AS 2005 1057
Ordinanza sulle derrate alimentari
Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr)
Modifica del 26 gennaio 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° marzo 19951 sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Ingresso vista la legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l’articolo 31 della legge del 18 dicembre 19703 sulle epidemie; visti gli articoli 14 capoverso 1, 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica (LIG),
Titolo prima dell’art. 11 Capitolo 3: Procedimenti di trattamento e tecnologia alimentare Sezione 1: Procedimenti fisici
Titolo prima dell’art. 15 Sezione 2: Organismi modificati geneticamente
Art. 15 Definizione Gli organismi modificati geneticamente (OMG) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali (art. 5 cpv. 2 LIG).
Art. 15a Obbligo di autorizzazione 1 Le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati e sono destinati ad essere consegna- ti ai consumatori, necessitano dell’autorizzazione dell’Ufficio federale.
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Ordinanza sulle derrate alimentari RU 2005
2 L’autorizzazione è concessa se:
a. in base allo stato attuale della scienza può essere escluso un pericolo per la salute; b. per derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, sono soddisfatte le esigenze giusta la legge federale del 9 marzo 19785 sulla protezione degli animali, la legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’ambiente, la LIG, la legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie, la legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura nonché la legge del 1° luglio 19668 sulle epizoozie; c. per derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono, oltre alle condizioni della presente ordinanza sono soddisfatte le esigenze giusta l’ordinanza del 25 agosto 19999 sull’emissione deliberata nell’ambiente. 3 L’Ufficio federale dirige e coordina la procedura di autorizzazione tenendo conto dell’ordinanza del 25 agosto 1999 sull’emissione deliberata nell’ambiente, se si tratta di derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono.
4 Il DFI disciplina la procedura di autorizzazione mediante ordinanza.
Art. 15b Tolleranza 1 La presenza di materiale di cui all’articolo 15a capoverso 1 è tollerata senza auto- rizzazione se: a. il materiale è presente solo in quantità minime; b. è possibile dimostrare che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evi- tare la presenza di tale materiale; e c. in base allo stato attuale della scienza o all’esperienza è possibile escludere una violazione dei principi contenuti negli articoli 6–9 della LIG. 2 Il DFI stabilisce il livello massimo delle quantità minime di materiale e disciplina la procedura per valutare se il materiale soddisfa la condizione di cui al capoverso 1 lettera c. 3 L’Ufficio federale procede alla valutazione ed emana un elenco del materiale che soddisfa la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.
5 RS 455 6 RS 814.01 7 RS 910.1 8 RS 916.40 9 RS 814.911
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Art. 15c Obbligo di documentare 1 Chiunque consegna derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavora- zione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, deve informarne l’acquirente mediante un’apposita documentazione. Tale obbligo non si applica alla fornitura ai consumatori. 2 Chiunque importa derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, deve esigere un’apposita documentazione.
3 La documentazione deve precisare:
a. che la derrata alimentare, l’additivo o la materia ausiliaria per la lavorazione è costituito di OMG, contiene OMG o ne è stato ricavato; b. la designazione degli OMG contenuti nella derrata alimentare, nell’additivo o nella sostanza ausiliaria per la lavorazione; c. l’indicazione della partita, sempreché sia richiesta in virtù dell’articolo 27; e d. nomi e indirizzi della persona che consegna e della persona che acquisisce la derrata alimentare, l’additivo o la materia ausiliaria per la lavorazione.
4 L’indicazione di cui al capoverso 3 lettera b deve essere fatta mediante
l’identificatore unico riconosciuto a livello internazionale o, in mancanza di tale identificatore, mediante la specificazione dell’identità degli organismi comprese le proprietà e le caratteristiche rilevanti. 5 I capoversi 1 e 2 non si applicano in presenza di materiale di cui all’articolo 22b capoverso 7.
6 Chiunque consegna o riceve la documentazione deve conservare i documenti per
cinque anni a partire dalla data di consegna. 7 L’Ufficio federale può designare in modo più preciso le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sottostanno all’obbligo di documentazione e disciplinare le modalità della documentazione mediante ordinan- za.
Art. 15d Separazione del flusso delle merci 1 Chiunque utilizza derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono, deve stabilire principi conformi alla «Buona prassi di fabbricazione» e adottare provvedimenti per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente. 2 A tale scopo, deve disporre di un adeguato sistema di garanzia della qualità che garantisca in particolare: a. l’individuazione di punti lungo il flusso delle merci nei quali possono verifi- carsi mescolamenti indesiderati, nell’utilizzazione di derrate alimentari, additivi o materie ausiliarie per la lavorazione; b. la definizione di principi e provvedimenti volti a evitare mescolamenti inde- siderati nei punti di cui alla lettera a;
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c. l’applicazione dei provvedimenti; d. la verifica regolare dell’idoneità del sistema; e. l’adeguata formazione delle persone incaricate dell’esecuzione dei provve- dimenti; f. la documentazione dei principi e dei provvedimenti di cui alle lettere a–e.
Titolo prima dell’art. 16 Sezione 3: Sostanze ausiliarie per la lavorazione
Art. 16, rubrica Abrogata
Art. 22b cpv. 1, 7 e 8, frase introduttiva e lett. a n. 2 e 3 nonché lett. b 1 Le derrate alimentari e gli additivi, che sono organismi modificati geneticamente (OMG), contengono OMG o ne sono stati ricavati devono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica»10 oppure «ottenuto da X modificato geneticamente». 7 Per il materiale composto di OMG, che contiene OMG o che ne è stato ricavato, è possibile rinunciare alla menzione, se: a. nessun componente contiene tale materiale in misura superiore allo 0,9 per cento in massa (ad eccezione dei microrganismi di cui al capoverso 3); e b. si può dimostrare che sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tali materiali nel componente. 8 Le derrate alimentari, gli additivi o le sostanze ausiliarie per la lavorazione posso- no essere contrassegnati con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se: a. per mezzo di una documentazione senza lacune può essere provato che:
2. per la produzione della derrata alimentare non sono stati utilizzati
OMG; sono eccettuati i medicamenti a uso veterinario; e
3. sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di
materiale composto di OMG, che contiene OMG o che ne è stato rica- vato; b. è adempiuto il requisito di cui al capoverso 7 lettera a; e
10 X = nome dell’organismo modificato geneticamente.
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II
Disposizione transitoria della modifica del 26 gennaio 2005 Le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, possono essere utilizzati, conse- gnati e importati secondo il diritto anteriore sino al 28 febbraio 2006.
III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.
26 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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