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AS 2005 1025

Ordinanza concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

Ordinanza concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

del 10 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi (LPar), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e la procedura della commissio- ne di conciliazione che la legge sulla parità dei sessi prevede per il personale dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre

19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2 L’Assemblea federale (per i Servizi del Parlamento), la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere, il Tribunale federale e il Consiglio dei PF istituiscono ciascuno una commissione di conciliazione per il loro personale.

Art. 2 Compito 1 La commissione di conciliazione informa e consiglia le parti nelle controversie nell’ambito della legge sulle parità dei sessi. Essa tenta di indurli a un accordo. 2 Essa informa il personale federale regolarmente, almeno una volta all’anno, sulla sua offerta.

Art. 3 Indipendenza

1 La commissione di conciliazione non è tenuta a seguire istruzioni.

2 Essa è aggregata sul piano amministrativo all’Ufficio federale del personale.

RS 172.327.1

2004-1617 1025

Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi RU 2005

Sezione 2: Organizzazione

Art. 4 Composizione e indennità 1 Fanno parte della commissione di conciliazione: il presidente, il vicepresidente nonché ulteriori quattro membri e quattro membri supplenti. I membri e i membri supplenti rappresentano pariteticamente l’Amministrazione federale (datore di lavoro) e il suo personale. L’Ufficio federale del personale occupa un seggio del contingente attribuito all’Amministrazione federale. 2 La commissione di conciliazione consta dello stesso numero di donne e di uomini.

3 Le indennità sono definite secondo l’ordinanza del 3 giugno 19963 sulle commis- sioni.

Art. 5 Eleggibilità I membri della commissione di conciliazione sono specializzati in materia di parità dei sessi e hanno conoscenze estese in materia di risorse umane, diritto del lavoro, diritto del personale federale nonché in materia di scienza del lavoro. Il presidente dispone inoltre di una formazione giuridica e, preferibilmente, di esperienze in materia di mediazione.

Art. 6 Nomina 1 Il Consiglio federale nomina il presidente e il vicepresidente nonché due membri e due membri supplenti.

2 Due membri e due membri supplenti sono nominati dalle organizzazioni nazionali

del personale dell’Amministrazione federale che, per statuto, ne difendono gli inte- ressi.

3 L’Ufficio federale del personale coordina la preparazione delle nomine. Bada

affinché le due parità di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 siano rispettate e le comu- nità linguistiche siano adeguatamente rappresentate.

Art. 7 Segretariato 1 Il segretariato della commissione di conciliazione è gestito dal presidente sulla base di un mandato. 2 I lavori di segretariato vengono indennizzati in funzione delle spese che provoca- no. Il rimborso delle spese di segretariato è disciplinato in un contratto tra l’Ufficio del personale e il presidente.

3 RS 172.31

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Sezione 3: Procedura

Art. 8 Carattere facoltativo e obbligatorio 1 La procedura di conciliazione è facoltativa per il personale della Confederazione.

2 L’Amministrazione federale (datore di lavoro) è tenuta ad ammettere la procedura di conciliazione in ciascun caso.

Art. 9 Apertura 1 La richiesta di aprire la procedura di conciliazione è indirizzata per scritto al presi- dente con indicazione delle pretese.

2 Se una decisione è già stata presa, la richiesta dev’essere presentata prima

dell’introduzione di un ricorso, entro il termine di cui all’articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. La presentazione di una richiesta di conciliazione sospende il decorso del termine di ricorso. Se la conci- liazione fallisce, il termine di ricorso ordinario ricomincia a decorrere con la notifica del processo verbale.

Art. 10 Tentativo di conciliazione 1 Ricevuta la richiesta di conciliazione, il presidente convoca la commissione di conciliazione e invita le parti a un’udienza di conciliazione. 2 Tutte le unità amministrative dell’Amministrazione federale sono tenute a coopera- re con il presidente (ad esempio fornendo informazioni o consentendo l’accesso agli incarti).

Art. 11 Udienza di conciliazione 1 Partecipano all’udienza di conciliazione il presidente e due membri, scelti in osser- vanza delle due parità di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2. 2 Le parti compaiono di regola personalmente. Il presidente può autorizzare eccezio- nalmente una parte a farsi rappresentare da una persona cui essa ha conferito procura scritta.

Art. 12 Oralità

1 L’udienza dinnanzi alla commissione di conciliazione si svolge oralmente.

2 Un processo verbale concernente le argomentazioni delle parti non è steso.

Art. 13 Chiusura 1 Alla fine della procedura di conciliazione è steso processo verbale sull’esito positi- vo o negativo della conciliazione.

4 RS 172.021

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2 Una transazione firmata dalle parti e approvata dalla commissione di conciliazione è esecutiva ed è equiparata a una sentenza. 3 Di regola la procedura di conciliazione si conclude entro 60 giorni dopo il ricevi- mento della richiesta di conciliazione.

Art. 14 Ricusazione 1 I membri della commissione di conciliazione e del segretariato si ricusano qualora sia dato un motivo di ricusazione secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa oppure qualora essi siano superiori diretti o collaboratori della persona che ha chiesto la conciliazione. 2 Il presidente decide in merito alla ricusazione. Qualora i motivi di ricusazione concernano il presidente, decide il vicepresidente. Qualora concernano ambedue, decide un membro della commissione designato dalla stessa.

Art. 15 Segreto I membri della commissione di conciliazione e del segretariato sono tenuti al segreto riguardo alle deliberazioni della commissione.

Art. 16 Gratuità La procedura di conciliazione è gratuita, salvo in caso di conclusioni temerarie.

Art. 17 Diritto sussidiario Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, la procedura di conciliazione è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 9 dicembre 19967 relativa alla Commissione della parità dei sessi è abrogata.

5 RS 172.021 6 RS 172.021 7 RU 1997 240, 2001 2197

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Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2005.

10 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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