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AS 2005 1139

Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale

Convenzione del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale

RS 0.274.132; RU 1994 2824

I

Campo d’applicazione della convenzione il 22 novembre 20041 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Argentina* a 8 maggio 1987 A 13 gennaio 1995 Australia* a 23 ottobre 1992 A 13 gennaio 1995 Barbados* a 5 marzo 1981 A 13 gennaio 1995 Bielorussia* a 7 agosto 2001 A 12 marzo 2002 Bulgaria* a 23 novembre 1999 A 12 marzo 2002 Cina* a 8 dicembre 1997 A 12 marzo 2002 Hong Kong* b 16 giugno 1997 1° luglio 1997 Macao* c 16 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Cipro* a 13 gennaio 1983 A 13 gennaio 1995 Danimarca* 20 giugno 1972 7 ottobre 1972 Estonia* a 2 febbraio 1996 A 11 luglio 1998 Finlandia* 7 aprile 1976 6 giugno 1976 Francia* 7 agosto 1974 6 ottobre 1974 Germania* 27 aprile 1979 26 giugno 1979 Israele* 19 luglio 1979 17 settembre 1979 Italia* 22 giugno 1982 21 agosto 1982 Lettonia* a 28 marzo 1995 A 11 luglio 1998 Lituania* a 2 agosto 2000 A 12 marzo 2002 Lussemburgo* 26 luglio 1977 24 settembre 1977 Messico* a 27 luglio 1989 A 13 gennaio 1995 Monaco* a 17 gennaio 1986 A 13 gennaio 1995 Norvegia* 3 agosto 1972 7 ottobre 1972 Paesi Bassi* 8 aprile 1981 7 giugno 1981 Aruba* 28 maggio 1986 27 luglio 1986 Polonia* a 13 febbraio 1996 A 11 luglio 1998 Portogallo* 12 marzo 1975 11 maggio 1975

1 Sostituisce quello in RU 2001 1928.

2004-2461 1139

Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2005

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Regno Unito* 16 luglio 1976 14 settembre 1976 Akrotiri e Dhekelia* 25 giugno 1979 A 24 agosto 1979 Anguilla* 3 luglio 1986 A 1° settembre 1986 Gibilterra* 21 novembre 1978 A 20 gennaio 1979 Guernesey* 19 novembre 1985 A 18 gennaio 1986 Isola di Man* 16 aprile 1980 A 15 giugno 1980 Isole Caimane* 16 settembre 1980 A 15 novembre 1980 Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)* 26 novembre 1979 A 25 gennaio 1980 Jersey* 6 gennaio 1987 A 7 marzo 1987 Repubblica Ceca* 28 gennaio 1993 S 1° gennaio 1993 Russiaa 1° maggio 2001 A 12 marzo 2002 Singapore* a 27 ottobre 1978 A 13 gennaio 1995 Slovacchia* 26 aprile 1993 S 1° gennaio 1993 Sloveniaa 18 settembre 2000 A 12 marzo 2002 Spagna* 22 maggio 1987 21 luglio 1987 Sri Lanka* a 31 agosto 2000 A 12 marzo 2002 Stati Uniti* 8 agosto 1972 7 ottobre 1972 Guam 9 febbraio 1973 A 10 aprile 1973 Isole Vergini americane 9 febbraio 1973 A 10 aprile 1973 Portorico 9 febbraio 1973 A 10 aprile 1973 Sudafrica* a 8 luglio 1997 A 11 luglio 1998 Svezia* 2 maggio 1975 1° luglio 1975 Svizzera* 2 novembre 1994 1° gennaio 1995 Turchia* 13 agosto 2004 12 ottobre 2004 Ucraina* a 1° febbraio 2001 A 12 marzo 2002 Venezuela* a 1° novembre 1993 A 11 luglio 1998 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet della Confe- renza dell’Aja: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a L’adesione è soggetta a una procedura di accettazione. La data dell’entrata in vigore è quella tra la Svizzera e questo Stato o territorio. b Fino al 30 giugno 1997 la Convenzione era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale della Gran Bretagna. Dal 1° luglio 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dicembre 1984 gli accordi che erano applicabili a Hong Kong prima della sua retrocessione alla Repubblica Popolare Cinese restano applicabili alla RAS. c In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 16 dicembre 1999 la Convenzione è applicabile dal 20 dicembre 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.

Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2005

II

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

1. Ad art. 1

Con riferimento all’articolo 1, la Svizzera ritiene che la Convenzione debba appli- carsi esclusivamente agli Stati contraenti. Inoltre, riferendosi alle conclusioni della Commissione speciale riunitasi all’Aja nell’aprile 1989, ritiene che, indipendente- mente dall’opinione degli Stati contraenti circa l’applicazione esclusiva della Convenzione, comunque dev’essere data priorità alle procedure previste nella stessa per le domande di assunzione di prove all’estero.

2. Ad art. 2 e 24

Conformemente all’articolo 35 comma 1, la Svizzera designa le autorità cantonali enumerate più sotto quali autorità centrali ai sensi degli articoli 2 e 24 della Con- venzione. Le domande di assunzione di prove o di compimento di qualsiasi altro atto giudiziario possono pure essere indirizzate al Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna che si incarica di trasmetterle alle autorità centrali competenti.

3. Ad art. 4 commi 2 e 3

Conformemente agli articoli 33 e 35, la Svizzera dichiara che per quanto concerne l’articolo 4 commi 2 e 3 le rogatorie ed i loro allegati devono essere redatti nella lin- gua dell’autorità richiesta, vale a dire in tedesco, francese o italiano oppure accom- pagnati da una traduzione in una di queste lingue, a seconda della regione della Svizzera in cui devono essere eseguite. I documenti che constatano l’esecuzione sono redatti nella lingua ufficiale dell’autorità richiesta (cfr. lista delle autorità sviz- zere più sotto).

4. Ad art. 8

Conformemente all’articolo 35 comma 2, la Svizzera dichiara che per quanto riguar- da l’articolo 8 i magistrati dell’autorità richiedente di un altro Stato contraente pos- sono assistere all’esecuzione di una commissione rogatoria se hanno ottenuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità d’esecuzione.

5. Ad art. 15, 16 e 17

Conformemente all’articolo 35, la Svizzera dichiara che l’assunzione di prove secondo gli articoli 15, 16 e 17 è subordinata all’autorizzazione preliminare del Dipartimento federale di giustizia e polizia. La domanda di autorizzazione dev’essere indirizzata all’autorità centrale del Cantone in cui ha luogo l’atto istrut- torio.

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6. Ad art. 23

Conformemente all’articolo 23, la Svizzera dichiara che le rogatorie aventi per oggetto una procedura di «pre-trial discovery of documents» non sono eseguite se: a) la domanda non ha un legame diretto e necessario con la procedura di cui si tratta; o b) si esige da una persona che indichi quali documenti relativi alla controversia si trovino o si siano trovati in suo possesso, in sua custodia o in suo potere di disporne; o c) si esige da una persona che presenti anche altri documenti diversi da quelli designati nella domanda di assistenza giudiziaria e che si trovano verosi- milmente in suo possesso, in sua custodia o in suo potere di disporne; o d) rischiano di essere compromessi interessi degni di protezione delle persone coinvolte.

Lista delle autorità svizzere a) Autorità centrali cantonali Una lista aggiornata delle autorità centrali cantonali con gli indirizzi completi può essere consultata all’indirizzo seguente: http:/www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/Kantonale-Zentralbehoerden.pdf Per determinare l’autorità svizzera competente per luogo si può consultare la banca dati delle località e dei tribunali svizzeri all’indirizzo seguente: http:/www.elorge.admin.ch b) Autorità federali Dipartimento federale di giustizia e polizia, DFGP, Ufficio federale di giustizia,

3003 Berna.