello tariffario, quest’ultimo deve essere chiaramente indicato. L’indicazione del prezzo è pubblicata utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri usati nella pubblicità per indicare il numero del servizio a valore aggiunto.
II Disposizione transitoria concernente la modifica del 21 gennaio 2004 Fino all’entrata in vigore dell’articolo 4 capoverso 1, i contributi anticipati per lo smaltimento che non sono compresi nel prezzo al minuto devono essere indicati separatamente e in modo facilmente leggibile sia in negozio e in vetrina sia nella pubblicità.
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III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2004.
2 L’articolo 4 rubrica e capoverso 1 entra in vigore il 1° giugno 2005.
21 gennaio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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