AS 2005 1249
Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'emanazione della farmacopea
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea
Modifica del 9 dicembre 2004
L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) ordina:
I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea è modificata come segue:
Art. 1 lett. a e b Per farmacopea si intendono le seguenti edizioni: a. Pharmacopoea Europaea, 5a edizione (Ph. Eur. 5), del novembre 20032 e il supplemento 5.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20042; b. Pharmacopoea Helvetica, 9a edizione (Ph. Helv. 9), del novembre 20023, il supplemento 9.1 alla Pharmacopoea Helvetica dell’aprile 20033, il supple- mento 9.2 alla Pharmacopoea Helvetica dell’ottobre 20033 e il supplemen- to 9.3 alla Pharmacopoea Helvetica dell’aprile 20043.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2005.
9 dicembre 2004 In nome del Consiglio dell’Istituto: Il presidente, Peter Fuchs
1 RS 812.214.11 2 È edito in versione originale dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze dei singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. 3 Edita della Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’ordinanza del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11).
2004-2600 1249
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici RU 2005 concernente l’emanazione della farmacopea
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