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AS 2005 1005

Accordo in forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea dall'altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambiotra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea

Accordo in forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea dall’altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea

RS 0.632.401.22; RU 2001 1291

Proroga della durata di validità delle misure concernenti le bevande rinfrescanti Le misure concernenti le bevande rinfrescanti, contenute nell’Accordo in forma discambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea dall’altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, sono prorogate dal 10 novembre 2004 al 31 dicembre 2005 su decisione del Comita- to misto.

2004-2780 1005

Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CEE. Scambio di lettere. RU 2005

Accordo in forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea dall'altra, riguardante il Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambiotra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea | Lexipedia | Lexipedia