AS 2004 917
AS 2004 917
Correzione
Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni Modifica del 4 dicembre 2000 (RS 784.106.12; RU 2000 3036)
Art. 29 cpv. 1 e 3
Invece di: 1 Per l’attribuzione di un identificateur d’objet, l’Ufficio federale riscuote dal richie- dente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 3 Per la revoca di un identificateur d’objet, esso riscuote dal titolare una tassa ammi- nistrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi.
Leggasi: 1 Per l’attribuzione di un identificatore d’oggetto, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di 260 franchi. 3 Per la revoca di un identificatore d’oggetto, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato in base a una tariffa oraria di
260 franchi.
17 febbraio 2004 Cancelleria federale
2004-0226 917
Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore RU 2004 delle telecomunicazioni. Correzione