AS 2005 1071
Legge federale sull'assicurazione malattie
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Strategia globale e compensazione dei rischi)
Modifica dell’8 ottobre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20041, decreta:
I La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 42, rubrica Principio
Art. 42a Tessera d’assicurato 1 Il Consiglio federale può stabilire che ogni assicurato riceva una tessera d’assicu- rato per il periodo del suo assoggettamento all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Sulla tessera figurano il nome dell’assicurato e un numero d’assi- curazione sociale assegnato dalla Confederazione. 2 La tessera dispone di un’interfaccia per l’utente ed è utilizzata per la fatturazione delle prestazioni secondo la presente legge. 3 Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale disciplina l’introduzione della tessera da parte degli assicuratori e gli standard tecnici da applicare. 4 Con il consenso dell’assicurato, la tessera contiene dati personali che possono essere consultati elettronicamente dalle persone autorizzate a tal fine. Sentite le cer- chie interessate, il Consiglio federale stabilisce l’estensione dei dati che possono essere memorizzati sulla tessera. Disciplina l’accesso ai dati e la loro elaborazione.
2004-1043 1071
Legge federale sull’assicurazione malattie RU 2005
1 Il Consiglio federale può, per un periodo limitato di tre anni al massimo, far dipen- dere dall’esistenza di un bisogno l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assi- curazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36–38. Ne stabilisce i criteri. Può rinnovare tale misura, ma non più di una volta. 4 L’autorizzazine decade se non è utilizzata entro un dato termine. Il Consiglio fede- rale precisa le condizioni.
Art. 59 Violazione delle condizioni relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni 1 Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56 e 58) o clausole contrattuali vengono prese sanzioni. Le sanzioni consistono: a. nell’ammonizione; b. nella restituzione in tutto od in parte dell’onorario percepito per prestazioni inadeguate; c. nella multa; nonché d. in caso di recidiva, nell’esclusione temporanea o definitiva dall’attività a ca- rico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 2 La decisione in merito alle sanzioni è presa dal tribunale arbitrale secondo l’ar- ticolo 89, ad istanza di un assicuratore o di una federazione di assicuratori. 3 Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secon- do il capoverso 1 segnatamente: a. l’inosservanza dell’imperativo di economicità secondo l’articolo 56 capover- so 1; b. l’inadempimento o il non corretto adempimento dell’obbligo d’informazione secondo l’articolo 57 capoverso 6; c. il rifiuto di partecipare a misure di garanzia della qualità secondo l’arti- colo 58; d. l’inosservanza della protezione tariffale secondo l’articolo 44; e. il fatto di non aver traslato sconti secondo l’articolo 56 capoverso 3; f. la manipolazione fraudolenta di conteggi o il rilascio di attestati inveritieri.
Art. 60 cpv. 4–6 4 Per ogni esercizio, gli assicuratori allestiscono un rapporto di gestione composto del rapporto annuale e del conto annuale. Il Consiglio federale stabilisce in quali casi deve essere allestito anche un conto di gruppo.
Legge federale sull’assicurazione malattie. Mod. RU 2005
5 Il rapporto di gestione deve essere allestito secondo le norme del Codice delle obbligazioni3 concernenti la società anonima e secondo le disposizioni della presente legge. 6 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sulla tenuta della contabilità, l’esposizione e il controllo dei conti, il rapporto di gestione, la costituzione delle riserve e i collocamenti di capitale. Stabilisce come il rapporto di gestione deve essere pubblicato o reso accessibile al pubblico.
4bis La durata di validità della compensazione dei rischi è prorogata di cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al capoverso 4.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2005 qualora il termine di referendum sia scaduto inu- tilizzato. Se vi è referendum e la legge è accettata in votazione popolare, l’entrata in vigore è stabilita dal Consiglio federale.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004 Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 27 gennaio 20054. 2 Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.
28 gennaio 2005 Cancelleria federale
3 RS 220 4 FF 2004 4847
Legge federale sull’assicurazione malattie RU 2005