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AS 2005 11

Ordinanza sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione (OAIP settore dei PF)

Ordinanza sull’assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione (OAIP settore dei PF)

Modifica del 16 dicembre 2004

Il Consiglio dei PF ordina:

I L’ordinanza del 19 settembre 20021 sull’assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sull’assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

16 dicembre 2004 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Alexander J.B. Zehnder Il segretario generale, Sebastian Brändli

Allegato 2 (art. 3 cpv. 2)

Stipendi e supplementi di stipendio assicurati nel piano di previdenza complementare

Importo di coordinamento

a. Persone impiegate indicate nell’allegato 3 Il 30 % dello stipendio annuo lettere a, b e d: stipendio mensile determinante, al massimo però (art. 24 OPers settore dei PF), aumenti l’importo di coordinamento di stipendio (art. 27 e 28 Opers settore secondo l’articolo 12 dei PF), indennità di residenza (art. 31 capoverso 1 OCPC 2 OPers settore dei PF) e compensazione del rincaro (art. 32 OPers settore dei PF). b. Lo stipendio determinante che superi il Nessun importo di doppio dell’importo limite superiore coordinamento dell’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), aumentato dell’importo di coordinamento secondo l’articolo 12 capoverso 1 OCPC 2.

2 RS 831.40

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