AS 2005 1043
AS 2005 1043
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni doganali sui prodotti agricoli di base nel traffico di perfezionamento attivo
Modifica del 27 gennaio 2005
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente la concessione di agevolazioni doga- nali sui prodotti agricoli di base nel traffico di perfezionamento attivo è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFF concernente la concessione di agevolazioni doganali sui prodotti agricoli di base nel traffico di perfezionamento attivo
Art. 1 Merci equivalenti 1 Sono reputate merci svizzere della stessa qualità e natura delle merci importate ai sensi dell’articolo 39 capoverso 5 OLD: a. gli oli e i grassi vegetali alimentari del capitolo 15; b. gli oli e i grassi animali alimentari del capitolo 15; c. il saccarosio, eccettuato lo zucchero di canna greggio; d. gli altri zuccheri e le melasse delle voci 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, nonché frut- tosio e maltosio chimicamente puri); e. il frumento (grano) duro; f. il burro. 2 Per le merci di cui al capoverso 1 lettera d la restituzione del dazio viene concessa solo se esse sono esportate sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capi- toli 15–22 della tariffa doganale.
3 Le merci svizzere a tenore dell’articolo 39 capoverso 2 OLD sono elencate
nell’appendice.
1 RS 631.149.3
2005-0035 1043
Concessione di agevolazioni doganali sui prodotti agricoli di base nel traffico RU 2005 di perfezionamento attivo
Art. 2 Ammontare della restituzione del dazio 1 L’ammontare della restituzione del dazio viene calcolato in base all’aliquota di dazio applicata all’importazione al momento dell’ultima esportazione. Se le aliquote di dazio sono state modificate durante il periodo di domanda, la restituzione del dazio viene calcolata fondandosi sull’aliquota inferiore. Il periodo di domanda oscilla tra uno e dodici mesi o, nel singolo caso, viene determinato dalla Direzione generale delle dogane in tale lasso di tempo. 2 Per il burro trasformato è restituito un dazio di franchi 25.60 per 100 kg massa netta di grasso butirrico. 3 Per gli oli e i grassi alimentari trasformati, ad eccezione dell’olio d’oliva, è restitui- to un dazio di franchi 159.50 per 100 kg massa netta (base prodotto raffinato). 4 Per le merci figuranti nel protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio concluso il 22 luglio 19722 tra la Svizzera e la CE fanno stato le disposizioni speciali ivi conte- nute.
Art. 2a Domande di restituzione del dazio 1 Le domande di restituzione vanno presentate entro 2 anni dall’esportazione della merce.
2 La restituzione del dazio è accordata solo verso presentazione delle quietanze
doganali stese durante il periodo di domanda.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.
27 gennaio 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
2 RS 0.632.401.2; RU 2005 ...; FF 2004 5601