AS 2005 1167
Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti
Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC)
del 23 febbraio 2005
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 e 47 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 24 della legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità; visti gli articoli 22 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19954, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
a. l’immatricolazione, la consegna, la gestione e l’utilizzazione di veicoli della Confederazione nonché l’impiego di veicoli di rappresentanza; b. la formazione, l’impiego e gli obblighi degli impiegati federali, personale militare compreso, che guidano veicoli della Confederazione, sempreché la normativa applicabile al personale o le condizioni di assunzione non dispon- gano altrimenti; c. il comportamento in caso di incidente della circolazione e la liquidazione dei sinistri in rapporto con l’impiego di veicoli della Confederazione e di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio; d. l’acquisizione (acquisto, noleggio, leasing), la manutenzione e la messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione.
RS 514.31
2004-2681 1167
Ordinanza sui veicoli della Confederazione e i loro conducenti RU 2005
2 L’acquisizione, la manutenzione, la messa fuori servizio e l’utilizzazione di veicoli militari sono rette dall’ordinanza del 25 aprile 19865 concernente l’acquisto di materiale dell’esercito e dall’ordinanza dell’11 febbraio 20046 sulla circolazione stradale militare (OCSM).
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai servizi seguenti e ai loro impiegati:
a. unità centrali e decentrate dell’Amministrazione federale ai sensi dell’articolo 2 capoversi 1 a 3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione; b. Servizi del Parlamento ai sensi dell’articolo 64 della legge del 13 dicembre
20027 sul Parlamento;
c. commissioni federali di ricorso e d’arbitrato; d. tribunali della Confederazione.
2 La presente ordinanza non si applica:
a. al personale militare cui è assegnato un veicolo di servizio personale; b. ai veicoli del Dipartimento federale degli affari esteri immatricolati all’estero e ivi impiegati nonché ai loro conducenti; c. nel settore dei Politecnici federali.
Art. 3 Definizioni S’intende: a. per veicoli della Confederazione, i veicoli dell’amministrazione e i veicoli militari; b. per veicoli dell’amministrazione, i veicoli acquisiti per i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e per i loro impiegati o che vengono messi a loro disposizione; c. per veicoli militari, i veicoli che vengono acquistati, noleggiati, prestati o requisiti a favore dell’esercito (art. 4 cpv. a OCSM8); d. per veicoli di rappresentanza, i veicoli della Confederazione impiegati per il trasporto di notabili ai sensi dell’articolo 14; e. per impiegati federali, le persone legate alla Confederazione da un rapporto di lavoro in virtù di un contratto a tempo determinato o indeterminato.
5 RS 510.211.1 6 RS 510.710 7 RS 171.10 8 RS 510.710
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Art. 4 Abbreviazioni
1 Le autorità sono designate con le abbreviazioni seguenti:
a. DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; b. BLEs Base logistica dell’esercito; c. AFF Amministrazione federale delle finanze; d. UCNEs Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito.
2 Gli atti normativi sono designati con le abbreviazioni seguenti:
a. ADR Accordo europeo del 30 settembre 19579 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose; b. OIMC Ordinanza dell’8 dicembre 199710 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio; c. LCStr Legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.
Art. 5 Ordine di priorità per i viaggi di servizio e i trasporti Per i viaggi di servizio e ai trasporti, ci si deve basare anzitutto su considerazioni di ecologia ed economia. Pertanto, si applica il seguente ordine di priorità:
1. utilizzazione dei mezzi pubblici di trasporto;
2. utilizzazione di veicoli della Confederazione;
3. ricorso a veicoli in prestito e a noleggio;
4. per distanze fino a 150 chilometri all’incirca, utilizzazione dei veicoli privati degli impiegati, se non dovessero essere disponibili veicoli del servizio inte- ressato.
Art. 6 Cura del parco veicoli Ognuno dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 che utilizza veicoli della Confe- derazione è tenuto a designare una persona responsabile della cura del proprio parco veicoli.
Sezione 2: Consegna e impiego di veicoli della Confederazione
Art. 7 Consegna di veicoli dell’amministrazione 1 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono competenti per la consegna dei veicoli ai propri impiegati.
9 RS 0.741.621 10 RS 510.212
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2 Essi rendono attenti i conducenti agli obblighi che incombono loro in base alla presente ordinanza ed emanano istruzioni per l’impiego dei loro veicoli. 3 In casi eccezionali e per giustificati motivi, i veicoli dell’amministrazione possono essere affidati a terzi, a condizione che l’AFF acconsenta alla consegna, che esista un contratto scritto e che intercorra un nesso oggettivo con l’adempimento di compi- ti della Confederazione. 4 L’attribuzione di veicoli di servizio personali è retta dalla normativa applicabile al personale federale.
Art. 8 Consegna di veicoli militari 1 La BLEs può consegnare veicoli militari ai servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e a terzi. Se i veicoli devono essere attribuiti per oltre un mese, è necessario il con- senso dell’AFF. 2 La BLEs, d’intesa con l’AFF, emana istruzioni sulla consegna di veicoli militari.
3 La consegna di veicoli da combattimento e di sistemi a contenuto sensibile o
classificato dev’essere autorizzata dal capo dell’esercito.
Art. 9 Licenza di condurre 1 La guida dei veicoli della Confederazione è affidata soltanto a persone titolari di una licenza di condurre o di allievo conducente svizzera corrispondente. 2 Per trasportare merci pericolose a bordo di veicoli della Confederazione bisogna possedere un certificato ADR dell’UCNEs. 3 Per guidare veicoli blindati ruotati e cingolati sulle strade pubbliche bisogna pos- sedere la licenza di condurre civile della categoria corrispondente.
Art. 10 Controllo della sicurezza Il conducente deve controllare o far controllare lo stato del veicolo ad ogni messa in marcia e inoltre almeno una volta al giorno in caso di viaggi prolungati.
Art. 11 Passeggeri 1 Nei viaggi di servizio effettuati con veicoli della Confederazione è proibito traspor- tare terze persone, salvo nei casi previsti al capoverso 2 della presente disposizione. 2 È permesso trasportare terze persone se la cosa è direttamente legata allo scopo del viaggio di servizio, e così pure in caso d’urgenza, per prestare soccorso o nel quadro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all’OIMC. Per trasportare terze persone ad altri fini è necessario il consenso dell’UCNEs.
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Art. 12 Controllo delle corse 1 Il conducente deve tenere un controllo dei viaggi effettuati e annotare giornalmente il numero di chilometri percorsi. 2 Al momento della riconsegna del veicolo, i difetti riscontrati durante il viaggio devono essere annunciati alla persona responsabile ai sensi dell’articolo 6. 3 Il controllo delle corse dev’essere chiuso una volta l’anno. Nella circostanza occor- re calcolare il consumo medio di carburante ogni 100 chilometri.
Art. 13 Carburante 1 Il carburante per i veicoli della Confederazione è fornito dai distributori figuranti nell’elenco dei distributori di carburanti della Confederazione allestito dalla BLEs. 2 La fornitura di carburante si effettua utilizzando ogni volta la tessera per il riforni- mento di carburante rilasciata dalla Confederazione (BEBECO-CARD). 3 Se il rifornimento di carburante non può essere effettuato presso un distributore di carburante della Confederazione, il rimborso delle spese sostenute per il rifornimen- to presso stazioni di benzina civili può essere chiesto al rispettivo servizio ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1. L’ammontare del rimborso sarà calcolato sulla base dei prezzi medi determinati dalla BLEs per i distributori della Confederazione. 4 Il servizio interessato secondo l’articolo 2 capoverso 1 rimborsa integralmente le spese sostenute per il rifornimento di carburante all’estero prendendo come base di calcolo il tasso di cambio applicato nel periodo di utilizzazione. 5 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sorvegliano il consumo di carburante e lo notificano annualmente all’AFF, con indicazione dei chilometri percorsi e dei giorni d’impiego.
Sezione 3: Impiego di veicoli di rappresentanza
Art. 14 Consegna e utilizzazione di veicoli di rappresentanza
1 I veicoli di rappresentanza vengono messi a disposizione:
a. per il trasporto di ospiti stranieri in visita ufficiale in Svizzera; b. per la rappresentanza di un dipartimento o della Confederazione presso rap- presentanti di Stati esteri; c. per altri compiti di rappresentanza, nei casi in cui l’impiego di un veicolo di rappresentanza è necessario e proporzionato; il comitato di vigilanza emana le relative istruzioni.
2 Se l’adempimento di compiti di rappresentanza lo richiede, si possono mettere
veicoli di rappresentanza con autista a disposizione delle persone seguenti, estranee all’Amministrazione federale:
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a. presidente del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati; b. segretario generale dell’Assemblea federale; c. presidenti dei tribunali della Confederazione; d. ex membri del Consiglio federale o membri delle direzioni degli uffici che agiscono su mandato del Consiglio federale; e. rappresentanti di Stati stranieri, organi direttivi di organizzazioni internazio- nali e ufficiali stranieri con rango di generale in visita ufficiale in Svizzera. 3 I Dipartimenti designano, ciascuno per la propria sfera di competenze, i servizi abilitati a notificare richieste di veicoli all’organo di coordinamento. 4 Il Dipartimento federale degli affari esteri gestisce, indipendentemente dall’organo di coordinamento di cui all’articolo 15, un proprio servizio trasporti incaricato di coordinare l’impiego dei propri veicoli e dei loro conducenti.
Art. 15 Organo di coordinamento 1 L’organo di coordinamento definisce l’impiego dei veicoli di rappresentanza e dei loro conducenti.
2 A seconda delle necessità e delle disponibilità, l’organo di coordinamento può
impiegare come veicoli di rappresentanza anche veicoli di servizio dei capi dei Dipartimenti e del Cancelliere della Confederazione. 3 Di norma, i conducenti di veicoli di rappresentanza vengono reclutati tra il perso- nale delle unità amministrative della Confederazione e delle formazioni dell’eserci- to. L’organo di coordinamento può anche far capo ad autisti esterni.
4 L’organo di coordinamento è responsabile della formazione dei conducenti.
Art. 16 Vigilanza La Cancelleria federale garantisce la vigilanza, in collaborazione con la Conferenza dei segretari generali e i tribunali della Confederazione.
Sezione 4: Formazione dei conducenti
Art. 17 Formazione 1 Per istruire impiegati federali su veicoli della Confederazione è necessario il con- senso del dipartimento o di un altro servizio a tal fine competente. 2 Per l’istruzione di apprendisti non è necessario alcun consenso; fanno stato gli accordi previsti nel contratto di tirocinio. 3 Gli impiegati federali possono essere istruiti come conducenti a spese della Con- federazione solamente se esiste un’imperiosa necessità di servizio.
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4 Per gli impiegati che devono guidare veicoli della Confederazione per ragioni di servizio, quest’ultima si assume il pagamento delle tasse cantonali per la parteci- pazione agli esami e per l’allestimento della licenza nonché le spese per le visite e i controlli medici.
Art. 18 Partecipazione alle spese e rimborso 1 Gli impiegati federali devono partecipare adeguatamente alle spese sostenute per l’istruzione alla guida di motocicli (categorie A1 e A) e autovetture (categoria B). La partecipazione alle spese dev’essere regolata nei contratti di lavoro. Per quanto riguarda l’istruzione degli apprendisti fanno stato gli accordi previsti nel contratto di tirocinio. 2 Chi è stato istruito alla guida di veicoli a motore delle categorie C1, C, D1 e D deve rimborsare le spese sostenute per l’istruzione in proporzione al tempo trascorso se il rapporto di lavoro che lo lega alla Confederazione è disdetto prima che siano trascorsi quattro anni dal momento in cui l’istruzione è terminata.
Sezione 5: Incidenti della circolazione
Art. 19 Intervento della polizia 1 La polizia dev’essere avvertita, oltre che nei casi previsti all’articolo 51 LCStr, quando l’ammontare dei danni causati alla Confederazione o a terzi da un incidente della circolazione o un sinistro in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione è superiore a 5000 franchi. 2 La polizia dev’essere avvertita anche quando i fatti sono poco chiari oppure sono contestati.
Art. 20 Notifica d’incidente e avviso di sinistro 1 Gli incidenti della circolazione e i sinistri devono essere notificati entro cinque giorni: a. alla Segreteria generale del DDPS (Centro danni); b. al competente giudice istruttore militare se sono coinvolte persone sottoposte al diritto penale militare ed è stata ordinata l’assunzione preliminare delle prove o l’istruzione preparatoria. 2 La notifica dev’essere effettuata utilizzando il formulario «Notifica di inciden- te/avviso di danno». Il formulario dev’essere inoltrato anche in caso di accertamento dei fatti da parte della polizia o di intervento di un giudice istruttore. 3 Se la riparazione con ogni probabilità non costerà più di 1000 franchi trattandosi di veicoli ruotati, e di 2000 franchi trattandosi di veicoli cingolati, i danni subiti da veicoli della Confederazione e veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio devono essere notificati soltanto:
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a. in caso di grave negligenza o di dolo; b. se i danni sono stati causati da terzi. 4 Se si tratta di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio, il conducente, oltre a procedere alla notifica d’incidente/all’avviso di danno, deve anche informare la propria assicurazione di responsabilità civile veicoli a motore.
Art. 21 Liquidazione dei sinistri 1 La liquidazione dei danni avviene esclusivamente per il tramite della Segreteria generale del DDPS (Centro danni), tranne per i veicoli a noleggio e i veicoli privati. Sono fatte salve le regolamentazioni contrattuali convenute con le assicurazioni. Se si tratta di veicoli privati di cui è stato autorizzato l’impiego per ragioni di servizio, la Segreteria generale del DDPS (Centro danni) dev’essere coinvolta nella liquida- zione del sinistro.
2 La Segreteria generale del DDPS (Centro danni) decide in prima sede in merito
alle azioni di rivalsa nei confronti di impiegati della Confederazione e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confede- razione. La decisione della Segreteria generale può essere impugnata dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di personale.
3 Ai conducenti di veicoli della Confederazione non è consentito firmare alcun
riconoscimento di colpa.
Art. 22 Riparazione I veicoli accidentati possono essere riparati soltanto con il benestare della Segreteria generale del DDPS (Centro danni), salvo diversa disposizione degli organi inquirenti o dell’UCNEs.
Sezione 6: Acquisizione, ammissione alla circolazione e manutenzione dei veicoli della Confederazione
Art. 23 Acquisizione di veicoli dell’amministrazione 1 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono procedere all’acquisizione di veicoli dell’amministrazione soltanto se: a. la necessità di procedere all’acquisto o alla sostituzione di veicoli è compro- vata; b. l’AFF ha dato la sua approvazione; e c. il servizio interessato ha previsto il credito necessario all’acquisizione nel bilancio preventivo. 2 I servizi con importanti effettivi di veicoli non devono comprovare la necessità di acquisto per ogni singolo veicolo. Detti servizi, con il consenso dell’AFF, emanano direttive per l’accertamento delle necessità.
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3 Occorre dare la preferenza al noleggio o al leasing, piuttosto che all’acquisto di veicoli, se tali modalità d’acquisizione risultano più convenienti dal profilo econo- mico ed ecologico. 4 La scelta dei veicoli dev’essere fondata su principi di economia e di ecologia, e in particolare sul principio di efficienza energetica. La marca e il tipo dei veicoli devo- no essere approvati dall’AFF. 5 I servizi interessati ordinano i veicoli che intendono acquisire presso gli uffici di armasuisse, aggruppamento competente per l’acquisizione di veicoli amministrativi. L’acquisizione di veicoli di servizio personali è retta dalla normativa applicabile al personale federale.
Art. 24 Immatricolazione ed esame dei veicoli dell’amministrazione 1 I veicoli dell’amministrazione sono immatricolati con targhe di controllo cantonali.
2 L’UCNEs è competente per la prima messa in circolazione di tutti i veicoli
dell’amministrazione. Rileva i dati di base, allestisce i documenti che occorrono per la messa in circolazione e li consegna al servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1, il quale provvede all’immatricolazione dei veicoli presso le competenti autorità del Cantone di stanza. 3 Dopo la prima messa in circolazione, il servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1 provvede direttamente a tutte le mutazioni successive presso l’autorità cantonale di immatricolazione. 4 Le spese per la prima messa in circolazione e per tutte le mutazioni successive effettuate presso le competenti autorità cantonali sono a carico del servizio interessa- to.
5 L’esame singolo preliminare alla prima messa in circolazione nonché gli esami
periodici ed eccezionali dei veicoli dell’amministrazione immatricolati nei Cantoni competono al Cantone di stanza.
Art. 25 Manutenzione dei veicoli dell’amministrazione 1 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono responsabili della manutenzione dei veicoli dell’amministrazione che hanno in dotazione. Incaricano il settore automobi- listico civile di tutti i lavori di manutenzione in base alle direttive dell’AFF. I crediti corrispondenti devono essere inseriti nel preventivo del servizio interessato. 2 In linea di massima, gli esercizi logistici della BLEs non forniscono prestazioni ai servizi civili di cui all’articolo 2 capoverso 1; tuttavia, possono concedere delle eccezioni in presenza di giustificati motivi oppure per veicoli equipaggiati con strumenti sensibili o classificati.
Art. 26 Messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono responsabili della messa fuori servi- zio. Il ricavato della vendita dei veicoli messi fuori servizio dev’essere portato a credito del conto finanziario dell’AFF.
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Art. 27 Messa in circolazione di motocicli e cicli L’UCNEs mette in circolazione motocicli e cicli provvisti di targhe di controllo della Posta e delle imprese in regìa (targhe PR).
Art. 28 Veicoli militari 1 L’UCNEs immatricola i veicoli militari nonché i veicoli del Corpo delle guardie di confine, delle autorità inquirenti doganali e di armasuisse con targhe di controllo militari.
2 La BLEs provvede al collaudo di veicoli immatricolati con targhe di controllo
militari ed emana le relative necessarie istruzioni.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 29 Disposizione transitoria I veicoli dell’amministrazione devono essere annunciati entro e non oltre il 1° otto- bre 2005 all’autorità di immatricolazione del Cantone di stanza mediante presenta- zione della licenza di circolazione. Finché non saranno immatricolati con targhe cantonali, detti veicoli potranno circolare con le licenze di circolazione e le targhe di controllo attuali.
Art. 30 Abrogazione e modifica del diritto previgente L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono regolate nell’appendice.
Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2005.
23 febbraio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Appendice (art. 30)
Abrogazione e modifica del diritto previgente
I Sono abrogati:
1. l’ordinanza del 31 marzo 197111 concernente gli autoveicoli della Confe-
derazione e i loro conducenti (OACC);
2. l’ordinanza del 5 dicembre 197812 concernente gli autoveicoli del Servizio
di sicurezza dell’esercito e i loro conducenti;
3. l’ordinanza del 21 novembre 199013 concernente l’impiego di veicoli di no-
leggio e di rappresentanza da parte di agenti della Confederazione;
4. l’ordinanza del 20 dicembre 197814 concernente la concessione di sussidi
per i veicoli a motore utilizzabili dall’esercito;
5. il decreto del Consiglio federale del 29 novembre 194915 che regola la con-
segna di autoveicoli di servizio;
6. l’ordinanza del Dipartimento militare federale del 16 gennaio 196716 con-
cernente la consegna di autoveicoli di servizio.
II Le ordinanze in appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 30 dicembre 195817 concernente la legge
sulla responsabilità
Art. 5 cpv. 1 1 L’autorità competente secondo la legge del 24 marzo 200018 sul personale federale (LPers) statuisce sul regresso contro un impiegato (art. 7 della legge) e sulla respon- sabilità di un impiegato per il danno cagionato (art. 8 della legge). Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del DDPS (Centro danni).
11 RU 1971 399, 1983 627, 1985 907, 1989 937, 1990 1838, 1994 2211, 1998 1796, 1999 891 12 RU 1978 1982, 1994 1667 13 RU 1990 1838 2002, 1997 2779, 2000 198 14 RU 1979 61, 1985 254, 1988 565, 1990 16 15 RU 1949 1632, 1953 153 184, 1971 359 16 RU 1967 88 17 RS 170.321 18 RS 172.220.1
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2. Ordinanza del 20 novembre 195919 sull’assicurazione
dei veicoli (OAV)
Art. 5 cpv. 1 lett. b
1 Gli attestati d’assicurazione possono essere rilasciati:
b. dall’Amministrazione federale e dalla Posta svizzera per i vei- coli della Confederazione che non sono assicurati presso un’impresa di assicurazioni.
Allegato 3 lettera B
B. Contrassegni per i velocipedi della Confederazione I contrassegni sono di metallo, alti cm 8 e larghi cm 5. Nella parte superiore, alta cm 6 e ricoperta di materia riflettente rossa, figurano, in rilievo, una croce svizzera bianca, le cui aste sono lunghe cm 2,3 e larghe cm 0,7 e, sotto di questa, le lettere previste nell’elenco riportato più sotto. Le lettere sono alte cm 1,8 e larghe cm 0,2. Nella parte inferiore del contrassegno, larga cm 2 e sprovvista di rivestimento colo- rato o ricoperta di colore chiaro, non riflettente, è iscritto in rilievo un numero di controllo di color nero o è impresso un piccolo numero non colorato (figura 2). Le targhe vengono rilasciate dai seguenti servizi: a. dalla Posta svizzera: per i velocipedi della Posta svizzera (targhe con la lettera P); per velocipedi delle imprese in regìa e degli uffici federali che non hanno contrassegni propri (targhe con le lettere PR). b. dalla Base logistica dell’esercito: per i velocipedi dell’equipaggiamento di base e per quelli dell’amministra- zione militare (lettera M). c. dalla Direzione generale delle dogane: per i velocipedi dell’Amministrazione delle Dogane (targhe con le lettere ZD).
19 RS 741.31
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3. Ordinanza del 19 giugno 199520 concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali (OETV)
Art. 29 cpv. 3 3 I veicoli militari e i veicoli sottoposti all’ordinanza sulla concessione per il traspor- to di viaggiatori (OCTV) sono dispensati dall’esame cantonale di immatricolazione.
Art. 33 cpv. 5 5 Se effettua gli esami successivi prescritti sui veicoli militari immatricolati nei Cantoni, l’esercito informa l’autorità cantonale di immatricolazione in merito all’avvenuta esecuzione. L’esame cantonale viene a cadere.
4. Ordinanza del 27 ottobre 197621 sull’ammissione alla circolazione
di persone e veicoli (OAC)
Art. 63 Abrogato
Art. 64 cpv. 2 e 3
2 Abrogato
3 Le decisioni delle commissioni d’esame e concernenti il risultato degli esami
preliminari, dell’esame di maestro conducente e degli esami di controllo possono essere impugnate mediante ricorso all’autorità cantonale competente per il rilascio della licenza per maestro conducente. La commissione d’esame è considerata parte
20 RS 741.41 21 RS 741.51
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in causa. La decisione dell’ultima istanza cantonale può essere impugnata con ricor- so al DATEC entro 30 giorni dalla notificazione. L’articolo 24 LCStr è applicabile.
Art. 69 Compiti delle autorità
1 I Cantoni e la competente autorità della Confederazione emanano un regolamento
di formazione e d’esame. 2 La formazione degli esperti della circolazione è compito dei Cantoni. Gli esami sono sostenuti davanti a commissioni cantonali o intercantonali nelle quali sono delegati, oltre a capi degli uffici della circolazione, capi esperti della circolazione e altri specialisti. 3 I Cantoni e la competente autorità federale sono responsabili del perfezionamento dei loro esperti della circolazione. Hanno l’obbligo in particolare di assicurare il perfezionamento degli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente e dei controlli tecnici sui veicoli.
Art. 71 cpv. 1 lett. a
1 La licenza di circolazione e le targhe di controllo sono rilasciate se:
a. l’assicurazione responsabilità civile prescritta è stata stipulata o il detentore è dispensato dall’obbligo di assicurazione in virtù dell’articolo 73 capoverso
1 LCStr;
Art. 84 cpv. 3
3 Le targhe della Confederazione portano solamente lo stemma federale, con
l’aggiunta della lettera M se si tratta di targhe militari.
Art. 151f Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 febbraio 2005 I maestri conducenti della Confederazione devono annunciarsi all’autorità di imma- tricolazione del loro Cantone di domicilio entro e non oltre il 30 giugno 2005 pre- sentando la licenza per maestro conducente della Confederazione.
5. Ordinanza del 25 novembre 199822 sulla concessione per il trasporto
di viaggiatori (OCTV)
Art. 25a Esame singolo preliminare alla messa in circolazione 1 L’Ufficio federale esamina i veicoli ammessi a circolare nell’ambito di una con- cessione. 2 Procede agli esami necessari per l’ammissione alla circolazione stradale e all’uso nell’ambito di una concessione.
22 RS 744.11
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Art. 26 cpv. 1
1 L’Ufficio federale approva la messa in circolazione del veicolo per l’uso
nell’ambito di una concessione se dall’esame di immatricolazione risulta che esso soddisfa le prescrizioni determinanti. I Cantoni rilasciano l’ulteriore approvazione necessaria per l’ammissione alla circolazione stradale.
Art. 27 Esame singolo dopo l’immatricolazione Le verifiche periodiche e gli esami eccezionali sui veicoli sono compito delle autori- tà cantonali di immatricolazione.
Art. 31 cpv. 2 2 Per i veicoli stradali, l’Ufficio federale può affidare gli esami singoli preliminari all’immatricolazione alle autorità cantonali di immatricolazione o alle aziende e organizzazioni da queste abilitate che garantiscono un’esecuzione conforme alle prescrizioni. Esse devono rendere conto delle verifiche all’Ufficio federale.
6. Ordinanza del 6 giugno 195123 sulle filovie
Art. 15 cpv. 5
5 Per le filovie, l’Ufficio federale può affidare le verifiche prescritte a
istituzioni, aziende e organizzazioni che garantiscono un’esecuzione conforme alle prescrizioni. Dette istituzioni, aziende e organizzazioni rendono conto delle verifiche all’Ufficio federale.
7. Ordinanza del 19 giugno 199524 per gli autisti (OLR 1)
Art. 4 cpv. 2 lett. c 2 Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli: c. veicoli dell’amministrazione federale (art. 2 cpv. 1 dell’O del 23 febbraio
200525 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti).
23 RS 744.211 24 RS 822.221 25 RS 514.31
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Ordinanza sui veicoli della Confederazione e i loro conducenti RU 2005
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Ordinanza sui veicoli della Confederazione e i loro conducenti RU 2005
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