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AS 2005 1121

Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo

Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)

Modifica del 10 febbraio 2005

L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:

I L’ordinanza del 25 febbraio 20041 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo è modificata come segue: Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.

10 febbraio 2005 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch

1 RS 916.202.1

2005-0009 1121

Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2005

Allegato 1 (art. 1) Sezione 1 Misure volte ad impedire l’introduzione e la propagazione di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov.

I Ai fini della presente sezione, si intende per: … b. «piante sensibili»: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virgi- niana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. e Viburnum spp L. … …

III 1 Le piante sensibili e il legname sensibile originari di Paesi terzi diversi dagli Stati membri della Comunità europea possono essere introdotti in Svizzera unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di cui ai punti 1A e 2 dell’appendice della presente sezione. Devono essere sottoposti a ispezione al momento dell’ingresso in Svizzera per individuare l’eventuale presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo, conformemente all’articolo 10 OPV, e risultare indenni da tale organismo. … 4 A decorrere dal 1° marzo 2005, le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, provenienti da Paesi terzi diversi dagli Stati Uniti d’America possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se accompagnate da un passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV redatto e rilasciato conformemente agli articoli 20 a 22 dell’OPV. Gli articoli 17, 19 e 23 a 25 OPV si applicano per analogia. …

Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2005

V Le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododen- dron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell’appendice della presente sezione. I produttori di queste piante sono registrati conformemente all’articolo 23 OPV.

VI Il Servizio fitosanitario federale effettua indagini ufficiali, concernenti tanto le piante coltivate quanto quelle non coltivate/non utilizzate, per individuare la presen- za dell’organismo nocivo e determinare eventuali segni di contaminazione da parte di quest’ultimo.

VII Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 dicembre 2005.

Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2005

Appendice …

3. Le piante destinate alla piantagione di Viburnum spp., Camellia spp. e

Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se sono accompa- gnate dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV e rilasciato con- formemente all’articolo 20 OPV e: a. provengono da zone in cui non è nota la presenza dell’organismo noci- vo, oppure b. nessun segno indicante la presenza dell’organismo nocivo è stato osser- vato nelle piante nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante, oppure c. qualora la presenza dell’organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, sono state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia la distruzione almeno del- le piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di 2 metri dalle piante infette, e i) per tutte le piante sensibili situate in un raggio di 10 metri dalle piante infette e tutte le altre piante della partita contaminata: – rimaste nel luogo di produzione, e – sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all’adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante, e – nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell’organismo nocivo, e – le piante sono state riconosciute indenni dall’organismo noci- vo in occasione di tali ispezioni ufficiali; ii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale appro- fondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall’organismo nocivo.

4. Qualora siano riscontrati segni indicanti la presenza dell’organismo nocivo

sulle piante in luoghi diversi da quelli di produzione, vengono adottate le misure idonee almeno a tenere sotto controllo l’organismo nocivo. Esse pos- sono comprendere la delimitazione della zona interessata in cui sono state adottate le misure.

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Sezione 2 Misure contro l’introduzione e la propagazione del virus del mosaico del pepino

I Sono vietati l’importazione e il trasporto di sementi di pomodoro (Lycopersicon lycopersicum [L.] Karsten ex Farw.), contaminate dal virus del mosaico del pepino.

II Le sementi di pomodoro originarie da Paesi terzi diversi dagli Stati membri della Comunità europea possono essere importate solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 1 dell’appendice della presente sezione. Esse sono ispezionate e, se neces- sario, sottoposte a controllo al loro ingresso in Svizzera per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 OPV.

III 1 Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere trasportate dal luogo di produzione unicamente se soddisfino le condizioni stabilite al punto 2 dell’appendice della presente sezione. 2 Il capoverso 1 non si applica al trasporto delle sementi destinate alla vendita a consumatori finali che non si occupano della produzione di vegetali a titolo profes- sionale, purché l’imballaggio delle stesse o altro dispositivo indichino chiaramente tale destinazione.

V L’applicazione delle misure stabilite nella presente sezione è riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2005.

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Appendice Condizioni di cui ai paragrafi II e III

1. Le sementi di pomodoro originarie di Paesi terzi diversi dagli Stati membri

della Comunità europea sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all’articolo 8 OPV attestante che esse sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che: a. dette sementi provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino, o b. nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo, o c. le sementi sono state oggetto di un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.

2. Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie della Comunità

europea possono essere trasportate unicamente se sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se: a. dette sementi provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino, o b. nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo, o c. le sementi sono state oggetto di un controllo ufficiale per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.

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Sezione 3 Misure contro l’introduzione e la propagazione di Thrips palmi Karny per quanto concerne la Thailandia

II La presente sezione è riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2005.

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Allegato 2 (art. 2) Sezione 1 Importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

I L’importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Giappone necessita di un’autorizza- zione. Quest’ultima viene rilasciata dall’UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al punto 10 dell’appendice della presente sezione.

II I vegetali suddetti devono soddisfare le condizioni fissate nell’appendice della presente sezione, oltre o in deroga ai requisiti previsti nell’allegato 1, nell’allegato 2 e nell’allegato 4 parte A, sezione I, punto 43 OPV.

III Il regime d’autorizzazione è applicabile durante i periodi seguenti:

Vegetali Periodi

Chamaecyparis dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2006 Juniperus dal 1° al 31 marzo 2005 e dal 1° novembre 2005 al 31 marzo 2006 Pinus dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2006

IV Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 31 dicembre 2006.

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Appendice Disposizioni specifiche applicabili ai vegetali originari del Giappone che beneficiano dell’autorizzazione di cui al paragrafo I della presente sezione

1. I vegetali devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del

genere Chamaecyparis Spach, del genere Juniperus L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest’ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli. …

4. Per quanto concerne vegetali di Juniperus, i vegetali dei generi Chaenomeles

Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. e Pyrus L., prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, debbono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventua- li organismi nocivi. Per quanto concerne i vegetali di Chamaecyparis e di Pinus, i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi. Gli organismi nocivi considerati sono: a. per i vegetali di Juniperus: i) Aschistonyx eppoi Inouye; ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada; iii) Oligonychus perditus Pritchard et Baker; iv) Popillia japonica Newman; v) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera; b. per i vegetali di Chamaecyparis: i) Popillia japonica Newman; ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera; c. per i vegetali di Pinus: i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.; ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton; iii) Coleosporium paederiae; iv) Coleosporium phellodendri Komr; v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai; vi) Dendrolimus spectabilis Butler; vii) Monochamus spp. (specie non europee); viii) Peridermium kurilense Dietel;

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ix) Popillia japonica Newman; x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye; xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera. Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere elimina- ti. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti a un trattamento adeguato. 5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso punto 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell’UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L’accertamento del- la presenza di uno qualsiasi degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita dello status di cui al punto 3. L’UFAG ne deve essere informato immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solamente l’anno successivo. …

10. Prima che venga immesso in commercio, il materiale deve essere sottoposto,

all’atto dell’importazione, ad un periodo di quarantena ufficiale non inferio- re a tre mesi di ripresa vegetativa e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) nel caso dei vegetali di Juniperus e risulta- re, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi di cui trattasi. Particolare attenzione sarà prestata per mantenere, per ciascun vege- tale, il marchio di cui al punto 6 lettera d. …

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Sezione 2 Importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

I L’importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea necessita di un’autorizzazione. Quest’ultima viene rilasciata dall’UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al punto 10 dell’appendice della presente sezione.

II I vegetali suddetti devono soddisfare le condizioni fissate nell’appendice della presente sezione, oltre o in deroga ai requisiti previsti nell’allegato 1, nell’allegato 2 e nell’allegato 4 parte A, sezione I, punto 43 OPV.

III Il regime d’autorizzazione è applicabile durante i periodi seguenti:

Pflanzen Zeitraum

Pinus dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005 Chamaecyparis dal 1° marzo al 31 dicembre 2005 Juniperus dal 1° al 31 marzo 2005

IV Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 31 dicembre 2005.

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Appendice Disposizioni specifiche applicabili ai vegetali originari della Repubblica di Corea che beneficiano dell’autorizzazione di cui al paragrafo I della presente sezione

1. I vegetali devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del

genere Chamaecyparis Spach, del genere Juniperus L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest’ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli.

2. Il numero complessivo dei vegetali non deve superare i quantitativi stabiliti

dal Servizio fitosanitario federale, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena.

3. Prima dell’esportazione verso la Svizzera, i vegetali devono essere coltivati

e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti e sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. L’elenco annuale dei vivai riconosciuti deve essere messo a disposizione dell’UFAG entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero dei vegetali prodotti in ciascun vivaio, nella misura in cui essi siano ritenuti adatti alla spedizione verso la Svizzera, alle condizioni previste dalla presen- te sezione.

4. Per quanto concerne vegetali di Juniperus, i vegetali dei generi Chaenomeles

Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. et Pyrus L., prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmen- te o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, debbono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi. Per quanto concerne i vegetali di Chamaecyparis e di Pinus, i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all’anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi. Gli organismi nocivi considerati sono: a. per i vegetali di Juniperus: i) Aschistonyx eppoi Inouye; ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada; iii) Oligonychus perditus Pritchard et Baker; iv) Popillia japonica Newman; v) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera;

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b. per i vegetali di Chamaecyparis: i) Popillia japonica Newman; ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera; c. per i vegetali di Pinus: i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.; ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton; iii) Coleosporium phellodendri Komr; iv) Coleosporium asterum (Dietel) Sydow; v) Coleosporium eupatorii Arthur; vi) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai; vii) Dendrolimus spectabilis Butler; viii) Monochamus spp. (specie non europee); ix) Popillia japonica Newman; x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye; xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera. Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere elimina- ti. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti a un trattamento adeguato. 5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso pun- to 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell’UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L’accertamento del- la presenza di uno qualsiasi degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita dello status di cui al punto 3. L’UFAG ne deve essere informato immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solamente l’anno successivo.

6. I vegetali destinati ad essere spediti in Svizzera devono, almeno nel periodo

indicato al punto 3: a. essere stati posti, perlomeno negli ultimi due anni precedenti la spedi- zione, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui; b. essere risultati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati allo stesso punto 4 e ad essi non debbono essere state applicate le misure di cui al punto 5; c. se appartengono al genere Pinus L. e sono innestati su un soggetto della specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., debbono avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano; d. devono recare ciascuno un marchio specifico ed esclusivo, notificato all’organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea, che consenta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l’anno di invasatura.

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7. L’organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea

garantisce l’identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l’esportazione, mediante piombatura dei vei- coli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

8. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso (in appresso

denominato «il materiale») sono scortati da un certificato fitosanitario rila- sciato nella Repubblica di Corea conformemente all’articolo 8 OPV, atte- stante che le condizioni relative all’importazione di cui all’articolo 5 della medesima ordinanza, in particolare l’assenza degli organismi nocivi conside- rati, nonché i requisiti di cui ai punti da 1 a 7 sono rispettati. Sul certificato devono figurare: a. il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti; b. i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l’identifi- cazione del vivaio riconosciuto e dell’anno d’invasatura; c. l’indicazione dell’ultimo trattamento applicato prima della spedizione; d. nella voce «Dichiarazione supplementare» la frase «La presente partita è conforme ai requisiti di cui all’allegato 2, sezione 1 dell’ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004».

9. Le domande d’autorizzazione all’importazione devono essere inoltrate

all’UFAG almeno 30 giorni prima di introdurre materiale in Svizzera, indicando: a. il tipo di materiale; b. il quantitativo; c. la data dichiarata d’importazione; d. il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale saranno tenuti i vegetali durante il periodo di quarantena all’importazione di cui al punto 10. Gli importatori devono essere ufficialmente informati, prima dell’intro- duzione del materiale, delle condizioni specificate ai punti da 1 a 12.

10. Prima che venga immesso in commercio, il materiale deve essere sottoposto,

all’atto dell’importazione, ad un periodo di quarantena ufficiale non inferio- re a tre mesi di ripresa vegetativa e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) nel caso dei vegetali di Juniperus e risulta- re, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi di cui trattasi. Particolare attenzione sarà prestata per mantenere, per ciascun vege- tale, il marchio di cui al punto 6 lettera d.

11. La quarantena ufficiale di cui al punto 10 deve:

a. essere effettuata sotto il controllo del Servizio fitosanitario federale; b. essere effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale secondo modalità atte ad eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

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c. comprendere, per ogni elemento del materiale: i) esami visivi, effettuati all’arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la pre- senza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi; ii) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell’esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all’origine di tali sintomi. 12. Le partite contenenti materiale che, durante la quarantena di cui al punto 10, non è stato trovato esente dagli organismi nocivi considerati, debbono essere immediatamente distrutte sotto controllo ufficiale. 13. Tutti i casi di contaminazione da parte degli organismi nocivi considerati che sono stati confermati durante la quarantena di cui al punto 10 comportano che il vivaio coreano in questione perda lo status di cui al punto 3. L’UFAG ne informa senza indugio le autorità della Repubblica di Corea. 14. Il materiale che è stato sottoposto alla quarantena di cui al punto 10, trovato esente durante il periodo di quarantena dagli organismi nocivi considerati e conservato in condizioni appropriate, può essere rimesso in circolazione sol- tanto qualora sia stato rilasciato un passaporto delle piante di cui agli articoli

21 e 22 OPV, conformemente alla pertinenti disposizioni dell’ordinanza

suddetta, e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull’imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale. Il passaporto delle piante deve indicare il nome del Paese d’origine.

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