AS 2004 867
Regolamento d'esecuzione dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali e dichiarazioni comuni della Conferenza diplomatica
Traduzione1
Regolamento d’esecuzione dell’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali e dichiarazioni comuni della Conferenza diplomatica
Concluso a Ginevra il 2 luglio 1999 Approvato dall’Assemblea federale l’11 giugno 20012 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 settembre 2002 Entrato in vigore per la Svizzera il 23 dicembre 2003
Capitolo 1: Disposizioni generali
Regola 1 Definizioni allegato al presente regolamento d’esecuzione del quale è parte integrante. 2) [Pagamento] a) Fatte salve la lettera b) e la regola 12.3)c), gli emolumenti sono pagati diret- tamente all’Ufficio internazionale. b) Quando la domanda internazionale è depositata per il tramite dell’ufficio della Parte contraente del depositario, gli emolumenti relativi a tale domanda possono essere pagati per il tramite dell’ufficio in questione se quest’ultimo accetta di riscuoterli e di trasmetterli e se il depositario o il titolare lo deside- ra. Gli uffici che accettano di riscuotere e trasmettere tali emolumenti devo- no notificare il fatto al Direttore generale. 3) [Modalità di pagamento] Gli emolumenti sono pagati all’Ufficio internazionale conformemente alle modalità definite nelle istruzioni amministrative. 4) [Indicazioni che accompagnano il pagamento] Al momento del pagamento di un emolumento all’Ufficio internazionale, occorre indicare: i) prima della registrazione internazionale, il nome del depositario, il disegno o modello industriale in questione e l’oggetto del pagamento;
Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. R d'esecuzione RU 2004
ii) dopo la registrazione internazionale, il nome del titolare, il numero della registrazione internazionale in questione e l’oggetto del pagamento. 5) [Data del pagamento] a) Fatte salve la regola 24.1)d) e la lettera b), un emolumento è considerato pagato all’Ufficio internazionale il giorno in cui l’Ufficio internazionale ri- ceve l’importo dovuto. b) Qualora l’importo dovuto è disponibile su un conto aperto presso l’Ufficio internazionale e l’Ufficio ha ricevuto dal titolare del conto le istruzioni per operare il prelievo, l’emolumento è considerato pagato all’Ufficio inter- nazionale il giorno in cui l’Ufficio internazionale riceve la domanda inter- nazionale, la domanda d’iscrizione di una modifica o la richiesta di rinnovo di una registrazione internazionale. 6) [Modifica dell’importo degli emolumenti] a) Quando la domanda internazionale è depositata per il tramite dell’ufficio della Parte contraente del depositario e l’importo degli emolumenti dovuti per il deposito della domanda internazionale è modificato fra la data di rice- zione della domanda internazionale da parte di tale ufficio e la data di rice- zione della domanda internazionale da parte dell’Ufficio internazionale, l’importo applicabile è quello che era in vigore alla prima delle due date. b) Quando l’importo degli emolumenti dovuti per il rinnovo di una registrazio- ne internazionale è modificato fra la data del pagamento e la data in cui va effettuato il rinnovo, l’importo applicabile è quello che era in vigore alla data del pagamento o alla data considerata come la data del pagamento con- formemente alla regola 24.1)d). Se il pagamento avviene dopo la data in cui doveva essere effettuato il rinnovo, l’importo applicabile è quello che era in vigore alla data del rinnovo. c) Quando è modificato l’importo di un emolumento diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), l’importo applicabile è quello che era in vigore al momen- to in cui il pagamento dell’emolumento è pervenuto all’Ufficio internazio- nale.
Regola 28 Valuta di pagamento 1) [Obbligo di utilizzare la valuta svizzera] Tutti i pagamenti all’Ufficio internazio- nale in applicazione del presente regolamento d’esecuzione devono essere effettuati in valuta svizzera anche quando, il pagamento essendo effettuato per il tramite di un ufficio, tale ufficio le abbia riscosse in un’altra valuta. 2) [Determinazione dell’importo degli emolumenti di designazione individuale in valuta svizzera] a) Quando una Parte contraente presenta, in virtù dell’articolo 7.2), una dichia- razione secondo la quale intende riscuotere un emolumento di designazione individuale, tale Parte contraente indica all’Ufficio internazionale l’importo di tale emolumento espresso nella valuta utilizzata dal suo ufficio.
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b) Se, nella dichiarazione di cui alla lettera a), l’emolumento è indicato in una valuta diversa da quella svizzera, il Direttore generale, previa consultazione dell’ufficio della Parte contraente in questione, determina l’importo del- l’emolumento in valuta svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite. c) Qualora, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite fra la valuta svizzera e la valuta nella quale è stato indicato da una Parte contraente l’importo di un emolumento di designazione individua- le è superiore o inferiore di almeno il 5 per cento rispetto all’ultimo tasso di cambio applicato per la determinazione dell’importo dell’emolumento in valuta svizzera, l’ufficio della Parte contraente in questione può chiedere al Direttore generale di determinare un nuovo importo dell’emolumento in valuta svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite applicabile il giorno precedente a quello in cui è stata presentata tale richie- sta. Il Direttore generale prende i provvedimenti necessari. Il nuovo importo è applicabile a partire dalla data stabilita dal Direttore generale, essendo in- teso che tale data si situa al più presto un mese e al più tardi due mesi dopo la data della pubblicazione di tale importo nel bollettino. d) Qualora, durante più di tre mesi consecutivi, il tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite fra la valuta svizzera e la valuta nella quale è stato indicato da una Parte contraente l’importo di un emolumento di designazione individua- le è inferiore di almeno il 10 per cento rispetto all’ultimo tasso di cambio applicato per la determinazione dell’importo dell’emolumento in valuta svizzera, il Direttore generale determina un nuovo importo dell’emolumento in valuta svizzera sulla base del tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite applicabile. Il nuovo importo è applicabile a partire dalla data stabilita dal Direttore generale, essendo inteso che tale data si situa al più presto un mese e al più tardi due mesi dopo la data della pubblicazione di tale importo nel bollettino.
Regola 29 Accredito dell’importo degli emolumenti alle Parti contraenti Ogni emolumento di designazione standard o di designazione individuale pagato all’Ufficio internazionale in favore di una Parte contraente è accreditato sul conto di tale Parte contraente presso l’Ufficio internazionale nel corso del mese che segue quello dell’iscrizione della registrazione internazionale o del rinnovo per il quale tale emolumento è stato pagato o, per quanto concerne la seconda rata dell’emolumento di designazione individuale, dal momento in cui quest’ultima perviene all’Ufficio internazionale.
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Capitolo 8: Disposizioni varie
Regola 30 Modifica di certe regole 1) [Esigenza dell’unanimità] La modifica delle seguenti disposizioni del presente regolamento d’esecuzione esige l’unanimità: i) la regola 13.4); ii) la regola 18.1). 2) [Esigenza della maggioranza di quattro quinti] La modifica delle seguenti dispo- sizioni del presente regolamento d’esecuzione e del capoverso 3) della presente regola esige la maggioranza di quattro quinti: i) la regola 7.6); ii) la regola 9.3)b); iii) la regola 16.1); iv) la regola 17.1)iii). 3) [Procedura] Ogni proposta di modifica di una disposizione giusta il capoverso 1) o 2) è inviata a tutte le Parti contraenti almeno due mesi prima dell’apertura della sessione dell’Assemblea convocata per esprimersi sulla proposta in questione.
Regola 31 Istruzioni amministrative 1) [Istruzioni amministrative e materie trattate] a) Il Direttore generale elabora istruzioni amministrative. Il Direttore generale può modificarle. Il Direttore generale consulta gli uffici direttamente interes- sati alle istruzioni amministrative o alle modifiche proposte. b) Le istruzioni amministrative trattano questioni per le quali il presente rego- lamento d’esecuzione rinvia esplicitamente a tali istruzioni e particolari rela- tivi all’applicazione del presente regolamento d’esecuzione. 2) [Controllo dell’Assemblea] L’Assemblea può invitare il Direttore generale a modificare qualsiasi disposizione delle istruzioni amministrative, e il Direttore generale agisce in conseguenza. 3) [Pubblicazione ed entrata in vigore] a) Le istruzioni amministrative e ogni modifica di cui sono oggetto vengono pubblicate nel bollettino. b) Ciascuna pubblicazione precisa la data in cui entrano in vigore le disposizio- ni pubblicate. Le date possono essere differenti per disposizioni diverse, fermo restando che nessuna disposizione può entrare in vigore prima della sua pubblicazione nel bollettino. 4) [Divergenza fra le istruzioni amministrative e l’Atto o il presente regolamento d’esecuzione] In caso di divergenza fra una disposizione delle istruzioni amministra- tive, da un canto, e una disposizione dell’Atto o del presente regolamento d’ese- cuzione, dall’altro, quest’ultima prevale.
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Regola 32 Dichiarazioni delle Parti contraenti 1) [Presentazione e data a partire dalla quale hanno effetto le dichiarazioni] L’articolo 30.1) e 2) è applicabile mutatis mutandis a ogni dichiarazione presentata in virtù delle regole 8.1), 9.3)a), 13.4) o 18.1)b) e al suo effetto. 2) [Ritiro delle dichiarazioni] Ogni dichiarazione giusta il capoverso 1) può essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Direttore generale. Il ritiro ha effetto a partire dalla data in cui il Direttore generale riceve la notifica o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. Nel caso di una dichiarazione pre- sentata in virtù della regola 18.1)b), il ritiro non ha alcun influsso sulle registrazioni internazionali la cui data è anteriore a quella dell’effetto del ritiro.
Dichiarazioni comuni della Conferenza diplomatica concernenti l’Atto di Ginevra e il regolamento d’esecuzione dell’Atto di Ginevra 1) Quando ha adottato l’articolo 12.4), l’articolo 14.2)b) e la regola 18.4), la Confe- renza diplomatica intendeva che il ritiro di un rifiuto da parte di un ufficio che ha comunicato una notifica di rifiuto può prendere la forma di una dichiarazione atte- stante che l’ufficio in questione ha deciso di accettare gli effetti della registrazione internazionale per tutti o per una parte dei disegni o modelli industriali ai quali si applicava la notifica di rifiuto. È parimenti inteso che un ufficio può, entro il termine prescritto per comunicare una notifica di rifiuto, inviare una dichiarazione attestante che ha deciso di accettare gli effetti della registrazione internazionale, anche quando non ha comunicato una tale notifica di rifiuto. 2) Quando ha adottato l’articolo 10, la Conferenza diplomatica intendeva che nulla in detto articolo impedisce l’accesso alla domanda internazionale o alla registrazione internazionale da parte del depositario o del titolare o di qualsiasi persona autorizza- ta dal depositario o dal titolare.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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