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AS 2005 141

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione di Russia relativo alla cooperazione in materia di distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione di Russia

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione di Russia relativo alla cooperazione in materia di distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione di Russia

Concluso il 28 gennaio 2004 Entrato in vigore il 28 gennaio 2004

Il Consiglio federale svizzero (di seguito la Parte svizzera) e il Governo della Federazione di Russia (di seguito la Parte russa), di seguito le Parti, tenendo presenti le finalità e i principi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distru- zione firmata a Parigi il 13 gennaio 19932 (di seguito la Convenzione), ispirandosi alla Dichiarazione del 27 giugno 2002 dei Capi degli Stati e dei Governi del G8 mediante la quale è stato istituito il «Partenariato globale contro la prolifera- zione delle armi di distruzione di massa e del relativo materiale» e che si prefigge in particolare di impedire ai terroristi e a chi li protegge di ottenere o sviluppare armi nucleari, chimiche, radiologiche e biologiche, missili, nonché i relativi materiali, equipaggiamento e tecnologie, come pure di sostenere specifici progetti di coopera- zione concernenti la non proliferazione, il disarmo, la lotta contro il terrorismo e la sicurezza nucleare, desiderando consolidare e intensificare la cooperazione concernente l’esecuzione della convenzione e in particolare accelerare la distruzione sostenibile dal profilo ambientale e sicura degli stock di armi chimiche nella Federazione di Russia, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. La Parte svizzera sostiene l’esecuzione di progetti per preparare e attuare la distruzione degli stock di armi chimiche che si trovano sul territorio della Federa- zione di Russia, mettendo gratuitamente a disposizione della Parte russa equipag- giamento, servizi e mezzi finanziari per un importo totale massimo di 15 milioni di franchi durante un periodo di 6 anni che scade il 30 novembre 2008.

RS 0.515.081.665

1 Traduzione dall’originale inglese.

2 RS 0.515.08

2003-2030 141

Cooperazione in materia di distruzione RU 2005

2. Accordi specifici di esecuzione conclusi e, se del caso, emendati dalle Autorità competenti conformemente all’art. 3 del presente Accordo definiscono nei dettagli i progetti e le condizioni della loro attuazione.

Art. 2 1. Le Parti possono convenire di estendere ad altri campi la cooperazione istituita in virtù del presente Accordo. 2. Sulla base di accordi distinti conclusi tra le Parti, altri Stati possono fornire assistenza compatibilmente con gli scopi del presente Accordo per il tramite del programma di assistenza della Parte svizzera.

Art. 3

1. Gli enti incaricati dell’esecuzione del presente Accordo (di seguito Autorità

competenti) sono il Dipartimento federale degli affari esteri per la Parte svizzera e l’Agenzia russa delle munizioni (Rosboyepripassy) per la Parte russa. 2. Le Autorità competenti designano i propri rappresentanti incaricati di assicurare il collegamento come pure di risolvere i problemi tecnici sorti in relazione all’esecuzione del presente Accordo e si comunicano reciprocamente l’identità delle persone nominate mediante notificazione scritta.

3. L’Autorità competente della Parte svizzera, in consultazione con l’Autorità

competente della Parte russa, seleziona uno o più appaltatori principali o altre perso- ne fisiche o giuridiche responsabili dell’organizzazione e della sorveglianza del lavoro dei subappaltatori (di seguito agenti). Gli appaltatori e gli agenti sono respon- sabili dell’organizzazione della sorveglianza dell’esecuzione dei lavori eseguiti in virtù del presente Accordo e sono trattati come rappresentanti ufficiali della Parte svizzera ai fini del presente Accordo. I lavori concreti sul posto, ma non la loro organizzazione né la sorveglianza della loro esecuzione, sono di massima eseguiti da subappaltatori russi. 4. La scelta delle organizzazioni subappaltatrici incaricate dell’esecuzione dei lavori avviene mediante una procedura di concorso retta secondo i casi dal diritto svizzero o dal diritto russo. La Parte svizzera ha diritto di sorvegliare la procedura di selezio- ne di tutti gli appaltatori e i subappaltatori. I contratti e i sottocontratti per l’ese- cuzione dei progetti possono essere aggiudicati a imprese russe. La Parte svizzera si impegna affinché imprese russe siano associate nell’esecuzione dell’assistenza.

Art. 4 Conformemente alla legislazione della Federazione di Russia e su domanda della Parte svizzera, la Parte russa concede senza indugio e gratuitamente i visti necessari, fornisce assistenza per la registrazione dei rappresentanti ufficiali della Parte svizze- ra, degli appaltatori, degli agenti nonché del rispettivo personale e garantisce il pronto accesso ai siti d’esecuzione dei progetti secondo il presente Accordo.

Cooperazione in materia di distruzione RU 2005

Art. 5 1. Le Parti si assicurano che l’assistenza fornita nell’ambito del presente Accordo sia usata unicamente per gli scopi previsti nell’Accordo medesimo. In accordo con il diritto della Federazione di Russia, la Parte russa fa ogni ragionevole sforzo per creare le condizioni più vantaggiose per l’esecuzione del presente Accordo. 2. La Parte russa è responsabile per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessa- rie per i lavori svolti nell’ambito del presente Accordo. L’Autorità competente della Parte russa è responsabile dell’ottenimento degli attestati, che confermano che tutti i lavori svolti nell’ambito del presente Accordo sono conformi alla legislazione della Federazione di Russia e sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche e agli standard qualitativi convenuti, e comunicano alla Parte svizzera l’ottenimento di tale attestato.

3. La Parte svizzera ha diritto di verificare che i mezzi finanziari, i servizi,

l’equipaggiamento e i materiali, messi gratuitamente a disposizione della Parte russa, siano utilizzati per gli scopi previsti nel presente Accordo. A tal fine, la Parte russa accorda alla Parte svizzera l’accesso a tutti i documenti (compresi i documenti su supporto cartaceo e informatico, video, fotografico o su qualsivoglia altro suppor- to) specificati nell’Accordo d’esecuzione.

Art. 6 1. Le Autorità competenti rendono disponibili tutte le informazioni tecniche e di altro tipo che le Parti ritengono necessarie per l’esecuzione del presente Accordo.

2. Fatto salvo il proprio diritto nazionale, ogni Parte

(a) deve utilizzare tutte le informazioni comunicate nell’ambito del presente Accordo esclusivamente agli scopi previsti dall’Accordo medesimo; (b) se l’esecuzione del presente Accordo rende necessaria la comunicazione di informazioni confidenziali, deve garantirne la confidenzialità e non permet- terne la comunicazione a terzi senza previa autorizzazione scritta dell’altra Parte. La Parte che trasmette informazioni confidenziali per scritto deve con- trassegnarle in maniera adeguata.

Art. 7 1. In accordo con la legislazione della Federazione di Russia, la Parte russa esonera la Parte svizzera dal pagamento di dazi, imposte e tasse per gli equipaggiamenti, i materiali e i servizi che la Parte svizzera mette a disposizione nell’ambito del pre- sente Accordo. 2. Il diritto di proprietà su tutti gli equipaggiamenti e i materiali, che la Parte svizze- ra consegna alla Parte russa, passa alla Parte russa non appena le Parti ne convengo- no. La Parte russa deve impiegare gli equipaggiamenti, i materiali e i servizi che riceve nell’ambito del presente Accordo esclusivamente per l’esecuzione degli scopi previsti dall’Accordo medesimo.

Cooperazione in materia di distruzione RU 2005

Art. 8 Il presente Accordo non tange i diritti e gli obblighi che le Parti hanno contratto in virtù dell’adesione ad altri accordi internazionali da parte della Confederazione Svizzera o della Federazione di Russia.

Art. 9 1. La Parte svizzera e i suoi rappresentanti ufficiali non incorrono in alcuna respon- sabilità civile per i casi di morte, le ferite o i danni materiali causati da un’azione o un’omissione in relazione con gli obblighi che risultano dall’esecuzione del presente Accordo o di un’accordo d’esecuzione sul territorio della Federazione di Russia, a meno che il danno sia stato causato da (a) colpa intenzionale o negligenza grave; (b) un infortunio della circolazione causato da un veicolo che appartiene a un rappresentante ufficiale della Parte svizzera o che egli guida, nella misura in cui i danni non sono coperti dall’assicurazione di responsabilità civile. 2. La Parte russa rinuncia ai crediti, alle azioni in giustizia e ai processi contro la Parte svizzera o i suoi rappresentanti ufficiali derivanti dalle azioni o omissioni di cui al paragrafo 1 in relazione con l’esecuzione del presente Accordo o con un accordo d’esecuzione sul territorio della Federazione di Russia. 3. La Parte russa si impegna a ottenere riparazione di eventuali crediti di terzi in relazione con i casi di cui al paragrafo 1. 4. Il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi che derivano per le imprese e gli agenti dai loro contratti.

5. Nessuna disposizione del presente articolo va interpretata come una rinuncia

all’immunità di cui beneficiano, conformemente al diritto internazionale pubblico, la Parte svizzera e la Parte russa per eventuali crediti fatti valere nei confronti di una delle due Parti. 6. Durante il periodo di validità del presente Accordo, il presente articolo si applica alle azioni e omissioni di cui al paragrafo 1; per i lavori di cui all’articolo 5 paragra- fo 3 vale la durata di validità estesa di cui all’articolo 11 paragrafo 5 del presente Accordo.

Art. 10 Eventuali controversie insorte riguardo al presente Accordo sono, se possibile, composte per il tramite di consultazioni. Le consultazioni hanno luogo al più tardi due mesi dopo la corrispondente richiesta di una delle Parti. Se non può essere composta per il tramite di consultazioni, su richiesta di una delle Parti la controver- sia può essere sottoposta a un tribunale arbitrale conformemente alle norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Inter- nazionale.

Cooperazione in materia di distruzione RU 2005

Art. 11

1. Il presente Accordo può essere emendato previo consenso scritto delle Parti.

2. Il presente Accordo entra in vigore con la sua firma.

3. Ciascuna delle due Parti può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momen- to previa notificazione scritta all’altra Parte. In tal caso, l’Accordo prende fine 90 giorni dopo la notificazione della denuncia. 4. Fatto salvo il paragrafo 3, il presente Accordo rimane in vigore fino alla conclu- sione dei progetti eseguiti nel suo contesto. La durata di validità del presente Accor- do può essere prorogata previo consenso scritto delle due Parti. 5. Le disposizioni degli articoli 4, 5 paragrafo 3 e 9 sono applicabili per tre anni dopo la scadenza o la denuncia del presente Accordo, fatti salvi eventuali accordi scritti contrari.

Firmato a Mosca il 28 gennaio 2004 in doppio esemplare in lingua inglese e russa, ogni testo facente parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Federazione di Russia: Anne Bauty Viktor Ivanovitch Kholstov

Cooperazione in materia di distruzione RU 2005

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